Discriminazione per i poveri anche dopo la morte in ospedale

Discriminazione per i poveri anche dopo la morte in ospedale Discriminazione per i poveri anche dopo la morte in ospedale La scienza ha i suoi diritti, ma sarebbe necessario riformare la legge Roma,. 23 ottobre. Il penoso caso della povera bambina di Napoli, deceduta per broncopolmonite in un ospedale, le cui misere spoglie trovarono sepoltura, a cura del comune, solo dopo sei giorni e dopo che il cadavere era stato sottoposto a esami scientifici negli istituti di anatomia patologica e di medicina legale della Università, offre occasione per un cenno della legislazione in materia, Penso si debba distinguere l'autopsia a scopi giudiziari, il riscontro diagnostico, la cessione dei cadaveri agli istituti e cliniche universitarie a scopo scientifico e didattico. ai Quanto alla autopsia, è evidente che, nel còrso degli atti di istruzione preliminare ai fini dell'accertamento dei delitti, possa e debba il pretore (nei casi di urgenza) e il procuratore della Repubblica ordinare, nei confronti di qualsiasi persona deceduta (infante o maggiore di età) l'autopsia « quando è necessaria per stabilire la causa della morte». Tassativamente dispongono in tali sensi, e giustamente, le norme dell'articolo 231 cod. proc. pen. e degli artt. 16 e 17 delle disposizioni di attuazione di detto codice. Su tali punti non può sorgere questione. b) Quanto ai riscontri diagnostici e alle cessioni dei cadaveri agli istituti scientifici, va premesso che giustamente il codice penale, nel titolo IV, capo II, sotto la rubrica «dei delitti contro la pietà dei defunti » punisce severamente i reati di vilipendio di cadavere, di occultamento, distruzione, soppressione e sottrazione di cadavere. I/art.-413* con* tempia pure il reato di « uso illegittimo di cadavere » e testualmente dispóne « chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere o una parte di esso a scopi scientifici o didattici "in casi non consentiti" dalla legge è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 200.000». Tale norma tutela il sentimento di pietà verso i defunti con la repressione dei fatti diretti all'uso « illegittimo » dei cadaveri sia pure a scopo scientifico o didattico; spetta al legislatore, in sede di concrete norme amministrative, stabilire i corifìni entro i quali deve ritenersi legittimo l'uso dei cadaveri, e cercare un equo contem peramento delle necessità scientifiche e didattiche e dei sentimenti di affetto e di pietà verso i defunti. Per quanto concerne i riscontri diagnostici dei cadaveri, diretti ad accertare le cause della morte, fortunatamente la legge 15 febbraio 1961 n. 83 (intitolata appunto norme per il riscontro diagnostico sui cadaveri) ha abolito gli artt. 34 e 35 del regolamento di polizia mortuaria del 1942, che escludevano da tale riscontro i cadaveri delle persone ricoverate nei reparti a pagamento delle cliniche universitarie e degli ospedali ed ha.stabilito il principio generale che i cadaveri delle persone decedute senza assistenza sanitaria, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico contemplato dall'articolo 32 del t. u. delle leggi sulla istruzione superiore (R.D. 31 agosto 1933 n.1592) e dall'art. 85 dell'ordinamento ospedaliero (R.D. 30 settembre 1938 n. 1631); ed ha pure aggiunto che « debbono essere sottoposti a riscontro diagnostico i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati, quando i rispettivi direttori, primari o curanti 10 dispongano per il controllo della diagnosi o per 11 chiarimento di quesiti clinico-scientifici». E' evidente che il riscontro diagnostico può richiedere anche il sezionamento del cadavere e la asportazione di alcuni organi, tanto che l'art. 1 della citata legge 15 febbraio 1961 n. 83 prescrive che l'anatomopatologo o il sanitario competente che esegue il riscontro deve evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie al raggiungimento dello scopo di accertare la causa della morte, e aggiunge che, eseguito il riscontro, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura. c) Altra cosa è la cessione dei cadaveri agli istituti per necessità scientifiche o didattiche, e qui, purtroppo, la legge in vigore introduce gravi discriminazioni. Infatti, prescindendo dall'ipotesi contemplata dall'art. 112 del regolamento carcerario (in base al quale i cadaveri dei condannati possono essere sottoposti a autopsia e sono ceduti a scopo di studio alle università), l'art. 32 del t. u. della legge sull'istruzione superiore (R. D. 31 agosto 1933, n. 1592), dopo avere ribadito, nel primo comma, che tutti i cadaveri pro¬ venienti dagli ospedali sono sottoposti al riscontro diagnostico, stabilisce tassativamente quanto segue nel secondo comma: « I cadaveri, poi, il cui trasporto non sìa fatto a spese di congiunti compresi nel "gruppo familiare " fino al sesto grado o da confraternite o sodalizi che possano avere assunto impegno per trasporti funebri degli associati e quelli provenienti dagli accertamenti medico-legali (esclusi i suicidi) che non siano richiesti da congiunti compresi nel detto gruppo familiare, sono riservati all'insegnamento e alle indagini scientifiche ». Ne deriva, pertanto, che se i miseri parenti entro il sesto grado non hanno la possibilità di sostenere le spese del trasporto funebre, o se a tale trasporto non provvede una confraternita o un sodalizio che si era assunto un impegno di tale fatta, il cadavere può essere ceduto all'insegnamento e alle indagini della scienza. Si tratta di una vera discriminazione stabilita in una legge ai danni dei miseri. E' evidente che la scienza e la cattedra hanno le loro esigenze e che il progresso richiede indagini, ricerche ed esperimenti sui cadaveri, dei grandi e dei piccini, ma penso sia urgente una riforma organica della legislazione anche su questo penoso settore, riforma che, nel rispetto della pietà verso i defunti, garantisca, senza discriminazione, i diritti della scienza. Emilio Germano Magistrato di Cassazione

Persone citate: Emilio Germano, Penso

Luoghi citati: Cassazione, Napoli, Roma