I «promessi sposi» del secolo XX

I «promessi sposi» del secolo XX I «promessi sposi» del secolo XX II sindaco di Roma non vuole sposare con rito civile il geologo e la studentessa spagnola - Ma la legge italiana è dalla parte dei fidanzati La vicenda del cittadino italiano e della cittadina spagnola che, a quanto è dato apprendere dalla stampa, non hanno potuto addivenire alle pubblicazioni di matrimonio e celebrare le nozze con rito civile per il rifiuto opposto dall'ufficiale dello Stato civile di Roma, in quanto il Console di Spagna ebbe a rilasciare il « nulla osta ai fini del matrimonio canonico-concordatario », merita un chiarimento. Come è noto, in base alla Convenzione dell'Aia e all'art. 17 delle disposizioni sulla legge in generale, vige il -principio della nazionalità, giusta il quale lo straniero che voglia contrarre matrimonio in Italia è sog getto alle norme vigenti nel suo Paese; l'art. 116 del Codice civile ribadisce tale principio, perché fa carico allo straniero che voglia celebrare matrimonio civile nel nostro Paese di presentare all'ufficio di Stato civile una ' dichiarazione dell'autorità competente del suo Paese (di regola, l'autorità consolare), dalla quale risulti appunto che, in base alle leggi cui è sottoposto, « nulla osta al matrimonio ». Per le pubblicazioni e il rito stesso matrimoniale è principio sicuro che gli sposi hanno'pieno diritto di dichiarare di rinunziare alla celebrazione di un matrimonio con rito canonico-concordatario e di pretendere la celebrazione di un matrimonio con solo rito civile, e ciò per varie ragioni: a) perché è norma fondamentale del diritto che, per quanto concerne la forma del matrimonio, il matrimonio contratto secondo le leggi del luogo è valido a tutti gli effetti (art. 26 delle disposizioni sulle leggi in generale), b) perché l'Autorità straniera non ha certo potestà di impedire all'ufficiale dello Stato civile italiano di celebrare il rito matrimoniale secondo le norme previste dal Codice civile fra un cittadino italiano e una straniera, e c) perché l'accertamento da parte dell'Autorità consolare spagnola della mancanza di impedimenti alla celebrazione di un matrimonio canonico-concordatario vale, a maggior ragione, per la celebrazione di un matrimonio con rito civile. ' Dispone, infatti, la legge 27 maggio 1929 n. 847, agli art. 6 e segg., che le pubblicazioni per un matrimonio canonico-concordatario devono- essere fatte come se si trattasse di celebrare un matrimonio civile, ma che le eventuali opposizioni alla celebrazione di tale matrimonio con rito concordatario possono essere fondate solo su un impedimento derivante da Interdizione per infermità di mente o da precedente vincolo matrimoniale. Dunque, il regime del vincolo in sede di matrimonio civile, e sotto il profilo di eventuali opposizioni durante le pubblicazioni, è assai più intenso e tutelato che il regime del vincolo in sede di matrimonio concordatario. D'altra parte, è pure principio pacifico di diritto quello che ammette la conversione delle pubblicazioni da un tipo di matrimonio ad altro tipo di matrimonio. Concludendo: se l'ufficiale dello Stato civile non ha avuto opposizioni alla celebrazione del matrimonio sulla base delle cause tassativamente indicate dall'art. 116 Codice civile, è obbligato a celebrare le nozze. Emilio Germano Magistrato di Cessazione

Persone citate: Emilio Germano

Luoghi citati: Aia, Cessazione, Italia, Roma, Spagna