Le cliniche private hanno l'obbligo di assicurare servizi medici idonei

Le cliniche private hanno l'obbligo di assicurare servizi medici idonei Sentenza del Consiglio di Stato per la salute pubblica Le cliniche private hanno l'obbligo di assicurare servizi medici idonei Soprattutto per controllare i pazienti appena operati - Respinto il ricorso dèlia clinica S. Paolo dove lo scorso anno morì un bimbo di 5 anni, a distanza di 12 ore da un intervento per appendicite - Nessuno si accorse dell'aggravarsi delle sue condizioni La quarta sezione del Consl-1 glio di Stato (pres. Papaldo, estensore Paleologo) ha respinto definitivamente 11 ricorso presentato dal proprietario della clinica San Paolo di corso Peschiera 180 contro l'ordine di chiusura per tre mesi emanato il 20 febbraio '67 dal medico provinciale dott. Gaglio. Insieme con il ricorso era anche richiesto di sospendere il provvedimento, ma la risposta fu negativa. La clinica rimase chiusa; riapri alla fine di maggio '67, da allora funziona regolarmente ed ha ottenuto il permesso di ampliare il reparto di ortopedia. Il fatto che provocò l'ordine del dott. Gaglio accadde il 16 febbraio. Un bambino di 5 anni, Pier Giorgio Ferro, abitante la madre Rosina, 33, in via Teleslo 56, operato di appendicite alle 11,55, cessò di vivere alle 0,40 della notte. L'autopsia accertò che la morte era stata causata da una lenta emorragia interna, l'inchiesta della magistratura rilevò gravi manchevolezze dei medici e del personale. Il sostituto procuratore della Repubblica, dott. Neppi Modona, rinviò a giudizio per omicidio colposo nove persone: il pror prietario-direttore per aver fatto mancare la necessaria assistenza al paziente; il chirurgo, l'anestesista e il medico di guardia per aver omesso di fare la necessaria « controvisita » entro le 12 ore dall'operazione; suore e infermiere per non essersi rese conto dell'aggravarsi delle condizioni del bimbo e non averne avvertito il medico di guardia o il direttore sanitario. Una motivazione analoga a quella dell'autorità sanitaria. Il ricorso del proprietario rilevava l'illegittimità del provvedimento amministrativo, perché « il regolamento della clinica, approvato dal medico provinciale, non comporta l'obbligo di fornire l'assistenza medica, ma semplicemente assistenza infermieristica ». Il Consiglio di Stato respinge queste considerazioni e afferma « Il titolare di una casa di cura non deve limitarsi a fornire ai ricoverati i servizi d'alloggio, di ristoro, di pulizia personale, di somministrazione dei farmaci ordinati dai sanitari, nonché a porre a disposizione di tali sanitari le attrezzature medico-chirurgiche. Ha anche 11 dovere di mantenere costantemente nell'esercizio un servizio medico idoneo a controllare l'eventuale insorgenza nei pazienti, ed in particolare in quelli appena operati, di condizioni patologiche tali da richiamare una prestazione urgente e indilazionabile di cure».

Persone citate: Gaglio, Neppi Modona, Paleologo, Papaldo, Pier Giorgio Ferro