L'assegno agli statali sarà pagato il 27 aprile

L'assegno agli statali sarà pagato il 27 aprile Disposisioni del ministre Colombo L'assegno agli statali sarà pagato il 27 aprile Nello stipendio ci sarà anche l'arretrato di marzo - Ne hanno diritto tutti i dipendenti dello Stato, di ruolo e non di ruolo, compresi magistrati, insegnanti, militari - Quali sono gli importi secondo i vari coefficienti (Vostro servizio particolare) Roma, 2 aprile. Con lo stipendio di aprile sarà corrisposto ad oltre un milione e mezzo di statali l'assegno integrativo mensile previsto dalla legge per la riforma amministrativa e il riassetto delle retribuzioni. Saranno pagati anche gli arretrati, poiché l'assegno decorre dal 1" marzo scorso. Precise istruzioni al riguardo sono state diramate oggi dal ministro del Tesoro Colombo. L'assegno integrativo mensile sarà attribuito nelle seguenti misure alle diverse categorie del personale di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, militari delle forze armate e dei corpi di polizia, presidi e docenti delle scuole di ogni ordine e grado: (la prima cifra si riferisce all'importo lordo, la seconda a quello netto): 1) Impiegati amministrativi e tecnici: coefficienti 1070, 1040, 970 e 900 L. 8000 (lire 6892); coefficiente 670 L. 8000 (L. 7084); coefficiente 500 L. 6197 (L. 5488); coefficiente 402 L. 4979 (L. 4409); coefficiente 325 L. 3998 (L. 3540); coefficiente 271 L. 3494 (lire 3094); coefficienti 229 e 202 L. 3000 (L. 2656); coefficienti 180 e inferiori L. 3000 (lire 2872). 2) Magistrati, avvocati e procuratori: Primo Presidente Corte di Cassazione, Procuratore generale Corte di Cassazione e equiparati. Presidenti sezione Cassazione ed equiparati, consiglieri di Cassazione ed equiparati, consiglieri di Corte d'Appello ed equiparati: L. 8000 (L. 6892); giudici ed equiparati L. 8000 (L. 7084); sostituti procuratori e giudici istruttori militari di seconda classe L. 7880 (L. 6978); aggiunti giudiziari ed equiparati L. 6148 (lire 5344); uditori dopo sei mesi ed equiparati L. 4886 (lire 4326); uditori L. 4285 (lire 3795). 3) Militari: generali di Corpo d'Armata e di divisione L. 8000 (L. 6892); generali di-brigata L. 8000 (L. 7084), colonnelli L. 7919 (L. 7012); tenenti colonnelli L. 6539 (lire 5791); maggiori L. 5167 (lire 4575); capitani L. 4197 (lire 3717); tenenti L. 3340 (lire 2958); sottotenenti L. 3000 (L. 2656); aiutanti di battaglia L. 3750 (L. 3322); marescialli maggiori L. 3494 (lire 3096); marescialli capi e ordinari L. 3000 (L. 2658); briga dieri e vice brigadieri L. 3000 (L. 2874); appuntati e carabinieri o agenti L. 3000 (lire 3000). 4) Impiegati civili non di ruolo: L. 3000 (L. 2872) per tutte le categorie. 5) Operai: la misura men sile lorda di L. 3000 valevole per tutte le categorie è soggetta, oltre che alle ritenute erariali e al bollo, anche ad una particolare ritenuta (l'-'o) a favore dell'Enpas, limitatamente però agli operai sog getti a ritenuta di indennità e assegni. L'assegno integrativo, precisa la circolare del ministro del Tesoro, verrà corrisposto nella stessa misura anche con la tredicesima mensilità. g. i.

Persone citate: Magistrati, Tesoro Colombo

Luoghi citati: Roma