Che ne è della riforma del codice di procedura ?

Che ne è della riforma del codice di procedura ? DA WJ1X V\\Q x\Q\ SE JiE PARLA PIÙ' Che ne è della riforma del codice di procedura ? lì lesto è pronto, la Commissione giustizia vi ha dedicato 32 sedute - Ovvierebbe ai mille inconvenienti di una giustizia che rischia di diventare inefficace - Ma non risulta tra le leggi da approvare in questa legislatura Nel bilancio parlamentare di fine d'anno c'è un vuoto davvero sorprendente: durante il 1967 la riforma del codice di procedura penale, già indicata come uno degli obiettivi fondamentali della legislatura, non ha compiuto il minimo passo avanti, quasi fosse stata avvolta dall'oblio o, peggio, condannata a rimanere ih disparte. Eppure, non è che i problemi della giustizia abbiano ottenuto negli ultimi tempi miglioramenti idonei ad attenuare l'esigenza di una nuova regolamentazione del processo penale! Malanni e ritardi continuano a farsi sentire come prima, per non dire più*di prima, al punto che parecchi cominciano a cullare, sia pur sottovoce, l'idea di un'ennesima amnistia... L'opinione pubblica in genere e le vittime dei reati in particolare guardano allarmate ad un simile stato di cose e si domandano perché mai proposte reiteratamente additate ed ampiamente discusse tardino tanto a mutarsi in realtà. E' facile comprendere quale, e quanto fondata, sarebbe la delusione se pure stavolta le aspettative dovessero risultare tradite. Ma non mancano ragioni che rendono ancora più strana ed ingiustificata la stasi che ha paralizzato in questo periodo decisivo il cammino verso l'emanazione di un nuovo codice di procedura penale. Non si tratta di un cammino appena iniziato e, quindi, carente di basi precise, bensì di un lavoro già pervenuto ad uno stadio avanzato e ricco di contenuti variamente elaborati. Il progetto che da tempo — oltre un anno — attende di essere sottoposto all'assemblea della Camera dei deputati è il frutto di studi ed indagini accurate, svoltesi prima in sede ministeriale e poi in sede di commissione parlamentare. Anche su un piano di economia e di rispetto delle energie impiegate, sarebbe un vero peccato che l'intenso lavoro compiuto nel corso di ben 32 sedute tra il 24 marzo e il 14 dicembre 1966 dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati andasse perduto perché lasciato senza seguito. Oltretutto, il disegno, che è un semplice disegno di legge-delega (limitato, cioè, all'indicazione dei criteri direttivi cui si dovrà attenere il Governo nella stesura dettagliata del codice, da realizzarsi entro due anni dall'entrata in vigore della legge-delega), si presenta razionalmente costruito e soltanto in pochi punti bisognoso di rimeditazione. A rendere necessaria la riforma concorrono, altresì, vincoli di carattere internazionale ed impegni di carattere internò. Sotto il profilo internazionale, occupa un posto preminente l'obbligo di adeguare la nostra legislazione processuale penale alla « Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo», firmata nel 1948, e alla «Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali », firmata nel 1950: adeguamento urgente non solo per il tempo ormai trascorso dall'approvazione di tali solenni documenti, ma anche perché, il prossimo aprile a Teheran, avrà luogo un congresso indetto ' dalle Nazioni Unite al preciso scopo di verificare l'attuazione dei diritti dell'Uomo nelle legislazioni degli Stati aderenti. Il « varo » del disegno di leggedelega per la riforma del processo penale prima delle prossime elezioni politiche potrebbe consentire all'Italia di presentarsi al congresso di Teheran a testa alta. Altrettanto pressante e tassativo l'impegno assunto dal nostro Parlamento con l'approvazione, avvenuta lo scorso luglio, del Piano economico nazionale per il quinquennio 1966-1970: «'Portare a rapido compimento la riforma del codice di procedura penale e garantire a tutti i cittadini e in ogni sede il diritto alla difesa », statuisce espressamente l'articolo 38 del Piano. Dati i due anni richiesti per l'esercizio della delega da parte del Governo, è evidente che isignpztlvgpecB1 in tanto l'impegno potrà essere assolto entro il 1970 in quanto il disegno di legge-delega venga approvato nel 1968. Di peso non minore ap paiono, infine, le considerazioni di natura storico-politica. A venticinque anni dalla caduta del fascismo e a vent'anni dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, è quasi assurdo, e comunque non decoroso, che tutti i nostri codici fon¬ damentali abbiano un marchio d'origine risalente al periodo 1930-1942. Il discorso vale specialmente per il codice di procedura penale, che è politicamente il più compromesso e tecnicamente il meno raffinato. Sarebbe assai grave che Parlamento e Governo non sentissero l'esigenza di dare finalmente al Paese un processo moderno, adeguato ai princìpi di civiltà e di democrazia. Giovanni Conso

Persone citate: Giovanni Conso

Luoghi citati: Italia, Teheran