Perché sono stati condannati i due ex consiglieri dc di Aosta

Perché sono stati condannati i due ex consiglieri dc di Aosta Depositata la motivazione della sentenza Perché sono stati condannati i due ex consiglieri dc di Aosta Secondo il Tribunale di Milano il dott. Gheis e Paw. Torrione tentarono di estorcere a proprio vantaggio 600 milioni al Casinò di SaintVincent - I giudici respingono «ogni riflesso politico nella vicenda» (Dal nostro corrispondente) Milano, 7 novembre. , E' stata depositata oggi alla Cancelleria della Prima sezione del Tribunale penale la sentenza del processo contro gli ex consiglieri regionali della Val d'Aosta dott. Francesco Gheis e avv. Giuseppe Torrione e l'ex-funzionario dell'Amministrazione regionale Ottavio Vittone, condannati il 7 luglio scorso per tentata concussione nei confronti degli amministratori della Sitav, la società ohe gestisce il Casinò di StVincent. La motivazione è contenuta in 46 cartelle dattiloscritte ed è stata stesa dal presidente del Collegio giudicante, dott. Carlo Biotti. Il Gheis, il Torrione ed il Vittone, furono rinviati a giudizio (e quindi condannati i primi due a tre anni e tre mesi di reclusione, 500 mila lire di multa ed all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, il terzo a due anni e tre mesi, 400 mila lire di multa e all'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena, a tutti concesso un anno di condono) per aver « compiuto atti idonei diretti ir modo non equivoco a costringere gli amministratori della Sitav à dare loro indebitamente la somma di lire 600 milioni, mediante reiterata opera di induzione e di coercizione svolta nei confronti dell'amministratore e procuratore generale della Sitav, conte Carlo Gabriele Cotta ». Nella motivazione, il presidente Biotti ha rilevato che il « Tribunale si è astenuto dal prendere in seria e approfondita considerazione gli aspetti ed i riflessi politici della causa in esame. Parimenti il collegio giudicante ha recisamente disatteso ogni generica chiamata di correo nei confronti di esponenti politici locali o di incaricati delle segreterie centrali o nazionali di partito. Ugualmente è stato categoricamente impedito ed immediatamente bloccato l'ostinato tentativo delle difese di ritardare il corso del procedimento, con pretestuose richieste di supplementi istruttori o peritali, o di impedire la definizione giudiziaria della causa, ingrandendone a dismisura la portata, o dì pervenire, con generiche ma artatamente impressionanti e volutamente scandalistiche dichiarazioni dei tre imputati, al chiaro ed evidente scopo, mediante una ben concertata opera diversiva, di trasformare i tre prevenuti da giudicabili alla sbarra, chiaramente incapaci di giustificare il proprio operato, in immacolati e intrepidi pubblici accusatori ». Il collegio giudicante fa quindi carico al dott. Gheis, « oggi così pronto a sollecitare accertamenti fiscali su pretese evasioni della Sitav, di essersi sempre, stranamente quanto inspiegabilmente dimenticato che l'uni- co suo preciso potere-dovere, quale cittadino e quale consigliere regionale, era quello di segnalare le pretese evasioni fiscali all'autorità giudiziaria, oppure di riferirne al Consiglio regionale». Il dott. Biotti si diffonde quindi nell'illustrare l'attività della Sitav e, rilevato che il Casinò rappresenta « un notevole cespite per l'intera regione della Valle d'Aosta», precisa che « nei fatti di causa si ravvisa l'abuso sia della qualità sia delle funzioni del pubblico ufficiale » da parte del Gheis e del Torrione che appunto in qualità di consiglieri regionali esercitarono pressioni sul conte Cotta. Nella motivazione si legge ancora che la clandestinità ed assoluta segretezza che hanno caratterizzato gli svariati incontri Cotta -Gheis Torrione « è la riprova della sussistenza in questi ultimi due del richiesto e sufficiente dolo generico. Questa stessa segretezza conferma che la nota somma di denaro era pressantemente richiesta dagli imputati per fini totalmente estranei a quelli istituzionali dell'ente cui appartenevano ». In proposito l'estensore sottolinea il fatto che il Gheis ed il Torrione non furono mai incaricati « di avviare trattative private o clandestine con il Cotta per il rinnovo della gestione del Casinò », che « nessuno, nell'ambito dell'intero Consiglio regionale, sospettava minimamente l'attività delittuosa ed extraconsiliare » dei due imputati. Osserva che « la cosiddetta documentazione dal Gheis raccolta in proposito, esibita solo in corso di causa, si riduce a pochi atti che nulla dimostrano al riguardo » e che « in ogni caso né Gheis né Torrione avrebbero comunque avuto titolo alcuno per concordare transattivamente con il Cotta il rimborso parziale delle asserite evasioni». Infine la motivazione esamina le corresponsabilità dell'aw. Torrione e del Vittone. Il presidente Biotti rileva per entrambi « la sintomaticità del comune atteg¬ giamento difensivo in dibattimento », e quindi per Torrione « si sottolinea che Gheis lo indicò subito a Cotta come proprio legale: circostanza questa di una estrema gravità che spiega chiaramente ed illumina la losca vicenda ». « Quanto al Vittone — scrive il dott. Biotti — basterà ricordare che fu proprio lui ad avvicinare per primo Cotta » e « Vittone svolse così, e continuò a svolgere, notevole opera di intimidazione e pressione verso il procuratore generale della società da cui dipendeva ». g. m. «

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