Gli scioperi a «singhiozzo» illegittimi per la Cassazione

Gli scioperi a «singhiozzo» illegittimi per la Cassazione Gli scioperi a «singhiozzo» illegittimi per la Cassazione Una sentenza della Suprema Corte afferma : non sono lecite le astensioni dal lavoro che danneggino un'azienda in misura superiore a quella dei normali scioperi (Nostro servizio particolare) Roma, 21 ottobre. La suprema Corte di Cassazione ha emesso una sentenza che dichiara illegittimi gli scioperi « a singhiozzo » o a « scacchiera ». Il diritto di sciopero riconosciuto dalla nostra Costituzione, affermano i giudici, può essere esercitato come mera astensione collettiva dalla prestazione di lavoro con un danno, per l'imprenditore, limitato alla sola perdita degli utili conseguenti alla momentanea sospensione del lavoro. «E' pertanto illegittimo — prosegue la sentenza — lo sciopero attuato con modalità delittuose, ovvero in forme abnormi o sleali, come il sabotaggio, l'ostruzionismo, la non collaborazione, nonché gli scioperi a scacchiera, in bianco, a singhiozzo, il cui fine sia quello di disorganizzare il ciclo produttivo mediante una prestazione lavorativa irregolare, parziale o discontinua, che arreca all'imprenditore un danno superiore a quello causato da uno sciopero esercitato in forma legittima ». La seconda sezione della Corte di Cassazione (presidente Gionfrida, P. G. Cutrupia) ha affermato questo interessante principio a conclusione di un giudizio che vedeva di fronte la Magneti Marelli e un suo ex dipen denie. Entrando nel merito del giudizio, la sentenza afferma che « deve quindi con siderarsi illecito il rifiuto a tempo indeterminato della prestazione del solo lavoro straordinario, obbligatorio per contratto collettivo, da parte degli operai addetti ai settori deficitari di un sistema di produzione a catena in quanto tale rifiuto, disorganizzando il ciclo produttivo ed interrompendo o rallentando, di conseguenza, sia l'attività del proprio settore, sia quella degli altri ad orario normale, produce all'impresa ,ùn danno superiore alla sola riduzione dei profitti conseguente al mancato svolgimento del lavoro straordinario; danno consistente, fra l'altro, anche nel pagamento della mercede per il lavoro ordinario agli stessi scioperanti o agli addetti agli altri settori, nonostante che tale lavoro si sia più o meno ridotto, proprio a causa della disorganizzazione del ciclo ». g. g. 4

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