La denominazione controllata per Moscato e Spumante d'Asti

La denominazione controllata per Moscato e Spumante d'Asti La denominazione controllata per Moscato e Spumante d'Asti Pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» anche il decreto per il Carema - Indicate le zone di produzione e le norme da osservare perché i vini possano essere iscrìtti nell'albo - Le caratteristiche di sapore, profumo, colore - Le disposizioni per la vendita - Il provvedimento entra in vigore il 1" novembre 1967 (Nostro servizio particolare) Roma, 9 agosto. Il riconoscimento delle denominazioni di origine controllata « Moscato naturale di Asti », « Moscato d'Asti Spumante » o « Moscato d'Asti » e « Asti Spumante » o « Asti » e la disciplina di produzione, sono stati pubblicati dalla Gazzetta Ufficiale di oggi con un decreto del Presidente della Repubblica che reca la data del 9 luglio 1967. Il « Moscato naturale d'Asti ». conservato dolce e tranquillo o in leggera rifermèntazione naturale, deve essere ottenuto esclusivamente dalle uve del vitigno « Moscato bianco » la cui zona di produzione comprende questi territori: Provincia di Asti — Interi territori dei Comuni di Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Costigliole di Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Maranza- na, Mombaruzzo, Monastero ! Bormida, Montabone, Nizza Monferrato, Quaranti, San Marzano, Moasca, Sessame, Vesine, Rocchetta Palafea. Provincia di Cuneo — Interi territori dei Comuni di Camo, Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Neìve, Neviglie, Rocchetta Belbo, Serralunga d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santa Vittoria d'Alba, Treiso, Trezzo lineila e le frazioni di Como e San Rocco Seno d'Elvio del comune di Alba. Provincia di Alessandria — Interi territori dei Comuni di Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Cassine, Grognardo, Ricaldone, Strevi, Terzo, Visone. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del « Moscato naturale d'Asti » devono essere quelle tradizionali della zona comunque atta a conferire alle uve, al mosto e al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Ai fini dell'iscrizione nell'albo sono quindi da considerare idonei soltanto i vigneti ubicati su dossi collinari soleggiati, con preferenza per quelli calcarei, o calcareo-argillosi, con l'esclusione di quei vigneti che si trovano su terreni di fondo valle o pianeggianti, leggeri o umidi. Il disciplinare elenca quindi le norme per la vinificazione che in sostanza devono rispettare le pratiche del luogo, leali e costanti. Soprattutto è proibito usare, per la conservazione dei prodotti, qualsiasi antifermentativo. Il « Afoscafo naturale. d'Asti » deve rispondere infine alle seguenti caratteristiche: colore paglierino o giallo dorato più o meno intenso; odore: aroma caratteristico e fragrante del moscato; sapore: dolce, aromatico; la gradazione alcoolica minima complessiva viene stabilita in 10,5 gradi; acidità totale dal 5 al 9 per mille; estratto secco netto: minimo 20 grammi per litro; acidità volatile: massimo 0,70 per mille. Per quanto si riferisce alla denominazione di origine controllata del « Moscato d'Asti Spumante», «Moscato d'Asti», « Asti Spumante » e « Asti » questa viene riservata al vino spumante ottenuto esclusivamente dal « Moscato naturale d'Asti ». con il metodo della fermentazione naturale in bottiglia od in autoclave. Le pratiche enologiche e le operazioni di imbottigliamento e di confezione, dovranno essere effettuate nel territorio delle province di Asti, Alessandria, Cuneo, e nella frazione Pessione del Comune di Chieri. Le caratteristiche del « Moscato d'Asti Spumante » o più semplicemente « Moscato di Asti » e quelle riguardanti « Asti Spumante » o « Asti » vengono così suddivise all'atto dell'imbottigliamento: limpidezza: brillante ed in tale stato conservabile in condizioni normali; colore: paglie rino o giallo dorato tenue, comunque non intenso o rossiccio; odore: aroma caratteristico di moscato; sapore: delicatamente dolce, aromatico di moscato; gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5 gradi con alcool svolto minimo 6 gradi, massimo 8 gradi; zuccheri riduttori: minimo 80 grammi per litro; acidità totale: da 5 a 7,5 per mille. « Asti Spumante » o più semplicemente « Asti »: spuma: fine persistente; limpidezza: brillante ed in tale stato conservabile in condizioni normali; colore: giallo paglierino o giallo dorato assai tenue, a volte anche con qualche lieve riflesso verdolino, comunque non intenso o rossiccio; odore: aroma caratteristico di moscato, assai spiccato, ma delicato; sapore: aromatico caratteristico di moscato, delicatamente dolce ed aromatico; gradazione alcoolica minima complessiva: 12 gradi, con alcool svolto minimo 7,5 gradi, massimo 9 gradi; zuccheri riduttori: mimmo 75, massimo 90 grammi per litro; acidità totale da 5 a 7,5 per mille. Il decreto del Presidente della Repubblica precisa infine che i conduttori i quali intendano porre in commercio il prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1967, con la denominazione di origine controllata « Moscato naturale d'Asti », sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto. Ai moscati che all'entrata in vigore del disciplinare si trovino già confezionati, è concesso il seguente periodo di smaltimento: 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici; 24 mesi per il prodotto in ditte diverse; 36 mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso pubblici esercizi. Le norme del disciplinare di produzione entrano in vigore a partire dal 1" novembre 1967. Con altro decreto del Capo dello Stato viene riconosciuta in vigore il 1" novembre 1967. I conduttori che intendono porre in commercio il prodotto, a partire dalla vendemmia del 1967, con la denominazione di origine controllata « Carema » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei terreni vitati, secondo le norme sull'iscrizione all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto. Al « Carema », che al giorno di entrata in vigore del disciplinare di produzione si trova già confezionato o in via di confezionamento in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, viene concesso un periodo di smaltimento nella stessa misura di tempo contemplata per gli « spumanti ». Il vino deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Nebbiolo (Cultivar, Picutener, Pugnet, NebbioloSpanna) prodotto esclusivamente nel territorio del Comune di Carema (Torino) e nella frazione dì Ivery del Comune di Pont St-Martin (Valle d'Aosta). Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Carema » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati sulle coste rocciose, in buona esposizione, in terreni di origine morenica, con esclusione di quelli di fondo valle. Il vino « Carema » all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: volgente al granato; sapore: morbido, vellutato, di corpo; pro- la denominazione di origine, fumo: fine e caratteristico che controllata del vino «Carema » e ne viene approvato il disciplinare di produzione. Anche per il « Carema » le norme di produzione entrano ricorda la rosa macerata; gradazione alcoolica complessiva minima: 12 gradi; acidità totale: da 5,50 a 8 per mille. m. b.

Persone citate: Bormida, Castagnole Lanze, Maranza, Montabone, Moscato, Nebbiolo, Pessione, Spumante D'asti