Per 900 mila pensionati di guerra scattano questo mese i nuovi assegni

Per 900 mila pensionati di guerra scattano questo mese i nuovi assegni Per 900 mila pensionati di guerra scattano questo mese i nuovi assegni Gli aumenti decorrono dal 16 settembre '66 (per le pensioni dirette delle prime sei categorie) e dal V luglio '67 pe: le altre - L'onere globale delle maggiorazioni: 25 miliardi annui (Nostro servizio particolare) Roma, 5 agosto. Quasi 900 mila pensionati di guerra riceveranno in due fasi, a partire dal 12 agosto e dal 5 settembre, i loro assegni mensili nelle nuove misure stabilite dalla legge approvata dal Parlamento nel maggio scorso. Dal 12 agosto saranno corrisposti gli assegni a 443 mila pensionati « diretti »; dal 5 settembre saranno pagate 453 mila pensioni « indirette », a favore delle vedove dei Caduti od altri aventi diritto. Non godranno invece di alcun ulteriore beneficio le vedove con pensione di riversibilità, ossia le vedove di pensionati di guerra deceduti per cause diverse, e i titolari di assegni per decorazioni al valore. La decorrenza degli aumenti disposti con la legge del maggio è .fissata dal 16 settembre 1966 per le pensioni dirette dalla I alla VI categoria e dal 1" luglio 1967 per le pensioni dirette dalla VII ali 'VIII categoria. Dalle stes se date del 16 settembre '66 e dal 1" luglio '67 saranno applicate anche le maggiorazioni alle pensioni indirette, a seconda delle tabelle di trattamento. L'onere globale dei miglioramenti è 25 miliardi annui, a cominciare dal '67. oltre a 6 miliardi di arretrati per il periodo dal 16 settembre al 31 dicembre 1966 Le nuove provvidenze saranno applicate d'ufficio Per altre misure, previste dalla legge per il 1968, sarà invece indispensabile che gli interessati presentino una domanda Si tratta, in particolare, dei seguenti miglioramenti: 1) L'assegno speciale tem[ poraneo, di 5000 lire mensili. da corrispondersi agli invalidi di prima categoria, sempre che non svolgano alcuna attività lavorativa e non siano assoggettabili all'imposta complementare; 2) La tredicesima mensilità a favore dei titolari di pensioni dirette dalla II all'VIII categoria ed indirette, sempre che non svolgano attività lavorativa e non siano assoggettabili alla complementare; 3) La pensione di guerra agli orfani maggiorenni studenti universitari, e la proroga dell'aumento di integrazione per i figli dei pensionati di guerra studenti universitari, per tutta la durata del corso di studi e non oltre il, 26" anno di età; 4) La concessione dell'assegno di incollocabilità fino al 60" anno per alcune categorie e fino al 65" per altre; 5) La soppressione della tabella relativa ai pensionati non combattenti e la relativa riliquidazione (dal 1* gennaio 1968) di tutte le pensioni dirette sulla base delle tabelle previste per i combattenti. La decorrenza di tali miglioramenti è stabilita dal 30 maggio 1967, tranne che per quelli in favore delle prime due categorie che saranno applicati dal 1* gennaio 1967. Per i dipendenti dagli enti locali (comuni, province ed enti di assistenza) un provvedimento elaborato dai ministeri competenti stabilisce l'aumento dell'indennità « premio di servizio » a un diciottesimo della retribuzione contributiva annua per ogni anno di servizio, rispetto alla misura attuale fissata in un trentesimo. Il provvedimento costituisce senza dubbio un notevole passo avanti, ma non accoglie integralmente la richiesta dei sindacati di adeguare il trattamento dei dipendenti dagli enti locali a quello in vigore per il personale dello Stato (un dodicesimo). Il sindacato di categoria della Uil ha presentato a tale riguardo un documento per sostenere l'esigenza di parificare il trattamento di fine servizio nei due settori degli enti locali e dello Stato. Un'indagine è in corso presso i ministeri del Lavoro e del Tesoro per valutare la possibilità di aumentare le pensioni della Previdenza Sociale, sulla base di un piano pluriennale, g. f. 4

Luoghi citati: Roma