Mancini precisa i limiti dei parcheggi nelle città

Mancini precisa i limiti dei parcheggi nelle città Mancini precisa i limiti dei parcheggi nelle città Il ministro dei Lavori Pubblici ha inviato una circolare a tutti i comuni (Nostro servizio particolare) Roma, 10 marzo, (l.f.) Il ministro dei Lavori Pubblici, on. Mancini, sentito il parere del Consiglio di Stato, ha inviato alle amministrazioni comunali e a tutti gli uffici e gli enti una circolare con la quale vengono precisati : criteri da osservare per la corretta disciplina dei parcheggi nei centri abitati. Con il comunicato vengono resi noti i seguenti principi affermati dal Consiglio di Stato: 1) ogni qualvolta non sia possibile, per ragioni obiettive. destinare una eguale su perficie della stessa area o di aree immediatamente vicine a parcheggio custodito ed a parcheggio libero, l'area di maggiore estensione deve essere adibita a parcheggio senza custodia; 2) in tutti i casi in cui la superficie dell'area sia sufficiente, entrambi i parcheggi devono essere sistemati su parti della medesima area. Sol tanto nel caso in cui, per insufficienza dell'area stessa o per altri motivi di carattere obiettivo, questa soluzione non sia realizzabile, il parcheggio libero deve essere posto in un'altra area situata nelle immediate vicinanze. Sono illegittime le ordinanze dei sindaci che, prescrivendo limitazioni di tempo alla sosta dei veicoli impongono l'uso di parchimetri a pagamento, anche se il canone percepito rappresenti soltanto il corrispettivo del costo degli apparecchi e della loro manutenzione; 3) la sosta dei veicoli si concreta nell'uso ordinario di un bene demaniale, sottratto, come tale, ad ogni versamento; pertanto, la somma prevista per l'uso dei parcheggi custoditi deve solo mirare a coprire interamente il costo complessivo del servizio di custodia con esclusione di ogni rapporto attinente alla utilizzazione del bene demaniale. Questo costo non può non ritenersi, di norma, uguale per unità di tempo, sicché il compenso deve essere stabilito in misura fissa per ciascuna unità di tempo; 4) la determinazione di tariffe progressive, che non siano giustificate dalla esigenza di una effettiva copertura totale del servizio stesso, rappresenta un mezzo impositivo che non si ritiene consentito perché la cifra pagata dagli utenti assumerebbe la natura di un tributo (tassa per l'uso ordinario di un bene demaniale).

Persone citate: Mancini

Luoghi citati: Roma