Non occorre unire alla «Vanoni» l'attestato del datore di lavoro

Non occorre unire alla «Vanoni» l'attestato del datore di lavoro Una circolare del ministro delle Finanze on. Preti Non occorre unire alla «Vanoni» l'attestato del datore di lavoro Confermata in 50.000 lire la detrazione per ogni persona a carico; franchigia fissa di 240.000 lire; minimo imponibile 960.000 lire Roma, 7 marzo. I c prestatori d'opera :» possono dichiarare i propri redditi senza allegare l'attestato del datore di lavoro. Lo rende noto una circolare del ministro delle Finanze, on Luigi Preti, trasmessa oggi a tutti i competenti uffici della amministrazione finanziaria. La deroga all'obbligo previsto dalle leggi sulle imposte dirette (3» comma, art 28 del TU.), lascia naturalmente al fìsco la possibilità di svolgere gli opportuni accertamenti presso I datori di lavoro. Nel documento del ministro delle Finanze si precisa poi che la detrazione di L. 50.000 per ogni persona a carico resta invariata; ciò vale anche per la moglie che abbia, in aggiunta a quello del coniuge, un reddito derivante da lavoro subordinato. In sostanza, come già avvenuto per 1 redditi del 1965, è eliminata la doppia franchigia di L. 240.000 per c i coniugi provvisti entrambi di reddito da lavoro subordinato ^ Resta fissato in lire 960.000 il c minimo imponibile ». La circolare ricorda quindi che i datori di lavoro possono presentare la dichiarazione indicando globalmente il reddito corrisposto agli operai nel 1966. Le ditte che abbiano sedi o dtabilimenti situati in località appartenenti a diverse circoscrizioni di uffici delle imposte, «dovranno presentare relativi separati elenchi contenenti i dati richiesti nell'apposito modello di dichiarazione, con l'indicazione dei redditi consegniti dai singoli impiegati e del reddito globale percepito dagli operai dipendenti ». La detrazione degli oneri relativi ai redditi di lavoro subordinato e alle pensioni, è rimessa, come ogni alti'a detrazione, all'iniziativa degli interessati che debbono espressamente eseguirla nel quadro G, lettera «E» della scheda. Per la dichiarazione dei redditi di categoria C/2 da parte dei datori di lavoro si richiede: a) la distinta di tutti 1 pagamenti a qualsiasi titolo effettuati ai singoli prestatori d'opera, sui quali non è stata eseguita la ritenuta; b) am¬ montare complessivo dei con tributi obbligatori a carico del datore di lavoro, pagati nell'anno, ed estremi dei relativi versamenti. In relazione alla scadenza del 31 marzo per dichiarare i propri redditi all'amministra zione finanziaria, l'ufficio stampa del ministro Preti ricorda che quest'anno la «scheda» non sarà inviata a casa dei contribuenti. Pertanto, quanti sono tenuti a redigere la dichiarazione dei redditi potran no ritirare gratuitamente lo stampato presso le Intendenze di finanza o gli uffici delle imposte dirette o acquistarla nelle tabaccherie a lire 25 (Agenzia Italia)

Persone citate: Luigi Preti, Preti, Vanoni

Luoghi citati: Roma