Nella nuova legge sull'adozione buoni principi e difetti tecnici

Nella nuova legge sull'adozione buoni principi e difetti tecnici LA TUTELA DEI BAMBINI ABBANDONATI Nella nuova legge sull'adozione buoni principi e difetti tecnici L'impostazione è giusta: difende i diritti dell'infanto, toglie ai genitori snaturati il diritto ad un tardivo riconoscimento - Ma la procedura è troppo complicata e talvolta erronea - Pone ostacoli al razionale accertamento dello « stato di abbandono » - Assegna ai tribunali, già carichi di lavoro, un impossibile controllo degli affidamenti pre-adottivi - Limita la facoltà di adozione per le coppie che hanno già figli legittimi La legge sulla adozione speciale dei bambini in stato di abbandono, recentemente votata dalla Camera, segna il primo passo di un profondo rinnovamento del sistema legislativo italiano o si può definire davvero una riforma di struttura. E' la prima volta, infatti, che una legge prende in diretto esame il bambino, afferma il suo diritto a una protezione sollecita e organica che valga a difenderlo dalla incuria dei genitori, che si sono limitati a metterlo al mondo, trascurando senza giustificazione l'adempimento del doveri di allevamento, istruzione e educazione. La legge afferma vigorosamente il principio che i genitori non hanno un diritto di proprietà illimitata sul bambino; si preoccupa invece che il figlio abbandonato possa essere inserito sollecitamente in una famiglia di adozione, per ottenere quel calore e quell'affetto che tanto gli sono necessari ai finì di un equilibrato sviluppo fisico e psichico. Per consentire un sicuro inserimento nella nuova famiglia, giustamente la legge si preoccupa di difenderla, privando di ogni effetto giuridico il legame di sangue, mero vincolo biologico tra genitore e generato, impedendo al genitore dimentico dei suoi doveri ogni tai-divo riconoscimento, che costituirebbe soltanto un comodo mezzo di sfruttamento del figlio ormai cresciuto. Ottime pure le norme che consentono l'adozione di bambini anche a chi ha già figli suoi legittimi e che prevedono la possibilità di più adozioni anche con atti separati. Ma, accanto a tali principi, alcune riserve si impongono, specie sulla procedura, appesantita purtroppo dai numerosi emendamenti introdotti nell'originario progetto della on.le Dal Canton, che creano inutili formalità, passaggi di carte tra vari uffici, perdite di tempo e gravi remore al raggiungimento dell'atto finale della adozione. Un cenno va fatto. A) L'accertamento dello stato di abbandono di un bambino è il primo compito del Tribunale per i minori, costituendo il presupposto dì fatto necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità. La legge deve stabilire e definire i rapporti del bambino con i suoi genitori e parenti. Lo stato di abbandono, secondo la legge, esiste quando un bambino minore degli anni 8 è privo di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi (nonni, zii, fratelli), sempreché tale mancata assistenza non sia dovuta a forza maggiore, non sia, cioè, involontaria. Tale dizione, però, si presta a dispute, poiché non è sempre facile stabilire l'esistenza di un evento estraneo alle persone dei genitori (forza maggiore) che abbia reso loro impossibile l'adempimento dei relativi doveri. Bastava dire « privo di assistenza materiale e morale » per escludere l'abbandono nell'ipotesi di accertata impossibilità dei genitori, dal momento che l'impossibilità di assistenza materiale non esclude la possibilità di assistenza morale. Sulla posizione del bambino con i suoi genitori o parenti, la legge ha avuto il torto di disporre una procedura pressoché eguale per i minori con genitori o parenti conosciuti ed esistenti, per i minori orfani e per i minori con genitori sconosciuti. Se. per i primi, è giusto che il Tribunale, avuta la segnalazione dello stato di abbandono, disponga, per un doveroso riguardo ai diritti dei genitori (legittimi o naturali), indagini per reperire, convocare e sentire tali genitori e i parenti tenuti agli alimenti, se è giusto che li diffidi a provvedere al minore e, nella ipotesi d'irreperibilità o di rifiuto o di persistente abban dono materiale e morale, dichiari lo stato di adottabilità del bambino, tale complessa procedura non ha senso per i bambini con genitori sconosciuti, abbandonati fin dalla nascita in istituti di assistenza Per questi bambini, cercare 1 loro genitori (e, peggio, 1 parenti tenuti agli alimenti o disposti ad occuparsene — co sa impossibile addirittura se non si conoscono 1 genitori) significa aggravare la loro già infelice posizione e ritardare ingiustificatamente la possibi lità di un loro inserimento in una famiglia di adozione, fe rire ancora la loro tenera personalità già gravemente colpita negli istituti per la ca renza di cure materne e familiari. Per questi bambini, dovreb be la legge (come già avviene in Francia) stabilire che,- de corso un certo numero di mesi (al massimo nove mesi dalla nascita), essi sono di pieno dì ritto in stato di adottabilità senza alcun bisogno di interventi del Tribunale. Tale periodo appare anche adeguato per consentire ai genitori di valutare attentamente la situazione e decidersi o no al riconoscimento; ma non può imporsi al bambino di attendere sine die pentimenti o tardive resipiscenze dei genitori e intanto essere sacrificato all'altrui egoismo. Solo fino al momento in cui interviene l'affidamento preadottivo potrebbe essere consentito un tardivo riconoscimento e un'istanza di riconsegna dei bambino, ma non In modo automatico, bensì solo se il Tribunale giudichi utili tali atti e accerti che il genitore dia garanzie di assistenza. B) L'affidamento pre-adottivo ha lo scopo di accertare se il bambino si inserisca felicemente nella famiglia dei futuri coniugi adottanti. Ma la procedura disposta dalla legge, che demanda al Tribunale, organo sovraccarico di lavoro, con personale ridottissimo e non in grado di svolgere tale mansione perché privo d'esperienza in materia, di dispor¬ re l'affidamento, va riformata. Come avviene negli altri paesi, l'affidamento dovrebbe essere realizzato con la consegna effettiva del bambino ai futuri adottanti ad opera degli stessi enti assistenziali (ai quali vengono avviati, come primo atto di protezione, i bambini abbandonati); tali enti hanno una vasta esperienza di servìzio sociale e sono in grado, nell'esclusivo interesse del bambino, di cui conoscono esigenze e bisogni, di affidare quel determinato bambino a quei determinati coniugi che offrano le migliori garanzie. Pure agli enti dovrebbe essere demandato il compito di vigilare la vita del bambino dato in esperimento alla nuova famìglia e di revocare l'affidamento qualora si rivelassero gravi difficoltà di adattamento dell'infante. Al Tribunale dovrebbe essere solo comunicato il provvedimento di affidamento e riservato il.giudizio sugli eventuali reclami in punto revoca, nonché 11 giudizio di revoca nelle Ipotesi in cui siano venute meno le circostanze che avevano determinato l'affidamento stesso (cioè la cessazione dei requisiti richiesti dalla legge negli adottanti, per separazione, condanne, interdizioni, ecc.). Ma su questo punto la legge dovrebbe essere di una maggiore chiarezza, al fine di fare comprendere In modo perentorio che va esclusa la possibilità di revoca « per riconoscimento tardivo v Con l'affidamento pre-adottivo, infatti, dovrebbe scattare un inesorabile diaframma, dovrebbero essere definitivamente troncati 1 rapporti tra bambino abbandonato e 1 suoi genitori, con divieto assoluto di qualsiasi dichiarazione di filiazione, di riconoscimento o di richiesta di restituzione alla famiglia d'origine. C) Altre critiche non possono essere taciute: 1) alla norma che richiede per 1 coniugi affidatari che già hanno altri figli legittimi ben tre anni di affidamento (anziché uno) prima di addivenire all'adozione (l'esperienza dimostra, invece, che tali coniugi sono 1 migliori affidatari); 2) alla norma che vieta all'adottando di avere rapporti giuridici parentali con i collaterali degli adottanti (cosa assurda e che contrasta col principio che il bambino adottato acquista lo stato di figlio legittimo) ; 3) alla norma transitoria che richiede, per i primi cinque anni di applicazione della legge, l'assenso dei genitori legittimi o naturali all'adozione dei bambini che essi hanno abbandonato, cosa enorme! Ma queste critiche e riserve non intaccano la bontà dei princìpi fondamentali della legge; ci si deve augurare, pertanto, che anche il Senato voglia dare la sua sanzione. Emilio Germano

Persone citate: Dal Canton, Emilio Germano

Luoghi citati: Francia