La madre ignota

La madre ignota QUANDO LA LEGGE VIOLA LA NATURA La madre ignota La democrazia ha di questi pregi: la lettera indirizzata da una diva, famosa ma infelice, al vice presidente del Consiglio dei ministri è valsa a conferire carattere quasi ufficiale, per non dire solenne, ad un amaro episodio di vita personale e familiare, che, altrimenti, avrebbe corso il rischio di rimanere confinato nell'ambito, curioso e pettegolo, delle cronache mondane. Mai, come nella presente circostanza, una vicenda imperniata sul naufragio di un matrimonio e sul disconoscimento di una figlia adulterina ha meritato di elevarsi da un piano prettamente scandalistico ad un piano di attenta e responsabile valutazione sociale. Stanno a dimostrarlo la particolare delicatezza umana del caso e l'interesse delle molte, purtroppo, moltissime persone coinvolte, o addirittura travolte, da drammi analoghi nei presupposti e negli effetti. E' il tormento comune a tutte le donne che, coniugate ma poi separate, hanno dato alla luce un essere umano, che, proprio per quella ragione, il marito è stato in grado di disconoscere con relativa facilità, troncando nel contempo il rapporto di filiazione legittima sorto tra la madre e il figlio con la formazione dell'atto di nascita. Ma la conseguenza più grave è un'altra: poiché il codice civile italiano tassativamente esclude che un figlio adulterino possa essere riconosciuto come figlio naturale « dal genitore unito in matrimonio », il disconoscimento da parte del marito toglie alla moglie la stessa possibilità di porre in essere almeno il rapporto di filiazione naturale. Il che conduce — soprat> tutto nelle ipotesi in cui la donna vorrebbe effettuare il riconoscimento — al duplice assurdo di negare lo stato di madre a colei che pur ha generato un figlio (anzi, un figlio ben determinabile o determinato) secondo una realtà di fatto incontestabile, e di qualificare figlio di madre ignota chi, in base ad una documentazione sicura (l'atto di nascita originario) o, comunque, ad altre prove quasi sempre facilmente assumibili (perizie e testimonianze), risulta nato da una donna ben identificabile e magari identificata. Ovviamente, il problema ed il tormento che ne discende non sono ravvisabili nei soli confronti di una moglie adultera. Anche un uomo sposato, che diventi padre fuori del matrimonio, non è in grado di assicurare alla sua creatura non solo il rapporto di filiazione legittima, ma nemmeno quello di filiazione naturale. Tuttavia, l'assenza di ogni documentazione e le note difficoltà probatorie che caratterizzano l'accertamento della paternità non consentono di parlare a questo proposito di un vero e proprio assurdo, come, invece, nel caso della madre. A rendere più scottante la vicenda dell'attrice milanese — e di chiunque venga a trovarsi nella medesima situazione — vi è, poi, la circostanza che ha consentito all'altro genitore di riconoscere come figlia naturale la bimba nata da entrambi: per lui, infatti, caduto con il divorzio un precedente vincolo coniugale, non ha mai operato l'ostacolo che, secondo quanto si è visto, il codice civile frappone al riconoscimento dei figli adulterini. Quali i commenti che possono scaturire da un così dolente quadro d'assieme? Fin troppo evidente è la dimostrazione da esso offerta di quanto siano vecchi ed antiquati gli schemi del nostro diritto di famiglia: non vale, dunque, la pena di stigmatizzarli ulteriormente. Piuttosto, ci sembra che parecchi elementi permettano di considerare con un certo ottimismo il problema generale e lo stesso caso particolare da cui abbiamo preso le mosse. Se non altro, gli è toccata la buona ventura di emergere nel momento in cui le acque già stavano agitandosi per realizzare finalmente l'auspicata riforma del codice civile nella parte attinente alla famiglia. A sua volta, un ulteriore impulso, forse il decisivo, verrà alla soluzione del problema generale dal clamore del caso particolare. Invero, proprio venerdì scorso, il Consiglio dei ministri si è pronunciato a favore d'una sorta di precedenza da garantire alla riforma del diritto di famiglia:' una precedenza immediata, che pare destinata ad estrinsecarsi in una prossima seduta da dedicare all'approvazione d'un disegno di legge che il ministro guardasigilli ha preparato ormai da tempo. Tale progetto dovrebbe ammettere la riconoscibilità dei figli adulterini pure da parte d'un genitore unito in matrimonio allorché questi sia separato per colpa dell'altro coniuge e forse anche quando la separazione sia stata pronunciata per colpa di entrambi. E', del resto, la stessa Costituzione ad imporre il superamento della normativa vigente: l'art. 30 vuole che la legge ordinaria assicuri « ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e moraley compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima », dando così al problema la più nobile delle impostazioni. Come dimenticare che gli attuali limiti di riconoscimento si ritorcono, prima di tutto, in un gravissimo pregiudizio per questi, pur innocentissimi, figli adulterini? Quanto ai timori manifestati nella lettera dell'attrice circa l'atteggiamento che il padre naturale della figlia potrebbe adottare, pensiamo che siano forse eccessivi. La nostra legge è, al riguardo, meno improvvida del solito, non consentendo che il genitore naturale disponga del figlio riconosciuto come meglio creda. Basti pensare che l'esercizio della patria potestà è sempre soggetto al controllo del Tribunale e del giudice tutelare. Quest'ultimo è legittimato ad adottare, nei casi di urgente necessità, « provvedimenti nell'interesse del figlio » : e lo può fare persino d'ufficio, cioè di sua diretta iniziativa. L'ordinamento giuridico, insomma, anche là dove è meno felice, racchiude sempre in sé, magari sulle ultime linee, un baluardo di difesa contro gli abusi più intollerabili. Giovanni Conso

Persone citate: Giovanni Conso