Salvare la dignità dei figli adulterini

Salvare la dignità dei figli adulterini Una riforma urgente della legge Salvare la dignità dei figli adulterini Solo il riconoscimento del genitore naturale (anche se sposato) lo sottrae ad una ingiusta diseguaglianza sociale Il problema del riconoscimento del figlio adulterino da parte del genitore legato da vincolo matrimoniale può porsi solo per i figli concepiti in regime di separazione legale, non avendo la separazione di fatto alcuna efficacia giuridica. Si tratta, in sostanza, di stabilire se una prossima riforma del diritto di famiglia possa contemplare tale riconoscimento, alla luce anche dei nuovi principii costituzionali. La Costituzione, infatti, da un lato ha inteso ribadire la preminenza della famiglia legittima, ma dall'altro ha pure affermato che deve essere realizzata dalla legge la più ampia tutela dei figli nati fuori del matrimonio, sotto l'aspetto giuridico e sociale, col solo limite della compatibilità con i diritti dei membri della famiglia legittima. Ora, il rispetto dei diritti spettanti a tali membri impedisce certo che il figlio adulterino possa essere introdotto nella casa coniugale in regime di coabitazione e assumere l'identica posizione giuridica spettante ai figli legittimi. Tutto ciò è una conseguenza inderogabilmente derivante dal fatto che il figlio adulterino nasce da unione non matrimoniale; ma la sua dignità sociale per il fatto che non può essere introdotto nella famiglia legittima, non subisce certo alcuna menomazione. Diverso discorso deve essere fatto sulla necessità che un riconoscimento sia consentito sotto altro aspetto, sotto l'aspetto, cioè, del la pari dignità spettante a ogni essere umano che esige sia rimosso ogni osta colo che impedisca la libe ra esplicazione della perso nalità umana. Solo, infatti, con lo strumento giuridico del riconoscimento può trovare attuazione il diritto del bambino al suo migliore sviluppo e alla tutela della sua onorabilità. Anche alla luce del codice vigente, la nascita di un figlio adulterino non è un semplice fatto di procreazione, ma un fatto produttivo di rilevantissime conseguenze. E' venuto alla luce un essere umano, un essere innocente e del tutto irresponsabile, che non deve soffrire lesioni o menomazioni per pretese colpe od errori di terzi, siano pure i suoi genitori. La nascita di tale essere, se è già di per sé un fatto che contrasta con l'ordine giuridico familiare, è tuttavia un fatto che non può essere ignorato dal diritto e che esige la più ampia protezione per consen tirne uno sviluppo armonico sotto ogni aspetto, fisico, morale, spirituale. Ogni altro interesse e diritto deve cedere di fronte a questo preminente diritto del bambino; e già oggi, alla luce del nostro codice, il figlio adulterino può essere riconosciuto dal genitore sposato se il matrimonio venga sciolto per morte dell'altro coniuge, può ottenere gli alimenti e un assegno vitalizio sulla successione del genitore purché la procreazione risulti in uno dei modi indicati dalla legge. Già oggi, dunque, l'accertamento del rapporto di filiazione adulterina e la possibilità di indagini sulla paternità o maternità, sia pure quale presupposto soltanto per gli alimenti e l'assegno vitalizio, non è un qualcosa di incompatibile coi diritti dei membri della famiglia legittima. E l'art. 30 della Costituzione ha ampliato tale diritto agli alimenti fino a comprendervi le spese di mantenimento, istruzione ed educazione. Ma un ulteriore passo va compiuto dalla legge, perché, va ribadito, solo col riconoscimento possono essere assicurate all'infante le migliori condizioni dello sviluppo della sua personalità e della tutela della sua onorabilità. Consentendo, infatti, alla madre o al padre (che, se non sono esseri snaturati, già provvedono all'allevamento del figlio adulterino) l'atto formale del riconoscimento, si garantisce in linea giuridica e in modo stabile quel rapporto organico che consente al figlio di crescere e svilupparsi accanto alla madre (o al padre) e si garantisce al genitore (o allbilnugeniseglricfacoL'dumlaqupachranisgcinedil'iaschpsvdhmptoillupnmilziumgfasnBd« alla genitrice) questa possibilità di assistenza continuativa, impedendo che il genitore naturale (o la genitrice naturale) che si sia sempre disinteressato del figlio, possa, con un tardivo riconoscimento, togliere l'infante a chi lo ha allevato, con suo gravissimo danno. L'interesse del bambino è, dunque, assolutamente preminente su quello pure della famiglia legittima, la quale, d'altronde, con la separazione già intervenuta e che ha quasi sempre il carattere di una rottura definitiva, è già purtroppo disgregata ! Né giova dire che è sufficiente che lo Stato assicuri nel modo più efficace le condizioni per la vita fisica dell'infante con una adeguata assistenza in istituto (posto che sia in grado di farlo), perché per un equilibrato sviluppo occorre la figura della madre e lo Stato non ha il diritto di sostituire la madre con un istituto, soprattutto quando è ben noto, e tristemente noto, che il ricovero è la peggiore soluzione, tanto che tutte le provvidenze moderne sono nel senso di incoraggiare la madre nubile a riconoscere il figlio e a dare all'infanzia abbandonata il calore di una famiglia con lo strumento della adozione. Il riconoscimento del figlio adulterino dà poi all'infante il mezzo di crescere senza prematuri traumi, di non sentirsi in stato di in¬ giusta inferiorità di fronte ai suoi simili, di non dovere conoscere prematuramente le disuguaglianze sociali; l'acquisizione del cognome del genitore o della genitrice 10 tutela nella sua onorabilità. La possibilità di riconoscimento dovrebbe, poi, essere stabilita dalla legge in modo preciso e obbiettivo; deve bastare lo stato di separazione (legale, per colpa 0 consensuale) al momento del concepimento, non potendo l'interesse del bambino dipendere dallo stato di innocenza o meno del suo genitore. Solo ai fini di non ledere 1 diritti patrimoniali dei membri della famiglia legittima, potrebbe stabilirsi che i figli adulterini riconosciuti non possono fruire di maggiori diritti di quanto, in vita o in morte del loro genitore, già oggi fruiscono. In questi limiti ritengo sia auspicabile una riforma del nostro Codice. Il riconoscimento del figlio adulterino rispetta il sommo principio della pari dignità di ogni essere umano, rimuove gli ostacoli per il pieno sviluppo della sua persona, rende ossequio ai principi fondamentali contenuti nella dichiarazione universale dei diritti del fanciullo, ap provata dalle Nazioni Unite 11 20 novembre 1959, cui anche il nostro Paese ha dato piena adesione. Emilio Germano

Persone citate: Emilio Germano