Sono praticamente scadute le norme sulla cedolare «secca» e d'acconto

Sono praticamente scadute le norme sulla cedolare «secca» e d'acconto Introdotte con un decreto legge il 23 febbraio 1964 Sono praticamente scadute le norme sulla cedolare «secca» e d'acconto Quasi tutti i dividendi quest'anno sono già stati distribuiti - L'attuale sistema fiscale non avrà più vigore dal 23 febbraio 1967 - Tutti i dividendi che saranno deliberati dopo quella data, anche se relativi all'esercizio 1966, dovranno sottostare ad un altro regime che dev'essere ancora stabilito Roma, 28 luglio. L'attuale regime fiscale sui dividendi azionari, che offre la scelta tra l'imposta cedolare secca del 30 per cento e quella Idi acconto del 5 per cento, scadrà il 23 febbraio 1967. In pratica, è come se fosse già scaduto, perché la « campagna dei dividendi > quest'anno è pressoché finita ed alla legge interessa 'a data dell'assemblea che delibera la di¬ stribuzione degli utili, non 11 periodo al quale il dividendo si riferisce. Quindi tutti i dividendi che saranno deliberati dopo il 23 febbraio 1967, anche se relativi all'esercizio 1966, dovranno sottostare ad un nuovo regime. L'Imposta «cedolare», o, più esattamente, la ritenuta di acconto sugli utili delle società, fu istituita con legge 29 dicembre 1962, n. 1745 nella mi¬ sura del- 15% sulle cedole e sulle assegnazioni gratuite disposte dalle società In favore dei propri azionisti. Quattordici mesi più tardi, il 23 febbraio 1964, 11 governo approvava un decreto legge con il quale — insieme a modificazioni minori — si introduceva il duplice principio di ridurre dal 15 al 5% la ritenuta di acconto e di istituire (alternativamente a questa) una imposta «secca» telo* liberatoria da ogni altro adempimento fiscale) nella miBura del 30% su cedole ed asiegn azioni. Il regime Iniziale disponeva cioè il pagamento da parte di ciascun azionista di un'imposta preliminare del 15%, considerata come «acconto» al fisco su quanto si sarebbe poi dovuto pagare in via definitiva, a titolo di imposta- complementare (per 1 privati azionisti), o a titolo di imposta sulle società (per le azioni detenute da società regolarmente costituite o comunque tassate a bilancio). Il decreto del 1964 ridusse Invece la misura di questo « acconto » e creò l'imposta «secca», che consentiva — ad un « prezzo » più elevato — di non rivelare al fisco la propria identità e di non conglobare 1 redditi azionari nell'insieme del redditi derivanti da altri cespiti. Il decreto limitava però ad un triennio dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (24 febbraio 1964) la validità di queste modificazioni, apportate alla legge istitutiva della cedolare. Il governo si trova oggi a dover decidere tra due diverse possibilità: lasciar « scadere » la norma, con automatico ripristino di validità della ritenuta nella misura del 15<& oppure presentare un disegno di legge tendente a sostituire la norma, che in febbraio cesserà di avere vigore. In questa seconda Ipotesi, il governo potrebbe scegliere tra un puro e semplice rinvio della scadenza, attraverso un provvedimento di proroga, ed un provvedimento totalmente o parzialmente innovatore. Il gettito fornito all'Erario dalla cedolare è stato di 24,6 miliardi di lire nel corso del 1963 (primo esercizio di applicazione); di 49,5 nel 1964, di 45,0 miliardi nel 1965 e di 12,9 miliardi nel primo quadrimestre del 1966. Dal marzo del 1964 (data di entrata in vigore dello modificazioni alla legge istitutiva), si può ritenere che il 25% dei redditi sia stato assoggettato alla imposta « secca » ed il 75% alla ritenuta di acconto del 5%. (Agenzia Italiaf

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