Lo Corte Costituzionale deciderà sul «caso» dell'ostetrica di Aosta

Lo Corte Costituzionale deciderà sul «caso» dell'ostetrica di Aosta Lo Corte Costituzionale deciderà sul «caso» dell'ostetrica di Aosta E' la signorina Arlina Personettaz, consigliere della Regione - I giudici torinesi si sono dichiarati «incompetenti» a stabilire se l'ostetrica era eleggibile l ¬ La prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino si è pronunciata sulla controversia sorta in seguito al ricorso presentato da un elettore della Valle d'Aosta, Romano Peaquin, contro la eleggibilità della signorina Ariìna Personettaz, di 59 anni, consigliere della Regione Autonoma e, contemporaneamente, ostetrica del Comune di Aosta, I magistrati torinesi, nella impossibilità di definire il giudizio perché fuori della loro competenza, sospesa ogni decisione sul merito, hanno ordinato che il fascicolo degli atti sia trasmesso alla Corte Costituzionale previa comunicazione del provvedimento al presidente del Consiglio dei ministri e ai presidenti della Camera dei deputati e del Se nato. La signorina Personettaz, eletta nella lista de, ebbe una parte di rilievo nella recente crisi della Giunta Regionale: fu lei infatti che, nella sua qualità di consigliere anziano, firmò la convocazione del Consiglio Regionale che non ve¬ niva, più riunito (né in sede ordinaria, né straordinaria) dall'Union e dai comunisti, messi in minoranza dalle dimissioni di due consiglieri socialisti. Secondo il signor Peaquin, assistito dall'avv. Ugo Spagnoli, la signorina Personettaz dovrebbe essere dichiarata decaduta dalla carica di consigliere regionale per «ineleggibilità sopravvenuta », essendo stata riassunta in servizio dal Comune di Aosta dal 1° agosto 1964 al 9 maggio 1966, per cessata aspettativa. La legge per l'elezione dei consiglieri regionali stabilisce che non siano eleggibili ì candidati che ricevono uno stipendio da uno degli enti sottoposti alla vigilanza della Regione L'ostetrica comunale di Aosta aveva chiesto un'aspettativa, non retribuita, poco prima delle elezioni regionali del marzo 1963. Il signor Peaquin presentò il suo ricorso, In prima istanza amministrativa, il 5 maggio scorso. Il Consiglio Regio naie non si pronunciò e il ri corrente si rivolse alla Corte d'Appello di Torino. Il « caso giuridico », singo lare ed interessante, formò oggetto di ampia discussione In una recente udienza. Il professor Gallo, che rappresentava la Regione, aveva ricordato la sentenza della Corte Costituzionale del 27 dicembre 1965 che dichiara l'illegittimità delle norme in materia di contenzioso elettorale amministrativo, con specifico riferimento ai consigli comunali e provinciali. Per analogia, anche il Consiglio Regionale deve essere considerato un organo giurisdizionale privo del requisiti di normale garanzia, che ne assicurino la imparzialità e la funzione. Il quesito, sollevato dal signor Peaquin, poteva quindi essere proposto unicamente alla Corte Costituzionale La tesi è stata accolta dai giudici torinesi come motivo fondamentale della sentenza che lascia ora, al supremo organo della Magistratura, il compito di risolvere la que stione g. a.

Persone citate: Gallo, Peaquin, Personettaz, Romano Peaquin, Ugo Spagnoli

Luoghi citati: Aosta, Comune Di Aosta, Torino, Valle D'aosta