Le novità di quest'anno per la denuncia Vanoni

Le novità di quest'anno per la denuncia Vanoni Con la primavera arriva la complementare Le novità di quest'anno per la denuncia Vanoni Le principali sono due: non è obbligatorio il certificato dell'azienda; per la moglie, anche se lavora, ammessa soltanto la detrazione di 50 mila lire (anziché 240 mila) - Le imposte e le spese deducibili dai redditi di ricchezza mobile e di complementare Marzo, fiorisce la primavi-ra e fioriscono le preoccupazioni per la denuncia dei redditi. I moduli Vanoni sono ormai sta- mlvsti consegnati tutti: uall'udicio cimposte diretto ne sono partiti l17R.500, gli ultimi sono in di- stribuzione in questi giorni, sChi non lo ricevesse può com-itForarlo dal tabaccai con 25 mlire. Le denunce elative ai redditi percepiti nel '65 dovranno essere presentate entro il 31 mar7.o, con uno dei seguenti mozzi: raccomandata con ricevuta di ritorno, sezioni dei vigili urbani, ufficio delle Imposte (via Roma 305), ripartizione tasse del Comune (corso Vittorio 8). In via Roma 305 e in corso Vinzaglio 8, presso l'Intendenza di Finanza, fun zionano uffici di consulenza, msnimsenza scopi fiscali, per risolve-1re i dubbi sulla Vanoni. |sChi deve presentare la denuncia, ai fini della compiementaret I prestatori d'opera subordinata (operai, impiegati e pensionati) con retribuzione superiore alle 960 mila annue; tutti coloro il cui reddito netto superi le 960 mila lire (artigiani, professionisti e artisti, affittuari agricoli, industriali, commercianti, proprietari di terreni e di fabbricati, eoe); prestatori d'opera subordinata, qualunque sia la loro retribuzione, quando la moglie o i figli minori posseggano redditi propri, purché l'ammontare complessivo dei redditi superi le 960 mila lire. Non sono tenuti a presentare la denuncia: coloro che nel '65 hanno avuto soltanto redditi di lavoro dipendente soggetti a ritenuta, non superiori a lire 960 mila; i proprietari di soli fabbricati con un reddito inferiore a lire 2000; coloro che hanno avuto soltanto redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile mediante iscrizione a ruolo, so non superano le 240 mila lire; i profesEionisti iscritti in albi professionali senza reddito o con reddito inferiore alle 240 mila lire. Con una circolare del ministro Preti viene confermato che, « prestatore d'opera non sono tenuti ad allegare alla denuncia il certificato del datore di lavoro per documentare le retribuzioni percepite. E' una dimostrazione di fiducia da parte del fisco, il quale però si riserva di chiedere la documentazione nel caso in cui la denuncia appaia infedele. Il modulo di quest'anno è uguale a quello dell'anno scorso: il quadro A per i terreni, il B per i fabbricati, il C per le attività commerciali, il D per le attività professionali, artistiche c intermediarie, l'È per gli altri redditi, l'F pori redditi di lavoro dei dipendenti, il G per la complementare. Alcune imposte sono deducibili nella determinazione del reddito di ricchezza mobile categoria B {quadro C) o di categoria CI (quadro D); altre unicamente agli effetti dell'imposta compiementare (quadro G). Imposto deducibili dai red diti di ricchezza mobile: ira posta generale entrata, di bollo, sulla pubblicità, di regi stro, tasse di ogni genere, Imposte di consumo, imposte comunali sulle insegne, licenzaoccupazione spazi, ecc. Imposte deducibili dal reddito di complementare: imposta sui redditi dei terreni e do: fabbricati; sui redditi di ricchezza mobile delle categorie B e CI pagate per ritenuta o in base a cartella esattoriale; l'imposta di ricchezza mobile C2 pagata per ritorni-ila; l'imposta di famiglia, sul':valore locativo e sui cani; le sovrimposte e lo imposte ac- cessone; le addizionali e i tri- liuti sostitutivi. Ai fini della complementare sono inoltre detraibili: gli in- toressi passivi per mutui (co-me quelli per l'acquisto di ini- mobili); i beni e canoni pas- sìvi; i premi por assicurazio- ne vita e per fini previdenziali; infine le spese per aggiornamento e trasporto, nella mi- Detrazioni per le persone fisiche: 240 mila lire per il contribuente e 50 mila lire per ogni familiare a carico, com1presa la moglie che lavora, |Per quest'ultima, fino allo scor- sura del 20 per cento del red-diti, con un massimo di 360mila lire por ciascun lavora- tore. so anno, si potevano detrarre 240 mila lire, ora non più (il provvedimento è In vigore dal febbraio '65, ma la circolare fu resa nota in ritardo e l'anno scorso la maggioranza dei contribuenti detrasse 240 mila lire anche per la moglie). La detrazione di 50 mila lire compete anche per ciascuno dei figli di età fino a 25 anni, qualora siano studenti oppu- iiiiiiiiiiiitmiiiiimiiiiiimiiiiiimiiimm rò inabili al lavoro; per 1 genitori ed i suoceri ultrasot tantenni; per la madre e la suocera vedova se conviventi con il contribuente; per i pa rentl del contribuente che ab- biano diritto agli alimenti, Il coniuge separato dedurrà dal proprio reddito, invece dello 50 mila lire per ciascuno dei figli affidati all'altro co niuge, l'ammontare dell'an nualità corrisposta sempre che risulti fissata per sentenza. 1 chi ha sette o più figli a carico è concessa la detrazio Ine di 5 milioni dal reddito complessivo per la compleIntentare, in luogo della quota fìssa di 240 mila lire. Per chi ha cinque figli la detrazione è ridotta alla metà, cioè a 2 milioni e mezzo. I figli caduti in guerra si considerano a carico. Le indennità di licenziamento, anzianità previdenza e ogni altra somma percepita una volta tanto in relazione ad un cessato rapporto di lavoro, de vono essere indicate tenendo presente: che sono esenti se inferiori al milione di lire. Per quelle superiori al milione la quota esente è di 40 mila lire per ogni anno di servizio prestato.

Persone citate: Marzo, Preti, Vanoni