Gli errori del fisco

Gli errori del fisco Scade la prima rata delle imposte Gli errori del fisco Alcuni riguardano la complementare: anziché il "conguaglio" per il 1964, viene richiesto il versamento di tutta l'imposta - Altri toccano i proprietari di alloggi esenti - L'agevolazione non è stata trascritta nel nuovo catasto - Le pratiche per ottenere il rimborso Scade oggi il termine perversare la prima rata bimestrale delle imposte. 11 pagamento può essere effettuato con quattro sistemi: agli sportelli dell'Esattoria (via XX Settembre 29); mediante invio ci vaglia della Banca d'Italia o assegni bancari a favore dell'Esattoria; a mezzo di conto corrente postale 2-6443; attraverso le banche. Nel caso che 11 contribuente si presenti alla banca che svolge il servizio tasse o all'Esattoria, dovrà portare con sé le cartelle per la quietanza; negli altri casi dovrà inviare le cartelle all'Esattoria, e indicare su una distinta nome, numero, importo. Trascorsi 8 giorni da oggi Si è soggetti all'indennità di mora del 2 per cento; dopo 12 giorni, l'indennità sale al 6 per cento. A parecchi non risulta chiaro il criterio con cui viene riscossa la complementare '(Vanoni), Indicata nella classificazione dei tributi con il numero 141, perché sulle cartelle la tassazione appare doppia: una riferita al 1966 e l'altra al 1964. Ecco la spiegazione. Nel marzo dell'anno scorso abbiamo denunciato i redditi percepiti durante il 1964, anno per il quale avevamo già pagato un acconto con una precedente cartella. Adesso, alla voce 141-1964 il fisco ci fa pagare la differenza tra quanto avevamo già corrisposto e la somma effettivamente dovuta. Questo si chiama cconguaglio». Inoltre, seguendo una procedura adottata di recente, gli uffici finanziari iscrivono a ruolo, come «accertamento provvisorio > per il 1966, l'imponibile da noi denunciato nel marzo scorso, con relativa imposta. Questo è quanto risulta alla voce 141-1966. L'eventuale conguaglio lo pagheremo nel 1968. Un criterio pratico per con frollare l'esattezza della contribuzione è il seguente: sulla cartella di due anni fa si controlli l'imponibile (e anche la tassa) iscritto in via provvisoria. I casi sono tre: a) i due imponibili sono uguali: sulla cartella del '66 non dovrà figurare alcun conguaglio; b) l'imponibile del '64 è maggiore di quello del '66: il contribuente ha diritto a chiedere un rimborso; c) l'imponibile del '64, è inferiore a quello del '66: la differenza tra i due dovrebbe essere la somma iscritta nella cartella di quest'anno come « conguaglio > per il '64. Il lavoro degli uffici imposte è sempre più intenso, a causa dell'aumento dei contribuenti, e anche del reperimento degli evasori. Capita — e un ispettore sostiene che l'eventualità rientra nella fallacia umana —- che ci siano degli errori. Per esempio questo, il più comune: l'imponibile risultante alla voce 1411964 anziché un < conguaglio » è la somma intera; cioè viene pretesa una tassazione indebita. In tal caso il contribuente deve presentare ricorso in carta, da bollo, entro 30 giorni dalla notifica della cartella, all'ufficio imposte di via Roma. Non gli verrà sospesa la tassazione, ma l'Intendenza di finanza ordinerà, speriamo presto, il rimborso dell'imposta non dovuta. Quest'anno purtroppo ci so¬ no anche altri errori. Riguardano i propriefart di fabbricati esenti da imposta per 25 anni. Sul vecchio catasto, accanto ad ogni immobile, era registrata, l'agevolazione fiscale di cui godeva. Nel '63 è stato pubblicato il nuovo catasto, nei cui registri sono stati trascritti, non sempre con esattezza, 1 dati del precedente. E' accaduto che parecchi cittadini hanno trovato sulla loro cartella la voce 22, fabbricati privati, che non era mai comparsa nelle precedenti notifìche essendo la loro proprietà esente dalla tassa relativa. I casi sono tre: 1) errore materiale di trascrizione; 2) mancata domanda di esenzione o documentazione insufficiente; 3) condomini che hanno acquistato l'alloggio dall'impresa alla quale, sul vecchio catasto, era intestata l'esenzione; sul nuovo non ne appare più traccia a favore delie singole proprietà. Che cosa deve fare il contribuente? Entro 30 giorni dalla notifica presenterà ricorso in carta da bollo (lire 400) all'ufficio imposte di via Mercanti 17, con copia in carta libera all'Intendente di Finanza. Questi ordinerà il rimborso dell'eventuale rata già corri- dimenti d'ufficio per riparare agli errori del fisco. Se fosse già c-aduto il termine di 30 giorni dalla notifica, al contribuente non resta che dolersi per non aver esaminato in tempo le sue tasse: il diritto decade per legge. Farà ricorso il prossimo anno.

Persone citate: Vanoni