Perché la Cassazione non vuole far rinnovare 50 mila processi

Perché la Cassazione non vuole far rinnovare 50 mila processi Resi noti i motivi delta discussa sentenza Perché la Cassazione non vuole far rinnovare 50 mila processi I supremi giudici affermano che la decisione della Corte Costituzionale sull'istruttoria sommaria non ha valore retroattivo - Non è conveniente, dicono, sconvolgere l'ordinato corso della giustizia - Rifare un alto numero di cause è impossibile, e si finirebbe per procurare danno alle persone offese COJl (Mostro servizio particolare) Roma, 24 gennaio. E' stata depositata in cancelleria la motivazione della sentenza pronunciata l'il dicembre scorso dalle sezioni unite penali della Corte di Cassazione, con la quale si negò il valore retroattivo delle decisioni della Corte Costituzionale. In quella occasione era stato deciso che non debbono essere celebrati nuovamente i processi (calcolati in un numero non inferiore a 50 mila) la cui istruttoria sommaria è stata svolta senza che ai difensori fosse consentito di intervenire. « Esiste un principio nell'ordinamento processuale — dice la motivazione della sentenza della Cassazione — che induce il legislatore a non incidere, fin che è possibile, sugli atti processuali legittimamente compiuti in base ad una legge in vigore al tempo in cui furono assunti, per non determinare Quel grave sconvolgimento nell'ordinato corso dei processi che sicuramente avverrebbe se si ponessero nel nulla, per effetto di una nuova legge, tutti gli atti già da tempo, spesso da molti anni, validamente compiuti secondo la legge precedente ». In base a questa considerazione, non ha alcun valore, secondo la Cassazione, se la norma viene successivamente ritenuta non valida. La Corte Suprema ha poi osservato che le maggiori ga.-. ranzie per la difesa, dalle quali si è tratto lo spunto per una polemica, hanno rilevato come € soltanto in pochissimi casi, nelle istruttorie formali, i difensori regolarmente avvisati si siano dati la pena di presentarsi per assistere > agli atti cui avevano diritto dì essere presènti e — ha notato anche la Cassazione — « rarissimamente essi hanno avuto la necessità di prospettare r> lievi decisivi >. A queste osservazioni di natura giurìdica, le sezioni unite della Corte Suprema ne hanno fatto seguire altre dì or dine pratico: celebrare nuo vamente migliaia di processi sarebbe pressoché impossibile perché impossìbile sarebbe svolgere a distanza di tempo le indagini; questo riprendere tutto da capo significherebbe fare venire meno, alle persone offese o agli eredi, il diritto di ottenere il risarcimento del danno subito. In sostanza applicare retroattivamente la norma dichiarata illegittima significherebbe compiere delle « gravi ingiustizie ». Ma questo principio potrebbe avere come conseguenza che nessuno ha interesse a sollevare questioni di illegittimità costituzionale, se non può giovarsene dato che l'atto processuale compiuto in precedenza è valido anche se viene dichiarato successivamente illegittimo. «Si tratta di una indefettibile conseguenza del sistema — hanno osservato i magistrati della Corte Suprema — sulla cui adeguatezza non è questa la sede per interloquire, rilevandosi soltanto che non mancano proposte per modificarlo ». In ogni modo le sezioni unite nella loro sentenza hanno osservato che si può ovviare all'inconveniente: sollevare la questione e rimetterla alla Corte Costituzionale prima che l'atto sia compiuto. Ma se il magistrato ha già applicato la norma che, sia pur in un secondo momento, viene riconosciuta in contrasto con la Costituzione, nulla, secondo la Cassazione, può apportare un mutamento della situazione che deve considerarsi valida a tutti gli effetti. g. g.

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