Lo sciopero a singhiozzo deve considerarsi illecito

Lo sciopero a singhiozzo deve considerarsi illecito Secondo il tribunale di Honta Lo sciopero a singhiozzo deve considerarsi illecito (Nostro servizio particolare) Roma, 18 gennaio. < Qualsiasi astensione parziale o irregolare dal lavoro, il cosiddetto sciopero a singhiozzo, a scacchiera, non può essere inquadrato nel concetto di sciopero in s?nso tecnivo-giuridico e sconfina nell'illecito, nell'illegittimo ». Questa affermazione è contenuta nella motivazione della sentenza con la quale il tribunale ha condannato il 24 novembre scorso venticinque dipendenti di una società di autotrasporti che si erano rifiutati di completare il tragitto di una linea di autobus. La ditta aveva imposto ai conducenti dei pullman di coprire un percorso di 17 chilometri nel giro di 25 minuti, che gli autisti ritenevano impossibile, considerato il traffico che rendeva difficoltosi i viaggi. La linea era quella di Roma-Rocca Priora-Colledifuori. Giunti a Rocca Priora, conducenti e fattorini abbandonavano i pullman e si rifiutavano di raggiungere in poco più di un quarto d'ora l'ultimo paese. Il pretore aveva assolto i venticinque imputati affermando che essi avevano esercitato il diritto di sciopero. Di diverso avviso, come si è detto, è stato il tribunale, che ha considerato in sede d'appello la questione. Nel caso in esame, afferma la decisione, « la prestazione di lavoro non venne meno, ma fu resa in maniera parziale ed irregolare. Si trattò di abbandono collettivo di lavoro da parte dei dipendenti di un pubblico servizio, abbandono obiettivamente parziale che determinò la paralisi del servizio stesso su di un determinato tratto e che cagionò gravi danni morali e materiali alla ditta, che aveva la concessione ». g- g. Resa nota la motivazione della sentenza che condanna 25 autisti di pullman che per protesta avevano interrotto un servizio pubblico

Luoghi citati: Rocca Priora, Roma