Oggi si decide la validità di cinquanta mila processi di Guido Guidi

Oggi si decide la validità di cinquanta mila processi L'epilogo di una polemica the dura dal 1955 Oggi si decide la validità di cinquanta mila processi La Corte costituzionale ha dichiarato illegali le norme che negavano ai difensori in istruttoria sommaria diritti riconosciuti nell'istruttoria formale - Ora la Cassazione deve dire se quella decisione vale dal giorno in cui è stata presa oppure ha efficacia retroattiva e rende nulle le cause, ancora in corso, condotte con la vecchia procedura (Nostro servizio particolare) Roma, 10 dicembre. In quale momento una norma dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale cessa di avere efficacia? Il problema gara preso in esame domani dalle Sezioni Unite Penali della Cassazione a proposito della Istruttoria sommaria e mai forse la soluzione di un problema giuridico avrà tanto importanti ripercussioni e conseguenze pratiche. Ovvero: se, domani, si dovesse stabilire che la efficacia non ha valore retroattivo la situazione finirebbe per non subire alcun mutamento; ma in caso contrario, qualora si decidesse che non è stata mai efficace, la norma del Codice di procedura penale per cui si sono negati taluni diritti e talune garanzie alla difesa nelle istruttorie svolte con rito sommario, si verificherebbe un avvenimento di valore eccezionale. Dovrebbero essere ripresi dall'inizio migliaia e migliaia di processi non ancora conclusi con una sentenza definitiva e la cifra di 50 mila forse è soltanto una indicazione ottimistica, mentre centinaia di imputati, eventualmente detenuti, dovranno essere posti in libertà, perché nel frattempo per loro sono scaduti i termini fissati per la carcerazione preventiva. E si tratterebbe di imputati che sono stati protagonisti di casi clamorosi: come Felice Ippolito, o Cesare Mastrella. La soluzione del problema quanto mai difficile è affidata a 15 magistrati: al primo presidente della Corte di Cassazione dott. Silvio Tavolaro; a 2 presidenti di sezione della Cassazione: dott. Amedeo Foschini e dott. Pietro Duni; a 12 consiglieri di Cassazione Filippo Palumbo, Claudio Mosillo, Enrico De Peppo, Raffaele Petrone, Francesco Laurino, Antonio Grieco, Domenico Muscolo, Cassiodoro Cantarano, Primo Conti, Sisto Domenicano, Pasquale Marra, Ferdinando Cannavina. A dare una idea di quanto importante sia l'avvenimento sono forse sufficienti due dettagli: a presiedere le Sezioni Unite penali della Cassazione sarà lo stesso primo presidente dottor Tavolaro; interverrà a discutere il caso, per la prima volta, il procuratore generale della Corte Suprema dott. Enrico Poggi. Per avere un quadro della situazione è necessaria una premessa. Nel giugno 1955 il Parlamento approvò una serie di norme che consentivano ai difensori di Intervenire in qualche circostanza nell'istruttoria, ossia di prendere, visione subito degli interrogatori degli imputati; di assistere alle perquisizioni domiciliari ed infine alla formazione del quesiti da porre ai periti con il diritto di nominare i consulenti tecnici di parte. La procedura italiana prevede due tipi di istruttorie: una con rito sommario ed una con rito formale. La prima è svolta soltanto dal pubblico ministero il quale si limita a raccogliere le prove dell'accusa e ad affidare il materiale al Tribunale o alla Corte d'Assise per il processo. La seconda, invece, è svolta dal giudice istruttore con la collaborazione del P.M.; prevede una requisitoria scritta e una sentenza istruttoria. Nel maggio 1958, le sezioni unite penali della Cassazione stabilirono che quelle nuove norme emanate dal Parlamento nel giugno di tre anni prima, contenenti maggiori garanzie per la difesa, dovevano essere applicate soltanto nelle istruttorie formali. Dalle istruttorie sommarle la difesa era da considerarsi esclusa in modo perentorio. Nel febbraio 1965, la Corte Costituzionale si interessò al problema su richiesta del Tribunale di Varese e spiegò che le norme non potevano considerarsi illegittime, ma semmai in contrasto con 1 principi della Costituzione era l'interpretazione restrittiva data dalla Cassazione. Venti giorni dopo, il 4 marzo 1965, la Cassazione replicò a questa osservazione rivendicando a se stessa il diritto di interpretare la legge e confermò quanto aveva sempre sostenuto: che cioè le norme dal 1955 non potevano essere applicate alle istruttorie sommarie e che comunque il diritto alla difesa non veniva in tale modo violato. Nuovo intervento della Corte Costituzionale che tronca ogni polemica dichiarando illegittima quella norma che ha dato origine ad una Interpretazione evidentemente in contrasto con la Costituzione. Ed ora 11 quesito: da quale momento questa norma deve essere ritenuta priva di efficacia? Dal momento in cui la Corte Costituzionale l'ha dichiarata Illegittima, cioè dal 26 giugno 1965 o da quando è stata emanata e cioè dal 18 giugno 1955? Il caso che ha fornito 11 pretesto a questa discussione si riferisce ad un automobilista di Brindisi, dott. Aldo Taran¬ tcdC6scshccb tino, che imputato di omicidio colposo per un incidente stradale è stato condannato dalla Corte d'Appello di Taranto a 6 mesi di reclusione. Ha ricorso in Cassazione sostenendo che nell'istruttoria sommarla svolta nel suoi confronti non ha avuto la possibilità di esercitare la propria difesa. La tesi che naturalmente investe il problema in generale sarà svilup¬ pata dal prof. Giuliano Vassalli, ordinario di Diritto Penale a Roma e dal prof, Giovanni Conso, ordinarlo di Procedura Penale a Torino. « La legge incostituzionale — questa è la tesi — non ha mai avuto validità. E perciò tutti gli atti compiuti in conseguenza di questa legge sono nulli>. Guido Guidi

Luoghi citati: Brindisi, Roma, Taranto, Torino, Varese