Le date per la caccia in provincia di Torino

Le date per la caccia in provincia di Torino fu seguito al decreto ministeriale Le date per la caccia in provincia di Torino Il calendario proposto dal Comitato dice: apertura generale 29 agosto, esclusa la zona faunistica delle Alpi, dove avrà inizio il 12 settembre - Chiusura della caccia al camoscio 10 ottobre; chiusura generale 15 dicembre Il decreto ministeriale del 21 luglio scorso, che fissa l'apertura unica generale della caccia al 29 agosto per la pianura, ed al 12 settembre per la zona faunistica delle Alpi, è stato preso in esame dal Comitato Provinciale della Caccia di Torino nel campo di sua competenza, per quanto riguarda le restrizioni previste in sede di calendario dall'art. 3 del succitato decreto, nonché dall'art. 23 del Testo Unico n. 1016 delle Leggi sulla caccia per la chiusura anticipata della caccia alla selvaggina stanziale protetta. Pertanto, nella sua riunione di ieri, il predetto Comitato ha deliberato di proporre al presidente della Giunta provinciale, cui compete l'emanazione del decreto che disciplina l'esercizio della caccia nella provincia di Torino, il seguente calendario: — £.9 agosto: apertura generale della caccia e dell'uccellagione in tutto il territorio della provincia dì Torino, con esclusione della zona faunistica delle Alpi; — 12 settembre: apertura della caccia nella zona fauni stica delle Alpi; — 10 ottobre: chiusura della caccia al camoscio; —15 dicembre: chiusura ge nerale della caccia nella zona faunistica delle Alpi e della caccia alla selvaggina stanziale protetta nella zona fauni stica di pianura; — dal 16 dicembre 1965 al 1" gennaio 1966 la caccia è consentita con esclusione assoluta della selvaggina stanziale protetta, con divieto dell'uso dei cani e nella sola zona di pianura. Su proposta del presidente del Comitato Provinciale della Caccia dr. Roba, il Comitato stesso ha approvato di prò porre la chiusura della caccia alla pernice a partire dal 15 novembre prossimo. E' inoltre fatto divieto: a) di esercitare la caccia alle aquile ed ai vulturidi; b) di usare munizione spez zata per la caccia alla selvag gina ugulata (camosci, cinghiali, ecc.) ed alla marmotta; c) di usare richiami aclisti ci a funzionamento elettromagnètico e di altro tipo, muniti di amplificatore del suono; d) di fare uso di pasture per richiamare le tortore e di pasture predisposte con mazzetti di sambuco; e) di uccidere o catturare il cervo, il capriolo, il cinghiale ed 11 daino (art. 38, lettera p) del T. U. sulla caccia); /) di effettuare la caccia con l'uso del fucile con can nocchiale, nonché il porto di cannocchiali adattati sulle armi stesse. Finalmente i cacciatori del nord hanno potuto ottenere un'unica apertura della caccia, cosa che invece è assai dibattuta nel centro ed a sud della penisola, dove si auspicava, come sempre, la duplice apertura della stagione venatoria: al 15 od al 22 agosto per la selvaggina di passo ed alla prima o seconda domenica di settembre per quella stanziale protetta. Il ministero dell'Agricoltura e Foreste, con suo comunicato, ha illustrato che il provvedimento di stabilire un'unica apertura della caccia è dovuto ai seguenti fattori: o) ritardare, per motivi di ordine biologico, l'apertura della caccia e dell'uccellagione, nell' esclusivo interesse della protezione della selvaggina; 6) unificare in tutto il territorio nazionale le date di inizio dell'esercizio venatorlo, allo scopo di evitare lo spostamento e le invasioni di masse di cacciatori da una regione all'altra, o magari da provincia a provincia. Considerati i fattori elencati nel comunicato e nel decreto ministeriale, non resta che compiacersi del provvedimento preso nell'interesse stesso della caccia e dei cacciatori. Infatti occorre considerare che, qualora fosse stata ancora concessa la duplice apertura, molti indisciplinati (che non si possono chiamare cacciatori) non avrebbero rispettato la selvaggina nobile stanziale, mentre d'altra parte non si sarebbero evitate le ingiuste « invasioni » e l'ammassamento di cacciatori da una regione all'altra, attratti da date di apertura diverse, con conseguenze funeste non solo per la selvaggina, che sarebbe stata distrutta nel giro di po'che ore, ma anche per l'incolumità degli stessi cacciatori. Il decreto ministeriale quest'anno è tassativo, e fra l'altro il 2" comma dell'art. 3 prescrive: «L'approvazione delle restrizioni di cui al precedente comma non si estende alle proposte dirette a modificare, anche se riferite a determinate specie, le date fissate per l'inìzio dell'esercizio, anche se riferite a determinate limitazioni di carattere territoriale, né a quelle rivolte a impedire o a limitare forme o sistemi di esercizio venatorio consentiti dalle disposizioni vigenti, né a quelle dirette a sospendere, anche per brevi periodi, l'esercizio venatorio stesso ». Quest'anno pertanto, grazie al disposto ministeriale, apertura unica della caccia per un milione di cacciatori italiani. m. t.

Persone citate: Roba

Luoghi citati: Torino