Il contributo al fondo pensioni ridotto per le aziende artigiane

Il contributo al fondo pensioni ridotto per le aziende artigiane Cora ta legge del 13 maggio scorso Il contributo al fondo pensioni ridotto per le aziende artigiane La diminuzione è del 3 per cento - In pratica, con effetto dal primo aprile 1965. il versamento è del 17,80% sul totale delle retribuzioni (Nostro servizio particolare) Roma, 2 giugno. In conseguenza di quanto dispone la legge n. 431 del 13 maggio u. s., il contributo al Fondo adeguamento pensioni — cj,e i datori di lavoro devono periodicamente versare all'Istituto di previdenza sociale in rapporto alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti — è ridotto del 3 per cento anche per le imprese artigiane soggette alla disciplina degli assegni familiari. Questa riduzione contributiva ha effetto dal periodo di paga in corso alla data del 1° aprile 1965 e durerà fino al 31 marzo 1966, analogamente a quanto era già stato disposto — per gli stessi oneri — nei riguardi delle aziende industriali. In pratica, si tratta di un alleggerimento contributivo approvato nel più vasto quadro delle decisioni recentemente adottate per la ripresa dell'economia nazionale di cui l'artigianato è parte cospicua. Pertanto, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° aprile 1965, il contributo che le aziende industriali e artigiane devono versare all'Inps per il Fondo adeguamento pensioni resta complessivamente fissato nella misura del 17,80 per cento sull'ammontare delle retribuzioni, di cui il 15,65 per cento (9,65 a carico dell'azienda e 6 a carico del lavoratore) per il Fondo propriamente detto; il 2 per cento per assicurazione contro la disoccupazione e lo 0,15 per cento per assistenza agli orfani dei lavoratori. Le imprese artigiane che nel frattempo avessero versato i contributi nella vecchia misura riceveranno istruzioni dall'Inps per il relativo conguaglio. o. p. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiimmiimiimmtimi

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