E' lecita la condanna penale a chi offende il cattolicesimo

E' lecita la condanna penale a chi offende il cattolicesimo La sentenza delia Corte Costituzionale I giudici dichiarano che la tutela penale per la religione cattolica è giustificata dal fatto che è quella seguita dalla maggior parte degli italiani - Con questo non si limitano le manifestazioni di fede degli acattolici (Nostro servizio particolare) Roma, 31 maggio. In una delle cinque sentenze depositate stamane in Cancelleria, la Corte Costituzionale ha dichiarato legittimo l'art. 402 del Codice penale che punisce le offese pubbliche alla religione cattolica, in quanto religione dello Stato, con la reclusione fino a un anno. Il caso era stato sollevato dai difensori durante un processo al tribunale di Cuneo contro la signora Maria Francesca Invernizzi, la « rìformatrice » di Cuneo. La signora aveva fondato anni orsono il movimento « Rinascita » che ambiva al rinnovamento di tutte le fedì religiose, cominciando da quella cattolica. Un giorno la riformatrice fece affiggere un manifesto in cui era raffigurato un prete che guidava un gregge verso la basilica di S. Pietro, brandendo in una mano una verga, nell'altra un paio di forbici. Dalle capaci tasche della sua tonaca perdeva biglietti da mille. La vignetta, considerata « offensiva e aggressiva » nei riguardi del cattolicesimo, procurò alla signo ra Invernizzi la denuncia per vilipendio alla religione dello Stato. Di qui il processo al tribunale, che rinviò gli atti alla Corte Costituzionale perché si pronunciasse sulla legittimità o no dell'art. 402, che a giudizio del difensori avv. Dal Piaz di Torino e Toselli di Cuneo, contrastava con gli art. 3, 8, 19 e 20 della Costituzione. Tali norme stabiliscono garanzie sostanzialmente identiche dì libertà e di trattamento a tutte le confessioni religiose riconosciute in Italia. I quindici giudici costituzionali dichiarano che le sanzioni penali non contrastano con la Costituzione. Rilevano che l'uguale diritto di libertà riconosciuto a tutte le religioni non significa diritto ad uguale |tutela penale «giacché questa unbmtgdd«tlrrpnfnpiccs ultima pub essere disposta non solo a protezione della libertà di ciascuna coyifessione, ma anche a protezione del sentimento religioso della . maggioranza dei cittadini, purché da ciò non derivino limitazioni di quella libertà ». La sentenza osserva poi che « la maggiore ampiezza e intensità della tutela penale che l'ordinamento italiano assicura alla religione cattolica cor risponde alla maggiore ampiezza e intensità delle reazioni sociali che suscitano le offese ad essa, in quanto religione professata dalla maggior parte degli itaiiani ». Da ciò i giudici deducono che l'arti colo 402 sul vilipendio non contrasta con l'art. 8 della Co stituzione perché «non influì- sce sul libero svolgimento delle attività delle altre confessioni, né limito le manifestazioni di fede religiosa di coloro che non appartengono alla religione cattolica ». L'incriminazione per vilipendio del cattolicesimo non lede, inoltre, l'art. 19 della Costituzione che riconosce il diritto individuale e collettivo di professare in qualsiasi forma la propria fede religiosa, propagandarla ed esercitarne il culto con riti non contrari al buon costume. Il vilipendio, però, non rientra in queste manifestazioni ed è pertanto reato. Le sanzioni penali relative non urtano l'art. 20 della Costituzione perché la speciale protezione della religione cattolica non produce « nemmeno indirettamente alcuna limitazione della sfera di ca pacità e di attività delle altre confessioni ». Fra le cinque sentenze di oggi, assai importante è quel la che non ravvisa violazioni dell'art. 27 della Costituzione («La responsabilità penale personale »), nell'art. 116 del Codice Penale che dice: «Qualora il reato commesso sia di verso da quello voluto da ta luno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione ». L'esempio tipico si è presentato alla Corte d'Assise di Roma che ha rinviato il quesito alla Corte Costituzionale: durante un furto, uno dei due complic uccise un guardiano. Entrain bi, in forza dell'art. 116 devo no rispondere di concorso in omicidio volontario, benché uno di essi non abbia mate rialmente commesso il delitto. Pur dichiarando legittimo l'art. 116, i quindici massimi giudici hanno però rilevato che la sua applicazione richie de « l'esistenza di un. coeffl dente di partecipazione psichica » nel complice e hanno suggerito al legislatore, qua lora ritenga di dover mante nere la norma nell'ordinamento, di definirne esattamente il fondamento e i limiti. Anche i contributi di 1300 lire per ogni chilovattore, pa gati in favore dei comuni mon tani dai concessionari di ac que pubbliche per la produ zione idroelettrica, sono stati dichiarati pienamente costitu zionali. Lamberto Fumo r - 111MII 111111 !1111111111111111111J111(111111111111111M1 sc E' lecita la condanna penale a chi offende il cattolicesimo Maria Francesca invernizzi, la signora cuneese il cui ricorso è stato respinto dalla Corte Costituzionale

Persone citate: Dal Piaz, Invernizzi, Lamberto Fumo, Maria Francesca, Maria Francesca Invernizzi, Toselli

Luoghi citati: Cuneo, Italia, Roma, Torino