Il 1° e il 2 aprile la denuncia «Vanoni» va presentata solo all'Ufficio imposte
Il 1° e il 2 aprile la denuncia «Vanoni» va presentata solo all'Ufficio imposte Sì conclude stasera lo sciopero dei finanziari Il 1° e il 2 aprile la denuncia «Vanoni» va presentata solo all'Ufficio imposte La spedizione per posta e la consegna ai vigili urbani scadono alle 24 di stanotte (Nostro servizio particolare) Roma, 30 marzo. Lo sciopero dei cinquantamila « finanziari », iniziatosi oggi per concludersi domani, ha seriamente intralciato l'attività dei ministeri delle Finanze, del Tesoro, del Bilancio e della Corte dei Conti, mentre l'astensione limitata a due ore (dalle 8 alle 10) del personale delle dogane ha causato vivo disagio in tutti i posti di frontiera di mare e di terra. In particolare, erano quasi completamento, deserti gli uffici distrettuali delle imposte dirette, dove i contribuenti avrebbero dovuto presentare la dichiarazione annuale dei redditi. Il ministero delle Finanze ha oggi confermato che le denunce potranno essere consegnate agli uffici distrettuali delle imposte sino a tutto il 2 aprile, in seguito alla proroga di due giorni del consueto termine del 31 marzo. Il ministero ha, tuttavia, precisato che la proroga del termine ha valore soltanto per i contribuenti che desiderano rimettere la dichiarazione dei redditi direttamente agli uffici delle imposte dirette e non per coloro che spediscono il documento per posta o lo consegnano agli uffici comunali. Per questi ultimi, dunque, il termine ultimo rimane fissato domani, 31 marzo. In prossimità della scadenza, comunque, il Ministero ha ribadito che sono tenuti alla presentazione della denuncia tutti possessori di redditi soggetti alle imposte dirette, anche se nel 1964 non siano intervenute variazioni nell'ammontare dei redditi stessi. In particolare, la dichiarazione deve essere fatta: 1) da coloro che posseggono fabbricati il cui reddito non sia esente dalla relativa imposta e raggiunge almeno l'ammontare di L. 2.000 annue; 2) dai possessori di redditi di capitale (interessi) o di redditi perpetui (censi, decime, redditi derivanti da contratti di anticresi o dall'esercizio di un uso civico di qualsiasi entità); 3) dai possessori di redditi sog getti all'imposta di ricchezzamobile mediante iscrizione a ruolo, se l'insieme di tali redditi supera le L. 240.000; i professionisti, però, ai soli fini dell'imposta generale sull'entrata, sono tenuti a presentare la dichiarazione in ogni caso anche so l'insieme dei redditi sia inferiore alle L. 240.000; 4) dai prestatori d'opera soggetti all'imposta mediante ritenuta, se il complesso delle retribuzioni percepite supera le 960.000 lire; 5) in genere, dai possessori di redditi di qualsiasi specie ed entità (redditi di terreni, di fabbricati e di ricchezza mobile), ancorché esenti dalle relative imposte — come quelli dei nuovi fabbricati, delle nuove industrie dell'Italia meridionale e quelli costituiti dagli interessi sui titoli di Stato e parificati — se l'ammontare i complessivo dei redditi supera] le 960.000 lire. La dichiarazione dovrà essere fatta dal possessore dei redditi, ma in essa dovranno essere inclusi i redditi del coniuge, nonché i redditi altrui dei quali si abbia la libera disponibilità o l'amministrazione senza obbligo della resa dei conti. In caso di omessa dichiarazione saranno iscritte provvisoriamente a ruolo per l'anno 1966 le imposte corrispondenti agli imponibili relativi al 1964. Le penalità per l'omessa dichiarazione e per le infrazioni sono le stesse applicate per gli scorsi anni.
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