Sviene in aula per malore il giovane che strangolò l'amante e i due bimbi

Sviene in aula per malore il giovane che strangolò l'amante e i due bimbi Il delitto di Sant'Ambrogio di Suso rievocato all'Assise di Torino Sviene in aula per malore il giovane che strangolò l'amante e i due bimbi Il malessere forse provocato da un sonnifero - Sospeso il processo e rinviato a stamane per l'interrogatorio dell'imputato - Due istanze dei difensori, sull'istruttoria sommaria e sulla perizia psichiatrica: la prima è stata respinta; per l'altra i giudici decideranno durante il dibattito Il processo contro il trentenne Pino Gulli, da Villa S. Giovanni, che a Sant'Ambrogio di Susa, la sera del 27 dicembre 1963, strangolò l'amante Rita Fino in Clemente ed i due bimbi della donna, Eddie di 4 anni e Pierangelo di 3 mesi, è cominciato ieri mattina davanti alla Corte d'Assise di Torino (pres. Moscone, p m. Fioravanti, cane. Santostefano). Pino Gulli concepì l'orribile delitto e lo esegui pare con il consenso di Rita Fino avrebbe anzi dovuto uccidere anche il marito, Sergio Clemen te, e completare la strage togliendosi la vita. Il Clemente, rincasando dal lavoro, fu infatti affrontato dal Gulli, che lo colpi alla testa con un ferro da stiro. Intontito e sanguinante, riuscì a sottrarsi alla furia dell'aggres soie gettandosi da un balcone con un balzo di oltre quattro metri e mezzo.. Gulli non si ammazzò: due ore dopo si costituì ai carabinieri. Lo stesso p.m. dott. Fioravanti, che di resse l'istruttoria sommaria, fe ce esaminare l'imputato dal perito psichiatra prof. De Caro: il Gulli fu dichiarato semin fermo di mente. Il giovane è di taglia massiccia, con lineamenti regolari. Indossa un abito grigio scuro ed un maglione nero, accollato che lascia appena sbucare la camicia. Gli occhi, grandi fondi, attirano l'attenzione, così come le mani, enormi, nervose Sul banco degli imputati, tra i due carabinieri, Gulli sembra agitato. Il dibattimento è alle prime battute e i difensori, gli avv. Gian Vittorio Gabrl e Claudio Dal Piaz, hanno appena annunciato due istanze preliminari. D'un tratto Gulli mormora al brigadiere Savoia: «Mi sento male*; finirebbe a terra se i carabinieri non lo sorreggessero. Il dott. Moscone ordina che l'imputato venga riaccompagnato in camera di sicurezza per dargli modo di riprendersi. Il giovane batte 1 denti, è in preda a un tremito convulso e si irrigidisce mentre i carabinieri, sorreggendolo, gli fanno scendere la scaletta che porta agii scantinati. In guar dina Gulli è assalito da una violenta crisi. Smania, si con torce, ha irrefrenabili conati di vomito. Il dott. Moscone fa convo care il prof. De Caro che, per aver già tenuto sotto controllo il soggetto quasi due mesi, è certamente più in grado di un altro medico di giudicare delle sue condizioni. Gulli, pallirìissi mo, si allunga su una panca e sembra assopito. Il prof De Caro accorre dopo pochi minuti. Visita il malato e fa una curiosa constatazione: il giovane è in uno stato di invincibile sonnolenza, si direbbe che abbia ingoiato un potente sonnifero. Dagli uomini di scorta si vie ne a sapere che effettivamente, l'altra sera, Gulli, in carcere', chiese ed ottenne un sedativo. Era mollo teso e non riusciva a dormire. Nella notte il farmaco non fece alcun effetto. Ieri mattina, ad udienza ormai aperta, agì a scoppio ritardato e il Gulli si stava addormentando. Il presidente ha chiesto al prof. De Caro r,j era possibile, in quelle condizioni, riprendere l'udienza nel pomeriggio. Il medico ha risposto che, per prudenza, ere meglio rinviare il processo a stamane. Il dott. Moscone ha deciso in questo senso, Invitando però i medici del carcere a non somministrare a Gulli altri sonniferi o, per 10 meno, non di tale efficacia. Nel frattempo la difesa ha Illustrato le sue eccezioni. L'avv. Gabri fa osservare che la perizia psichiatrica d'ufficio, redatta un anno fa. reca tra l'altro questa significativa considerazione: «Persistono tutte le condizioni psicopatologiche che limitano, senza escluderla, la sua capacità di intendere e di volere, con la riserva di una possibile ulteriore evoluzione verso una forma psicotica conclamata ». 11 difensore commenta: « Se un anno fa il perito riteneva ohe Gulli potesse diventare completamente pazzo, cosa ne sappiamo, oggi, delle sue condizioni mentali? Come possiamo giudicare un uomo che, probabilmente, è destinato al manicomio criminale? ». L'avv. Dal Piaz, per la prima volta davanti alla Corte d'Assise di Torino, solleva la questione della divergenza di vedute tra la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale in tema di applicabilità all' Istruttoria sommaria delle norme che regolano l'istruttoria formale. Queste norme tendono ad assicurare agli imputati, anche nella fase istruttoria, determinati diritti, attraverso la comunicazione al loro difensori di atti che li riguardano, come, ad esempio, l'esito d'una perizia. Nel maggio 1958 la Cassazione stabili che le norme rissate per l'Istruttoria formale non sono applicabili a quella sommaria (che comporta il rinvio a giudizio entro un termine di 40 giorni). Ma proprio quest'anno la Corte Costituzionale ha espresso 11 parere che sia anticostituzionale » l'In- tdsm terpretazione dell'applicabilità della norma, così come sancisce la sentenza della Suprema Corte. Alcune Procure del-la Repubblica, compresa quel-la di Torino, si sono adegua-te e, da qualche tempo, le istruttorie sommarie hanno le stesse garanzie di quelle formali. L'avv. Dal Piaz ha quindi sostenuto la nullità dell'istrut toria del Gulli, il quale, aven- do subito un'istruttoria som- maria, non ha nemmeno potuto contrapporre alla perizia d'ufficio una consulenza di parte. Il rappresentante della parte ha detto tra l'altro —, pren d'ere in considerazione la tesi deliri pazzia totale quando non civile, avv. Vittorio Chiusano,si è opposto ad entrambe le istanze: «Non è possibile — e nemmeno provata la seminfermità». Il p.m., da parte sua, ha rilevato che il parere della Corte Costituzionale, specie trattandosi di una « interpretazione » non può essere vincolante per il magistrato La Corte, sottolineando la piena validità della sentenza della Cassazione, ha respinto la tesi della nullità dell'istruttoria: «Ammesso e non concesso — rileva l'ordinanza — o/ie la Corte Costituzionale possa emettere sentenze Interpretative, esse non potrebbero comunque avere efficacia retroattiva-». In ogni caso, secondo la Corte d'Assise di Torino, Gulli non potrebbe appellarsi al « parere > dei giudici costituzionali. Per quanto riguarda, invece, le condizioni mentali dell'imputato la Corte si è riservata di decidere dopo aver ascolta- to il Gulli e il perito. L'inter rogatorie dello strangolatore dovrebbe svolgersi stamane. Sarà presente, per maggior garanzia, anche il prof. De Caro. g. a. L'imputato Guili, colto da malore, accompagnato fuori dall'aula (Foto Moisio)

Luoghi citati: Susa, Torino