Si applicano le nuove misure a favore degli edili disoccupati

Si applicano le nuove misure a favore degli edili disoccupati L'inps sveliisoe le formalità burocratiche Si applicano le nuove misure a favore degli edili disoccupati Agli operai l'indennità sarà corrisposta per 360 giorni invece che per 180 - Avranno diritto anche agli assegni familiari - L'integrazione salariale elevata dal 66 all'80 per cento della retribuzione (Nostro servizio particolare) Roma, 12 marzo. Le integrazioni salariali, l'Indennità (li disoccupazione e gli assegni familiari saranno pagati al lavoratori edili sospesi o disoccupati, senza ulteriori indugi, sulla base delle nuove norme legislative emanate alla fine dello scorso mese di dicembre a sostegno di questo settore particolarmente colpito dalla crisi congiunturale. La direzione generale dell'Inps ha diramato oggi precise istruzioni esecutive, raccomandando alle sedi provinciali la massima rapidità nell'espletamento di tutte 1» formalità burocratiche ed amministrative. A partire dalla settimana che ha inizio il 28 dicembre 1964, la misura delle integrazioni salariali a favore degli operai delle aziende edili e affini dovrà essere elevata dal 66% (due terzi) all'80% della retribuzione globale oraria Agli operai che avessero già fruito delle integrazioni salariali per la durata di almeno tre mesi (tredici settimane), verrà senz'altro applicato il trattamento previsto dalle norme vigenti, con le nuove misure percentuali ora introdotte. Agli operai che, invece, non avessero mai fruito del trat tamento di integrazione, o ne avessero fruito per un periodo inferiore al tre mesi, tale trat tamento sarà dovuto: nel primo caso, per la durata di un trimestre; nel secondo, per la differenza fino al raggiungimento dei tre mesi. L'applicazione del trattamento di integrazione comporterà la corresponsione degli assegni familiari nella misura intera. Per gli operai già dipendenti da imprese industriali dell'edilìzia e affini, che cesseranno il lavoro entro 11 1° luglio 1965, 11 periodo massimo durante il quale dovrì essere corrisposta l'indennità di disoccupazione viene elevato da 180 a 360 giorni: tale disposi zione dovrà essere applicata anche a coloro che, cessato il lavoro prima del 23 dicembre 1964, siano ancora disoccupati a quest'ultima data. Gli im piegati sono esclusi da questo trattamento. Coloro che, alla data del 1" luglio 1965, risulteranno ammessi al trattamento di integrazióne salariale e che non rientreranno nel campo di ap plicazione del provvedimento in esame, qualora al termine dell'integrazione salariale risultino ancora disoccupati, po tranno percepire l'indennità di disoccupazione per la durata massima di 180 giorni. Nel caso il lavoratore disoccupato fruisse dell'Indennità di malattia, dovrà essere sospesa la corresponsione dell'indennità di disoccupazione per. tutto il relativo periodo. Con decorrenza dal 23 dicembre 1964, e fino al 30 giugno 1966, agli operai del settore edile ed affini, aventi diritto all'indennità giornaliera di di soccupazione, spetteranno gli assegni familiari: di conse guenza, oltre all'indennità di disoccupazione, dovranno essere pagati gli assegni fami liari a tutti i beneficiari per quali ì lavoratori li percepì vano prima che fossero disoc cupati. L'inps precisa che, mentre sarà disposta d'ufficio la prò roga a 360 giorni dell'indennità di disoccupazione in corso al 23 dicembre scorso, la proroga per coloro che alla predetta data avessero percepito già l'indennità per 180 giorni sarà subordinata alla presentazione di una richiesta degli interes sa ti. g. f. DRdsllzrRdtctcdplrlmp

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