Rapida integrazione salariale agli operai sospesi dal lavoro

Rapida integrazione salariale agli operai sospesi dal lavoro Vn' opportuna decisione del Comitato centrale Rapida integrazione salariale agli operai sospesi dal lavoro Le Commissioni provinciali dell'Istituto di previdenza potranno accogliere le domande anche per i lavoratori sospesi oltre le quattro settimane, senza inviare le pratiche a Roma - Sono esclusi gli edili, ai quali sono state concesse altre agevolazioni Finché la sfavorevole congiuntura persiste e molte aziende industriali devono ridurre l'orario di lavoro, le integrazioni salariali costituiscono una previdenza fondamentale. Infatti, esse garantiscono agli operai dell'industria che lavorano a orario ridotto, o sono temporaneamente sospesi, i due terzi della retribuzione che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non effettuato, fino ad un massimo di 40 ore la settimana. In realtà, lo scopo delle integrazioni salariali è duplice: risarciscono gli operai di una parte del mancato guadagno ed evitano nel contempo che essi si disperdano, per averli sottomano quando le aziende ripristi neranno il normale orario di lavoro. Le integrazioni vengono pagate agli operai interes sati dai datori di lavoro che siano stati autorizzati a corrisponderle dagli Organi della Cassa che sono le Commissioni provinciali e il Comitato speciale che funziona presso la direzione generale dell'Inps. Le Commissioni provinciali hanno sempre potuto decidere sulle domande di integrazione per gli operai lavoranti a orario ridotto, qualunque fosse la durata della riduzione prevista; mentre per le domande di integrazione a favore di operai sospesi (e cioè non occupati nemmeno per un'ora la settimana) la competenza delle Commissioni provinciali era limitata — fino a poco tempo fa — alle prime 4 settimane di sospensione. Per le settimane successive alla quarta l'autorizzazione poteva essere accordata solo dal Comitato speciale a cui, perciò, le relative domande dovevano essere inoltrate per le decisioni di competenza. Ne venivano dei ritardi, sia per l'accentramento che questa procedura determinava, sia perché al Comitato speciale potevano occorrere ulteriori accertamenti che dovevano essere richiesti proprio al la sede dell'Inps da cui tali domande provenivano. Gli operai sospesi non sono retribuiti: tirano avanti solo con le integrazioni sa lariali che — proprio per che sostitutive della retri buzione — devono essere corrisposte senza soluzione di continuità. Ecco perché avevamo sostenuto l'urgente necessità di ampliare la competenza delle Commis sioni provinciali, autoriz zandole a decidere anche sulle domande di integra zione relative alla sospen sione di operai per periodi superiori alle quattro settimane, tanto più che ormai questi organismi sono collaudati da una lunga espe rienza. Ora il Comitato speciale della Cassa ha disposto che i Comitati provinciali deci dano anche sull'accoglimen to delle domande di integra zione per operai sospesi oltre le quattro settimane favorendo così la più rapida definizione di queste pra tiche. Continueranno invece ad essere inviate al Comitato speciale — per le decision di competenza — le doman de di integrazione per operai edili sospesi oltre le quattro settimane. Tuttavia a favore di questa categoria di lavoratori — su cui pe sano, nello stesso tempo, la congiuntura e le avversità stagionali — sono state ul timamente concesse le se guenti facilitazioni: 1") dal 25 dicembre in poi, le integrazioni salaria li ad esse dovute verranno corrisposte nella misura del i'8096 della retribuzione spettante per le ore di la voro non prestato, fino ad un massimo di 40 ore set timanali. Perciò, essi sarai, no rifusi del mancato gua dagno con una integrazione dell'80%, anziché del 66 96 come avveniva prima; 2") per gli operai edili che cesseranno dal lavoro entro il 1" luglio 1965 il pe riodo massimo durante cui può essere corrisposto il sua sidio di disoccupazione è sta to elevato da 180 a 360 giorni; ggenliargti vssIm1i 3") in luogo di 120 lire giornaliere per ogni congiunto a carico, gli operai edili disoccupati riceveranno, con il sussidio, i normali assegni familiari come avviene già per i lavoratori che fruiscono delle integrazioni salariali, e conserveranno il diritto alla assistenza mutualistica nel caso di malattia. o. p.

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