La legge sulle aree fabbricabili davanti alla Corte Costituzionale di Arturo Barone

La legge sulle aree fabbricabili davanti alla Corte Costituzionale La pausa promossa contro ìi Comune di Torino La legge sulle aree fabbricabili davanti alla Corte Costituzionale Il Consiglio di Stato indica i motivi che fanno ritenere illegittima la « 167» - Uno riguarda l'indennità di esproprio che sarebbe male calcolata e che la possibile svalutazione della moneta renderebbe « puramente simbolica » - Un secondo motivo si riferisce ai danno economico che ? proprietari dei terreni inclusi nei piani edilizi subiscono in confronto degli altri (Nostro servizio particolare) Roma, 28 agosto. Con tre ordinanze pubblicate stamane, il Consiglio di Stato ha parzialmente riconosciuto 1.. fondatezza dei ricorsi contro la delibera 9 gennaio 3 963 del Consiglio comunale di Torino in materia di edilizia economica e popolare. Riunito in adunanza plenaria, il Consiglio di Stato ha infatti ammesso che alcuni articoli della legge 18 aprile 1962, n. 167, ai quali tale delibera si richiama, sono in contrasto con gli articoli 3, 42 e 53 della Costituzione. ""' atti della vertenza vengono pertanto rimessi alla Corte Costituzionale che dovrà pronunciarsi sulla legittimità di articoli chiave della « 167 » (9, 10, 12 e 16), quelli appunto che fissano i criteri per la determinazione delle arce da espropriare e dell'indennità di esproprio. I ricorsi proposti contro la delibera del Consiglio comunale torinese da numerosi proprietari (Soc. Giaione, Ospedale Maggiore di San Giovanni Battista di Torino, signori Beccuti e Pastore, Soc. Sant'Anselmo, impresa Rosazza, signora Dentis, Soc. Im mobiliare Ligure-Piemontese, signori Hifiker e Rehsteiner, Audi-Grivetta, Chicco e Soc. Immobiliare « Cincinnato ») saranno riesaminati dal Consiglio di Stato solo dopo che la Corte Costitu zionale avrà espresso il proprio giudizi sugli articoli incriminati. Quanto ai motivi che lo hanno indotto ad accogliere almeno in parte la tesi dei proprietari di aree fabbricabili, il Consiglio di Stato — nelle ordinanze oggi pubblicate ■— ricorda anzitutto le sentenze con le quali la stessa Corte Costituzionale ha a suo tempo dichiarato costituzionalmente illegittimi i criteri stabiliti per la determinazione dell'indennità dovuta per la espropriazione di aree occupate durante la guerra per la costruzione di ricoveri antiaerei. Sulla scorta anche di tali sentenze si ritiene giuridicamente inammissibile la norma della « 167 » che commisura l'indennità di esproprio ai valore venale che l'area aveva due anni prima della deliberazione comunale di approvazione del piano. Con ciò — secondo il Consiglio di Stato — si attua una & dissociazione fra la situazione esistente all'atto dell'esproprio e quella a cui si ha riguardo per la determinazione dell'indennità. Questa « dissociazione » fra situazioni che possono distare nel tempo fino a 14 anni, importa che, per effetto di eventi perturbatori, fra cui la svalutazione monetaria, l'indennità di espropriazione diventi « meramente simbolica >> (.in contrasto con l'art. 42 della Costituzione che prevede l'indennizzo) e sia inoltre diversa per ciascun proprietario espropriato in relazione al tempo che intercorre fra l'espropriazione (.variabile) e quello (.fisso), cui si fa sempre riferimento per la determinazione dell'indennità (in contrasto con l'art. 3 della Costituzione che stabilisce la eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge.) Altra ingiustificata disparità di trattamento, ri levata nelle ordinanze, sarebbe quella fra i proprietari di aree già destinate ad edilizia residenziale — comprese cioè nel piano regolatore — ì quali possono costruire direttamente case economiche e popolari godendo cosi dell'ineremen to di valore dell'area, e proprietari di aree non destinate in passato ad edilizia residenziale (verde agrico lo, servizi pubblici, ecc.) 1 quali non possono co struire ed ottengono inol tre un' indennità determinata con riferimento ad una destinazione diversa da quella per cui le aree sono espropriate zaccartcIl Consiglio di Stalo ha infine prospettato alla Cor- " V -, i li ■ , , te anche il dubbio che le norme della legge 167 vio- lino l'art. 53 della Costitu- zione in quanto impongono ai soli proprietari di arce comprese nei piani, ed anche in misura diversa fra loro, un sacrificio economico pari alla differenza fra il valore effettivo del bene all'atto dell'esproprio e l'indennnità corrisposta, sacrificio che ben può considerarsi un'imposizione patrimoniale a carattere tributario. L'art. 53 della Costituzione afferma invece che «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva ». Il Consiglio di Stato ha infine dichiarato « manifestamente infondati » altri motivi addotti dai ricorrenti che tendevano a sottolineare l'inconciliabilità della « 167 » con altri articoli della Carta del 1947. Quale che sia il giudizio che la Corte Costituzionale finirà per esprimere, un fatto appare ormai certo: l'applicazione della « 167 », che il comune di Torino aveva cercato di accelerare varando per primo il relativo piano esecutivo, risulterà più lenta del previsto. Alle difficoltà d'ordine finanziario <!'11 '<^'>MrI< 11111i1111 r 1M!1111 1 f: 1 !M11111111 si aggiungono ora quelle di carattere giuridico, rendendo in ogni caso meno prossimo l'obiettivo socialmente desiderabile della costruzione su larga scala di case di abitazione a prezzi accessibili ai ceti popolari. Arturo Barone

Persone citate: Beccuti, Dentis, Pastore, Sant'anselmo

Luoghi citati: Comune Di Torino, Roma, Torino