Perché fu condannato lo scolopio che difese un obiettore di coscienza

Perché fu condannato lo scolopio che difese un obiettore di coscienza Perché fu condannato lo scolopio che difese un obiettore di coscienza Depositata la sentenza della Cassazione che confermò la pena ad 8 mesi di carcere - Il verdetto afferma: l'articolo scritto dal religioso fiorentino poteva essere ritenuto dal pubblico quale pensiero ufficiale della Chiesa - In realtà si trattava dell'opinione personale del sacerdote (Nostro servizio particolare) Roma, 27 luglio. La Corte di Cassazione, due mesi fa, confermò la condanna del padre scolopio Ernesto Balducci e del giornalista Leonardo Pinzauti a 8 e a 6 mesi di reclusione perché responsabili di avere fatto l'apologia dell'obiezione di coscienza che dalla legge italiana è considerata un reato: oggi i giudici hanno fatto conoscere i motivi che li hanno indotti a prendere questa decisione. Il caso ha preso origine da un procedimento penale celebrato al Tribunale di Firenze contro il dott. Giuseppe Gozzini di Cinisello Balsamo (Milano) che, per essersi riliutato di indossare la divisa quando fu chiamato di leva, venne condannato a 6 mesi di reclusione. Un giornale di Firenze chiese a padre Balducci un'opinione sull'argomento e il sacerdote difese l'obiettore di coscienza, per cui venne denunciato con chi aveva raccolto le sue dichiarazioni. I due furono assolti dal tribunale fiorentino « perché il fatto non sussiste*, ma la Corte d'Appello li condannò. In Cassazione i difensori del giornalista e del sacerdote sostennero che l'Intervista concessa da padre Balducci aveva soltanto uno scopo info: -nativo e non si riprometteva di fare apologia di reato. La Cassazione ha spiegato che « essendo stato padre Balducci interpellato non sulle proprie personali opinioni, ben sì sul pensiero della Chiesa riguardo al dovere del cittadino di obbedire alla Patria e in particolare riguardo alla liceità dell'obiezione di coscienza ». dall'impostazione dell'intervista il pubblico dei lettori x poteva essere indotto a pensare che il contenuto dell'articolo corrispondesse veramente, alla dottrina della Chiesa e convincersi della necessità di conformare la propria condotta ed i propri giudizi agli esempi additati da padre Balducci nella veste da lui assunta di interprete del pensiero della Chiesa*. Sul concetto di dottrina della Chiesa la Cassazione ha voluto specificare che per esso «Si intende solo quello che promana dal Papa e dai Vescovi sicché restano estranee a tale qualifica tutte le opinioni di teologi e di laici per importanti e autorevoli -he possano essere. * Conseguentemente solo i documenti del Magistero pontificio ed episcopale sono suscettibili di contenere il pensiero ufficiale della Chiesa, così come a pronunziarsi sulla validità di opinioni teologiche o morali e sulla loro conformità alla dottrina cattolica unica autorità competente é quella della Ci.esa gerarchica*. Quale comportamento doveva adottare Padre Balducci di fronte alla richiesta da parte del giornale di rilasciare delle dichiarazioni sullo scottante problema? « Padre Balducci, richiesto sul pensiero della Chiesa in ordine all'argomento dell'obie¬ zione di coscienza — ha affermato la Cassazione — o doveva esimersi dal rispondere (posto che t'argomento stesso manca di una dottrina o di un giudizio definitivo ad opera della Chiesa gerarchica e non la nemmeno parte dell'insegnamento ordinario delta Chiesa) o doveva premettere nettamente alla sua risposta, rivolta non ad una selezionata categoria di studiosi o di competenti ma ad una massa amorfa di lettori anche culturalmente poco provveduti, la necessaria dichiarazione che egli esprimeva opinioni personali su di un tema opinabile e controverso tra gli stessi moralisti cattolici. € L'avere egli solo nella sede processuale difensiva precisato che il suo pensiero non corrispondeva alla dottrina ufficiale della Chiesa, sebbene alla communis opinio dei più eminenti teologi cattolici, non discrimina ai noti fini la sua condotta e non sana la palese divergenza tra quello che in realtà era e (lucilo che invece si faceva apparire il pensiero diffuso tramite la stampa ». I giudici hanno poi breve mente esaminato la posizione di Leonardo Pinzauti, ricor dando che « il direttore ri sponde a titolo di colpa del reato commesso dal compila tore del brano giornalistico, in virtù appunto del contributo causale che egli ha arrecato con la sua condotta omissiva alla realizzazione del reato do loso compiuto dall'autore del la pubblicazione ». g. g.

Persone citate: Ernesto Balducci, Giuseppe Gozzini, Leonardo Pinzauti, Padre Balducci

Luoghi citati: Cinisello Balsamo, Firenze, Milano, Roma