Il 23 agosto avrà iaizio la stagione della caccia

Il 23 agosto avrà iaizio la stagione della caccia Il 23 agosto avrà iaizio la stagione della caccia Nella zona faunistica delle Alpi sarà consentita dal 6 settembre al 15 dicembre Roma, 22 luglio. Il ministero dell'Agricoltura e delle Foreste comunica che, con decreto ministeriale 22 luglio 106!), in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono state emanate le norme relative al calendario venatario per l'annata i.964-65. La caccia alla selvaggina non protetta sarà aperta il 23 agosto 106.'t, quella alla selvaggina stanziale protetta, il 6 settembre; l'uccellagione con reti fisse è consentita dal 6 settembre. Nella zona faunistica delle Alpi l'esercizio venatario viene consentito dal settembre al 15 dicembre 1964. La data di chiusura è stata fissata al 1" gennaio 1965, ad eccezione delle province ove i presidenti delle Giunte provinciali hanno proposto la chiusura anticipata della caccia alla selvaggina stanziale protetta. Il decreto prevede il divieto dell'uso dei cani da seguito e da tana nel periodo anteriore al 6 settembre 1964, e dell'esercizio dell'uccellagione vagante, salve le eccezioni previste dal precedente decreto ministeriale 23 luglio 1962 II decreto in corso di pubblicazione accoglie alcune limitazioni, proposte dai presidenti delle Giunte provinciali, fra. cui quelle a carattere territoriale, nel periodo compreso fra, il. -?3 agosto e il 5 settembre 19IÌ.1!. Tutte le limitazioni saranno riportate nei manifesti pubblicati dai comitati provinciali della, caccia.

Luoghi citati: Roma