Quello che le padrone di casa ignorano su previdenza e assicurazioni delle cameriere

Quello che le padrone di casa ignorano su previdenza e assicurazioni delle cameriere Quello che le padrone di casa ignorano su previdenza e assicurazioni delle cameriere Se la cessazione del servizio non è denunciala entro otto giorni, la datrice di lavoro deve pagare (e senza limiti di tempo) i contributi all'Inani - Le « marchette » sono obbligatorie o no, per chi resta in casa meno di quattro ore al giorno? - La tessera sanitaria è sempre obbligatoria Roma, 21 luglio. Se avete una domestica fìs- sa o ad ore, purché le ore gior- naliere siano più di quattro, e questa domestica, come spes- so accade, vi pianta in asso dando e non ricevendo il ri-tuale benservito, munitevi subito di un particolare stampato e correte alla posta per notificare l'avvenuta cessazio- anche se, per mancanza di col- laborazione, lavate i piatti dasolo e fate spazzare le scaledalla poi-tinaia. Possibile? Non possibile macerto. Nella legge 18 aprile 1952 n. 35, che ha esteso l'assi- curazione malattia agli addetti ai lavori domestici, esiste una serie di penalità fra le quali una è davvero stupefacente: se il datore di lavoro non denunzia entro otto giorni la cessazione dell'occupazione ne del rapporto di lavoro. Senon lo farete, dovrete pagaie i contributi assicurativi come se la donna fosse ancora alle vo-stre dipendenze; e, se non lo farete anche in successive ecerto ricorrenti variazioni del-le titolari di codesta forma diausilio domestico, vi capiteradi far fronte all'onere socialecontemporaneamente per due, per tre, per dieci domestiche,del dipendente, è obbligato di continuare a pagare aU'Inami contributi come se perduraa- se il rapporto (anche se il di- pendente è deceduto od è in tocalcio) Pi fronte ad un balzello tan t° vessatorio era pensabile, o almeno sperabile, che la Magi stratura — sensibile, specie in '"1"65" templ di accesa confu periore alle quattro ore giorinaliere, è sempre dubbio se taj le carattere assista l'obbligo i vecchiaia Inps e dell'assicura zione tubercolosi Inps: dubbio grave tanto nei confronti dei prestatori d'opera versanti In uno stato dì insicurezza formale e sostanziale, come nei crociera per avere vinto al To-jdare prove di intelligente coni-! I prensione — sgretolasse un j precetto così pesante. Ma, pur- troppo, la stessa Corte di Cas- ,gaz}0ne, con tutto il peso della; sua autorità, ha sanzionato dij recente la piena efficacia di 1 iuna tassazione che concorreI | in', usamente a rendere impo-jipolari le leggi di previdenza i|socia!e. j Ma se è pacifico che, per as- i soggettare il lavoratore dome-|lstico all'assicurazione malattiaj Inani, la prestazione di lavoro|!deve contare una durata su-jlell'assicurazione invalidità e|confronti dei datori di lavoro!esposti civilmente ed anche pe-lnalmente alle conseguenze di mi comportamento omissivo| lene non si sa sino a qual pun-| |to è considerato tale. [ La giurisprudenza della Cor-| te di Cassazione, pronunziata-I lai oramai più volte in materiaI con indirizzo univoco, è orien-|tata nell'escludere da tutte le forme di assicurazioni sociali1 gli addetti ai servizi domestici ] per spazi di tempo inferiori falle quattro ore giornaliere al- le dipendenze dello stesso da-itore di lavoro; ma deve dirsi' che le Magistrature di merito] non condividono spesso tale: avviso, e che la dottrina è divisa. Di fronte al parere dellalSuprema Corte — la quale de-, stime la validità di un prin- cipio generale, sia da un ri-[chianio analogico della legge'dei 1952 relativa all'Inani, siaj e con più fondatezza, dalla j normativa espressa dalla leg-'ge 2 aprile 1958 n. 339 <perlla tutela del lavoro domesti-1co » — stanno le numerose ra-|gioni avverse, atte a rendere'ancora fluida ed incerta la; materia. 1Si è obbiettato, infatti, che nel nostro ordinamento esisteiuna espressa disciplina posi-1tiva generale del rapporto di|lavoro domestico applicabile aitutte le persone qualunque sia l'orario da queste osservato. Le leggi del 1952 e del 1958 |istituiscono un particolare eristretto regime avente a de- stinatari solo alcuni soggetti, enon hanno inteso modificare o contrarre la sfera di applica-zione di altre norme di diritto comuni a chiunque presti ope-ra retribuita alle altrui di- pendf-nze. Nel novero di que- ste norme, figurano i precetti sull'assicurazione invalidità e vecchiaia, e sulla tubercolosi (oltreché sulla tutela delle la-foratrici madri), norme rivol-te con la loro forza coattiva ai lavoratori dipendenti, tutti ivi compresi i domestici, qualunque sia la entità delle loro prestazioni, Di più, è da aggiungere che, mentre le leggi cosiddette so- ciali marciano lungo una direttiva di sempre più ampie estensioni, in questo caso avrebbero proceduto in senso restrittivo, giacché, sino a poco tempo fa, in caso di pre stazioni ad orario molto ridotto e comunque inferiore a quattro ore giornaliere, era pacifico che il datore di lavoro sostenesse gli oneri Inps, al massimo consorziandosi prò parte con altri quando il do mestico svolgesse la sua ope- ra presso diverse famiglie, Che cosa dire, infine, di un'altra norma, tuttora formalmente in vigore, ma di fatto mai applicata e resa ino perante per desuetudine? Ai sensi della legge 22 giugno 1939 n. 1329, le persone assunte in servizio < per pre stazioni di opere inerenti al funz.onamento della vita familiare» debbono essere mu nite di una c tessera sanita ria » nella quale debbono es-ser.' trascritti i risultati delle vis: e mediche di acctrtamento e di controllo. 1 Non preoccupiamoci, 3i 'detto. Già: ma l'art. 3 della !legge, prevede la punizione I con l'ammenda a carico del 1 < datore di lavoro che assume o trattiene in servizio persona sprovvista della tessera san: taria ». Umberto Chiappelli

Persone citate: Umberto Chiappelli

Luoghi citati: Roma