testo del che regola disegno di le vendite legge a rate

testo del che regola disegno di le vendite legge a rate Sarà discusso al Senato martedì testo del che regola disegno di le vendite legge a rate Ammesse 24 rateazioni; acconto iniziale non inferiore al 25 per cento Il governo può sospendere temporaneamente questa disciplina per alcune specie di beni da essa colpiti - Non escluse ulteriori modifiche (Nostro servizio particolare) Roma, 4 maggio. Al primo punto dell'ordine del giorno del Senato, che riprenderà i suoi lavori martedì 12 maggio, figura il disegno di legge per la regolamentazione delle vendite a rate. Di esso la nona Commissione senatoriale (industria, commercio interno ed estero) ha approntato, dopo ampio esame, un nuovo testo sulla base de gli emendamenti al progetto governativo iniziale presentati dal governo, dal relatore sen. Pietro Vecellio (de) e da altri commissari. Ecco come risulta il testo proposto dalla Commissione: Articolo 1 — Sono soggette alle disposizioni della presente legge le vendite a rate ef fettuate da imprenditori coni merciali "nei confronti dei pri vati, aventi per oggetto i se guenti beni non usati: apparecchi televisivi il cui prezzo sia superiore a lire 100.000; elettrodomestici il cui prezzo sia superiore a lire 100.000; apparecchi radio riceventi, macchine destinate alla incisione, registrazione e riproduzione di suoni, il cui prezzo sia superiore a lire 60.000; macchine fotografiche ed apparecchi cineottici il cui prezzo sia superiore a lire 50 mila, ad esclusione degli apparecchi ad uso scientifico, professionale, industriale ed artigiano; natanti da diporto e motori marini relativi, il cui prezzo sia superiore a lire 100.000; motoveicoli di cilindrata supcriore ai 125 cmc. ed autovetture, destinate ad uso privato, per trasporto di persone, o promiscuo di persone e cose. Le disposizioni della presente legge si applicano alle vendite con pagamento a prezzo differito in unica soluzione ed alle vendite configurate come contratto di locazione, quando sia convenuto che al ter mine di esse la proprietà delle cose sia acquisita al conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti Si considera locazione con patto di futura vendita la cessione a titolo oneroso effettuata nei confronti del precedente locatario dello stesso bene, quando tra la scadenza del contratto di locazione e la successiva vendita non sia decorso l'intervallo di almeno sei mesi. Articolo 2 — Le vendite rateali previste dal precedente articolo devono essere stipulate in forma scritta. L'acconto sul prezzo di vendita dei prodotti indicati nel precedente articolo 1, quando formino oggetto dei contratti indicati nell'articolo stesso, non può essere pattuito in misura inferiore al 25 per cento del prezzo di listino al pubblico ed il residuo prezzo non può essere stabilito con una rateazione maggiore di 24 rate mensili. Nelle vendite con pagamento differito l'acconto non può essere inferiore al 30 per cen to del prezzo globale ed il pagamento della residua patte deve essere eseguito in un termine non superiore a 12 me dalla data del contratto. I contratti di cui ai lommi precedenti non possono essere stipulati con clausole d: proroga dei termini di pagamento rateale o differito e di rinnovo degli effetti cambiari. Gli effetti cambiari rilasciati in pagamento o garanzia delle residue rate di prezzo o del residuo prezzo differito' aventi le caratteristiche indicate al successivo articolo 4 devono essere descritti nel contratto nei loro elementi essenziali. Articolo 3 — Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell'Industria e del Commercio, di concerto con i ministri del Tesoro e del Bilancio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere temporaneamente disposta, per alcune specie di beni compresi nelle categorie indicate all'articolo 1, l'esclusione dell'applicabilità della disciplina prevista dalla presente legge o la modifica della disciplina predetta per quanto riguarda la misura dell'acconto ed il numero delle rat^, al fine di adeguare la disciplina medesima all'andamento della produzione in determinati settori ed al mutamento della situazione economica generale. La delega di cui al comma precedente può essere esercitata per il periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge. Articolo i, — Gli effetti cambiari rilasciati in pagamento o a garanzia del residuo prezzo rateizzato o a pagamento differito dei beni venduti ai sensi dell'articolo 2 della presente legge devono essere redatti su speciali moduli conformi al fac-simile che sarà determinato dal ministero del le Finanze. Le eccezioni derivanti dalla violazione della presente legge che importano l'invalidità degli effetti cambiari non posso nbcdcarldtgltnd—pfemzt«tlcdovcadfcbdtdzsAS no essere opposte ai terzi di buona fede. Articolo 5 — Il venditore che contravviene alle disposizioni della presente legge è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5 milioni; in caso di recidiva alla condanna segue la sospensione dall'esercizio dell'attività commerciale pettina durata non inferiore a 15 giorni né superiore a 2 anni. Articolo 6 — La presente legge si applica anche ai cittadini stranieri che acquistino nel territorio italiano i beni di cui all'art. 1. Nella sua ampia relazione — un documento di ben 37 pagine — il sen. Vecellio riferisce, tra l'altro, il parere espresso a nome della commissione senatoriale di Finanza e Tesoro, dal suo presidente sen. Bertone, favorevole ad « almeno > 24 rate per consentire «l'auspicata diffusione fra le classi più modeste — specialmente nel Mezzogiorno — di quel minimo benessere che ormai 6 inscindibile dall'evolversi intenso delta vita sociale ». Il sen. Vecellio annuncia di avere predisposto « una serie di emendamenti, taluni solo di forma, altri più di sostanza » che si riserva di presentare ed illustrare durante la discussione nell'assemblea plenaria di Palazzo Madama. Non si può, quindi, escludere che il testo su riferito abbia a subire nell'imminente esame al Senato qualche altro ritocco. v> Si

Persone citate: Pietro Vecellio, Vecellio

Luoghi citati: Roma