Non sarà prorogato il termine del condono in materia fiscale

Non sarà prorogato il termine del condono in materia fiscale Non sarà prorogato il termine del condono in materia fiscale Risposta del ministro Tremelloni all'on. Alpino (Nostro servizio particolare) Roma, 2 aprile. Non vi sarà proroga al condono in materia tributaria previsto dalla legge 31 ottobre 1963, n. 1458 Alcune settimane or sono l'on. Alpino'(pli) aveva rivolto un'interrogazione al ministro delle Finanze per sapere se non ravvisasse l'opportunità edì promuovere d'urgenza la proroga dei termini prescritti dalla legge stessa per la dichiarazione del contribuente c per gli adempimenti posti a carico degli uffici fiscali *. L'interrogante giustificava la richiesta con le seguenti considerazioni: < Per il con dono di snvi-attas.se e pene pecuniarie in materia di imposte Idirette si è rilevato che i ter mini delia domanda del contribuente (23 marzo) e della definizione amministrativa del l'accertampntn (24 maggio) ca dono in periodi quanto mai infelici, perché in es3i tanto gli uffici fiscali (pianto gli studi professionali sono oberati di adempimenti (dichiarazioni " Vanoni " classifica dichiarazioni, iscrizioni a ruolo, ecc.). Più preoccupante è la questione per l'imposizione Indiretta, ove i termini per gli adempimenti e i pagamenti sono prossimi a scadere senza che si siano conseguiti risultati apprezzabili ». Il ministro Tremelloni non ha accolto il suggerimento dell'on. Alpino, affermando nella sua risposta che il termino di 120 giorni previsto dalla legge di condono « sìa più che sufficiente per ottemperare al pagamento dei tributi dovuti ed agli adempimenti e formalità prescritti dalle singole leggi di imposta, atteso peraltro che non risultano confermati gli inconvenienti di cui è cenno nella interrogazione cui si risponde in ordine all'attività di ricognizione liquidazione e notificazione demandata agli uffici ». r. s.

Persone citate: Vanoni

Luoghi citati: Roma