Le restrizioni svizzere per i capitali stranieri

Le restrizioni svizzere per i capitali stranieri Tra pochi (fiumi l'entrata in vigore Le restrizioni svizzere per i capitali stranieri (Dal nostro corrispondente) Berna, 1 aprile. (I. f.) A pochi giorni dall'entrata in vigore delle leggi anticongiunturali, la Banca Nazionale di Berna ha reso note oggi le principali disposizioni che sono previste nel settore delle limitazioni dei crediti e degli investimenti. Tali restrizioni, che hanno anzitutto lo scopo di scongiurare il pericolo dell'inflazione, rianardano i capitali stranieri Viene confermato che le banche elvetiche sono tenute a versare su un conto speciale della Banca Nazionale il controvalore dei capitali esteri pervenuti in questo Paese dopo il 1° gennaio 1964. E' categoricamente vietata la corresponsione di interessi sulle somme affidate alla Banca Nazionale. Tuttavia gli stranieri possono reinvestire i loro capitali all'estero, ma soltanto in forma di valuta estera. Come stranieri sono considerati tutti coloro che hanno il domicilio al di fuori del territorio elvetico. Dalle suddette disposizioni, e ciò costituisce una novità, sono esclusi i depositi inferiori ai 20 mila franchi svizzeri, circa 2,8 milioni di lire. In altri termini, ciò significa che gli stranieri possono farsi accreditare una somma non superiore ai 20 mila franchi svizzeri su un libretto di risparmio presso una banca elvetica. E per tale somma, come gli svizzeri, anche gli stranieri beneficeranno di interessi. Nella circolare inviata dalla Banca Nazionale ai vari istituti bancari di tutta la Svizzera viene aggiunto che sensibili restrizioni sono pure previste in merito all'investimento di capitali stranieri nelle azioni svizzere e nei beni fondiari. ccttV191docgmd1 Il I liti 11 1(11111111111M111111111111 i 1 MI 11111M11

Luoghi citati: Berna, Svizzera