L'Intendente di Finanza precisa le norme per la cedolare del 5 %

L'Intendente di Finanza precisa le norme per la cedolare del 5 % L'Intendente di Finanza precisa le norme per la cedolare del 5 % Chi sceglie la ritenuta d'acconto dovrà presentare (non a scopi fiscali) un documento che attesti la sua iscrizione nell'elenco dei contribuenti - Esente dall'imposta chi non raggiunge il minimo di 960 mila lire - Le misure riguardano i dividendi deliberati dopo il 23 febbraio, anche se relativi agli utili del 1963 L'intendente di Finanza di Torino, dott. Umberto Fontanazza, ha emanato ieri disposizioni per la riscossione dell'imposta cedolare, in base alla nuova legge. Ecco il testo del Comunicato: « Sugli utili corrisposti alle società per azioni, a responsabilità limitata ed in accomandita per azioni aventi la sede legale in Italia — escluse ie società cooperative — nonché a cittadini residenti in Italia è consentita la ritenuta d'acconto del 5% non solo previa esibizione del certificato da rilasciarsi dall'Ufficio imposte a sensi dell'art. 1 del D. L. 23-2. 64 n. 27 ma anclie mediante presentazione della cartella esattoriale, relativa all'anno in corso, dalla quale risulti che il percettore degli utili corrisponde l'imposta complementare o l'Imposta sulle società oppure mediante presentazione della ricevuta di versamento dell'imposta sulle società. «A tale uopo gli estremi della cartella esattoriale (esattoria emittente, numero di contribuente e data idi notifica) ovvero gli estremi della ricevuta di versamento dell'imposta sulle società devono essere indicati sul mod. RAD (il modulo predisposto dal ministero delle Finanze per la denuncia della ritenuta cedolare d'acconto), « Rimane invece ferma l'esibizione del certificato previsto dall'art. 1 del D. L. citato, esente da bollo, per i soggetti diversi da quelli innanzi Indicati. Gli estremi del certificato devono essere annotati sul mod. RAD. < In caso di mancata esibizione del oe'tiiicato di cui sopra si applica la ritenuta d'imposta del 30%. « Evidentemente il certificato di cui sopra non può essere rilasciato ai soggetti d'imposta non iscritti nel ruoli In corso di riscossione o non acquisiti alia tassazione per la mancanza di dichiarazione od accertamento. t Nei confronti dei percepienti non iscritti nei ruoli dell'imposta complementare la ritenuta non è applicabile in conformità a quanto dispone l'articolo 1 - quarto comma - del la legge 29-12-62, n 1745. «L'indebita effettuazione della ritenuta del 5% comporta l'applicabilità delle sanzioni previste per la frode fiscale » Per tulli i dividenti deliberati dopo il 23 lebbraio 196>i 'anche se, come logico, ri/eTentisi agli utili dell'esercizio 1963 o 1962 631 l'azionista ha la facoltà di scelta tra: a) imposta cedolare «secca > del 30 ri., senza rilevazione fiscale e senza successivo obbligo di denuncia; b) imposta cedolare di acconto del 5 ",'o con rilevazione fiscale all'alto dell'incasso del dividendo. In questo caso l'azionista deve produrre un certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette da cui risulti la sua iscrizione nei ruoli dell'imposta complementare o dell'imposta sulle società. L'Intendenza di Finanza hu ora disposto che, anziché richiedere e presentare il certificato di cui sopra, l'azionista possa esibire la cartella esattoriale relativa all'anno in corso da cui risulti che il percettore del dividendo corrisponde l'imposta complementare ovvero l'imposta sulle società, A cura degli enti incaricati del pagamento del dividendo sa ranno annotati gli estremi del la cartella sul modulo da in viare al ministero delle Finanze. In altre parole, essendo la cedolare di acconto del 5% l'imposizione fiscale minima per i possessori rtt titoli azionari, gli enti incaricati del pagamento dei dividendi dovranno accertare, attraverso la presentazione di un certificato apposito o della cartella esattoriale, che il contribuente è iscritto nei ruoli dell'imposta complementare o dell'imposta sulle società. Per i contribuenti esenti dall'imposta complementare (cioè aventi un reddito imponibile inferiore a 000.000 unnue), il diritto all'esenzione dall'imposta cedolare dovrà essere comprovato mediante presentazione di un certificato apposito, rilasciato dall'U fflcio distret- tuale delle imposte dirette. ■■■iiiniiiiiiuiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Persone citate: Umberto Fontanazza

Luoghi citati: Italia, Torino