L'imposta cedolare nel '63 ha reso 26 miliardi di lire

L'imposta cedolare nel '63 ha reso 26 miliardi di lire Dichiarazioni del ministro Tremelloni L'imposta cedolare nel '63 ha reso 26 miliardi di lire Il calcolo non è ancora definitivo - La posizione fiscale dei titoli intestati a non residenti Roma, 12 marzo. Il ministro delle Finanze, on. Tremelloni, rispondendo per iscritto a una interrogazione dell'on. Brusasca su questioni relative alla cedolare d'acconto, ha dato le seguenti notizie: « Dalle note provvisorie delle entrate, trasmesse dalla Ragioneria generale dello Stato, risulta che, al 31 dicembre 1963, il gettito della ritenuta d'acconto o di imposta stigli utili distribuiti dalle società ha raggiunto lire 26 miliardi 797 milioni 430 mila lire. Occorre considerare, peraltro, che a norma dell'art. 2 della legge istitutiva 29 dicembre 1962, n. 1745, il versamento della ritenuta si effettua entro il 20 gennaio o il 20 luglio del semestre successivo alla deliberazione di distribuzione degli utili o alla pubblicazione di essa nel foglio annunci legali in quanto prescritta. In relazione a tale disposizione è evidente che una prima valutazinne del gettito conseguito con la ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti nel 1963 potrà effettuarsi soltanto dopo che saranno stati contabilizzati i versamenti affluiti entro il 20 gennaio 1964. < Per quanto concerne, infine — prosegue la risposta del Ministro — l'intestazione fittizia a non residenti della titolarità dei titoli nazionali, rilevate le difficoltà di ordine pratico e giuridico che si oppongono all'individuazione di tali fattispecie, anche in relazione all'affermata tendenza a liberalizzare il mercato azionario nell'ambito della Comunità economica europea, si osserva che dal punto di vista fiscale il fenomeno è sanzionato dal settimo comma deli'art 3 della legge, secondo il quale sugli utili corrisposti a non residenti, non soccetti in Italia ad imposta complementare e ad imposta sulle società, la ritenuta del 15 per cento è operata a titolo di imposta, con esclusione di ogni possibilità di rimborso. «Tuttavia, atteso che la fittizia costituzione di cospicui possessi azionari a nome di non residenti può essere connessa all'espatrio clandestino di capitali, sono state di recente promosse oppor tune intese con il ministero del Tesoro e con l'Ufficio italiano cambi, affinché le infrazioni valutarie delle quali detti organi abbiano conoscenza siano comunicate agli uffici delle Imposte dirette ai fini degli accertamenti tributari a carico dei trasgressori ».

Persone citate: Brusasca

Luoghi citati: Italia, Roma