Il "taglio dei viveri,, alla moglie di Francesco Argenta

Il "taglio dei viveri,, alla moglieUN MITO L'UGUAGLIANZA GIURIDICA DEI CONIUGI? Il "taglio dei viveri,, alla moglie Non può avvenire ad libitum del marito, ma la condizione posta dal legislatore perché possa ritenersi legittimo, è considerata, dalle donne-giuriste, oppressiva e predisponente al ricatto I Tutto il sistema dei rappòrti patrimoniali fra coniugi opera, a loro giudizio, una distinzione sulla base del sesso, che è atta a mantenere la donna in una situazione di dipendenza econòmica Roma, agosto. All'art. S, la Costituzione statuisce òhe tutti l cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza, distinzione di sesso, di razza,/ecc., e, all'articolo 29, proclamando che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia, come società naturale fondata sul matrimonio, aggiunge che il matrimonio è ordinato, sulla uguaglianza morale e giuridica del coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. Richiamandosi a coteste enunciazioni della magna charta, fi -sig.- P:, che era in aspro dissidio con la- moglie, ha sollevato, nel corso della causa di separazione instaurata'' prèsso . il: tribunale' di Milano, una questione che ■ nessuno, ■ sinora, aveva pensato di sollevare.' Poiché l'articolo. 145 del. codice civile impone al marito di provvedere al-mantenimento della moglie, mentre alla moglie fa obbligo di sovvenire, in, via alimentare, il marito, soltanto in caso di bisogno, è chiaro ■— ha sostenuto il sig. P. — che la norma è in contrasto-col principio della uguaglianza morale e giuridica dei coniugi sancito dalla Costituzione. Il tribunale di Milano ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità della nórma e, in luogo di rimettere gli atti alla Corte costituzionale, per Pesame della questione, ha ordinato il rinvio degli atti al giudice istruttore per il prosieguo di causa. La decisióne ha'deluso il sig. P. ma ha deluso, ancor più, le donne-giuriste che si vanno gagliardamente : battendo per la realizzazione di quell'uguaglianza del coniugi dinanzi. alla legge che è stata promessa o voluta dai costituenti. La dottoressa Diana Vincenzi, cui si deve un'acuta e coraggiosa disamina degli t'aspetti dell'attuale disciplina dei rapporti fra coniugi nel quadro del principio costituzionale di eguaglianza», ■ nel commentare l'ordinanza del tribunale di Milano non ha esitato a sostenere che '<< punti chiave dell'ordinanza rivelano la medioevale concezione di disuguaglianza che sorregge l'impalcatura dei rapporti fra coniugi, e che nulla, o assai poco, ha da vedere con il modo in cui la Costituzione ha inteso la dinamica unità-disuguaglianza ». In effetto, il tribunale di Milano nel dichiarare manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità della norma sancita dall'articolo US ce, si è attenuto — conte osserva la dottoressa Diana Vincenzi — «con compunto ossequio alla tradizione », la quale esige, per la € necessità stessa dell'esistenza e sopravvivenza dell'istituzione», la presenza di un'autorità direttiva, spettante, naturalmente, al marito. A dir vero, il tribunale non si era supinamente inchinato alla tradizione: non aveva trascurato di approfondire la natura dei rapporti fra coniugi alla luce dei princìpi banditi dalla Costituzione. Il legislatore costituente — è detta nell'ordinanza — ha, riconosciuto- la famiglia"come società naturale, come un organismo sociale originario, fondato sul matrimonio, la cui organizzazione, a simiglianza di ogni altro organismo sociale, si basa sulla ripartizione dei compiti spettanti ai singoli suoi compo1 nenti, e in particolare-ai ge■■ nitori, che del gruppo familiare sono i soggetti volitivi e attivi. Tali compiti,. svolti su un piano di. libertà e di eguaglianza morale, sono subordinati, per la necessità stessa dell'esistenza e soprav- vivenza dell'istituzione, ad un'autorità direttiva, ispirata a un criterio uniforme e costante, attribuita dalla tradizione e dalla legge al marito. In tale ordinato assetto della vita familiare, il cui presupposto è pur sempre costituito dall'unità del nucleo! .associato, unità che realizza un'armonica e solidale cooperazione di interessi diretti a finalità che per il loro carattere, etico trascendono le volontà stesse degli associati, la moglie ha i suoi compiti (educazione dei figli, ecc.), mentre, nell'ambito dei più ampi poteri di direzione che la legge gli riconosce, al marito spetta la gestione domestica, per cui è tenuto a procacciare i mezzi per l'assistenza e la sussistenza dell'intero gruppo familiare, ed in conseguenza il potere di formulare le direttive di carattere economico-finanziario sull'andamento della vita familiare, di amministrare i beni della. famiglia, ecc. Il contributo assistenziale, dunque, che il marito è tenuto a prestare alla moglie l in relazione a questa specifica attribuzione di competenze interne, legate all'ordine unitario dell'istituzione, e non va concepito come -un corrispettivo'per le utilità a'lui derivate dalla collaborazione del coniuge, bensì come un obbligo correlativo ed equivalente agli obblighi, seppure di : diversa natura, -gravanti sulla moglie. Ebbene, questa equivalenza di, obblighi non viola il principio' della uguaglianza morale e giuridica, che non va intesa nel senso di identità di poteri e di doveri, ma come proporzionale, .equilibrio di funzioni svolte nel co-, mune superiore interesse della famiglia. Sottrarre il marito all'obbligo del mantenimento, significa imporre alla moglie di procacciarsi necessariamente (e non volontariamente; i mezzi di sussistenza, in. tal modo distogliendola dai comi/iti ad essa naturalmente affidati nell'ambita d'ella famìglia ' è gravarla di nuovi compiti, a tutto vantaggio del marito, che, pur mantenendo un potere direttivo e di amministrazione domestica, verrebbe ad avvantaggiarsi ulteriormente in una posizione già di per sé privilegiata. E' evidente, perciò, come in tal modo viene ad infrangersi proprio quell'equilibrio di funzioni, quella equivalenza di diritti e do- ; veri nella quale si sostanzia l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi voluta dalla Carta costituzionale. ! Ora, sono proprio queste argomentazioni, da cui il tribunale di Milano ha fatto discendere la decisione, che hanno sollevato i più aspri dissensi nel campo delle Monne-giuriste. Esse non sono affatto riconoscenti al legislatore per aver disposto (articolo US c. c.) che il marito è tenuto a provvedere alla moglie tutto ciò che le è necessario, in proporzione alla sua condizione economica, mentre alla moglie è fatto obbligo, soltanto, di sovvenire, in via alimentare, il marito ove questi « non abbia mezzi sufficienti ». Le donne-giuriste trovano che c'è qualcosa di farisaico in queste disposizioni. Secondo la dott. Diana Vincenzi, la € sensibilità, fin eccessiva, ai bisogni economici della donna, dimostrata nel dettato dell'art. l$5, non è assolutamente accompagnata da una pari sensibilità di fronte alla sua libertà personale». La donna è ancora schiava del marito in virtù dei principi che vogliono salvaguardata l'unità della compagine familiare, che vogliono sia riservata tuttora al marito quell'autorità direttiva che gli è attribuita dalla tradizione e che è — quasi senza limiti — riconosciuta dalla legge. Si contano a decine le decisioni della Corte di Cassazione — e nella scia degli insegnamenti del Supremo Collegio, quelle emanate, dalle magistrature di merito — con cui è stato riconosciuto al marito, nella sua qualità di capo-famiglia, il diritto di vietare alla moglie lo svolgimento di un lavoro extradomestico. Il presupposto ed il fondamento di coteste decisioni si riallacciano, evidentemente, all'obbligo che incombe al marito di provvedere al mantenimento della moglie. Ma, all'art. 14S ce, fa seguito l'art. Ufi. E qui si evidenzia un'altra facies del problema che involge la natura dei rapporti fra coniugi e si risolve in una mortificazione per la donna. L'art. 11,6, I comma, cosi come è stato costantemente interpretato dalla Cassazione, stabilisce che « l'obbligazione del marito di provvedere al mantenimento della moglie è sospesa quando questa, allontanatasi senza giù- sta causa dal domicilio co- niugale, rifiuta di ritornarvi». Le decisioni che si sono •• avute in proposito, spiegano che, durante tutto il periodo della sua ingiustificata lontananza, quale ne sia la durata e sempre che il marito mostri attivamente di volerne «7 ritorno, la moglie non può pretendere da lui nessuna corresponsione, a, cioè, neppure i mezzi indispensabili per vivere. A dirla in parole povere, il marito è abilitato dalla legge a tagliare 1 viveri alla moglie ove questa si allontani dal domicilio coniugale per una ragione ■ che egli, soggettivamente, ritiene priva di giustificazione. Ne deriva che la moglie t alla mercé del marito. Il cosiddetto taglio dei viveri, a tempo indeterminato e praticamente lasciato alla volontà del marito — il quale, per libe¬ rarsi da ogni obbligo, può sempre fingere un suo desiderio inalterato, a distanza magari di trent'anni, di riavere la moglie a casa — costituisce uno dei più efficaci mezzi mediatamente (ma anche non mediatamente) coattivi per imporre alla moglie la volontà del marito: E', cotesto, il parere delle;donne-giuriste che si appassionano al problema della^ < uguaglianza dei coniugi davanti alla legge » e la dottoressa Diana Vincenzi sostiene che il mezzo fornito dall'art. 14$ per restaurare l'uni-' tà familiare, è « assolutamente discriminatorio, in quanto adoperato a solo danno della moglie e non anche del marito, il quale può liberamente ed immotivatamente abbandonare la famiglia, senza vedersi sottratti, in caso di bisogno, i mezzi necessari per vivere assicuratigli dal¬ l'art. 145, II comma del codice civile ». Le conclusióni, che le donne-giuriste traggono dall'applicazione che l'ordinamento giuridico è destinato ad avere nonostante il principio dell't uguaglianza morale e giuridica dei coniugi» sancito -dalla Costituzione, sono amare. Tutto il sistema dei ■rapporti patrimoniali fra coniugi, sia là dove va o sembra andare a tutto vantaggio dèlia donna, sia. là dove esso si atteggia.a ricatto della medesima, opera una distinzione sulla base del sesso: una distinzione che appare atta: a mantenere la donna'in una anacronistica situazione di dipendenza economica, caricando, dall'altro lato, l'uomo di un peso che, almeno in certe situazioni, non può non apparire ecces: sivo ed ingiustificato. Francesco Argenta

Persone citate: Diana Vincenzi

Luoghi citati: Milano, Roma