Annullata la riduiione di prezzo decisa dal Cip per molte medicine

Annullata la riduiione di prezzo decisa dal Cip per molte medicine Annullata la riduiione di prezzo decisa dal Cip per molte medicine Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da numerose società farmaceutiche contro il Comitato interministeriale dei prezzi (Nostro servizio particolare) Roma, 28 febbraio. La quarta sezione del Consiglio di Stato (presidente D'Avino, estensore Landi), ha accolto i ricorsi di diciassette società chimico-farmaceutiche annullando vari provvedimenti del comitato interministeriale dei prezzi concernenti la determinazione del prezzo di costo Induzione) di 3800 specialità medicinali. Le società ricorrenti avevano sostenuto — fra l'altro — oltre alla man canza di idonea motivazione dei provvedimenti impugnati, Ila irregolarità della composi zione sia del Cip sia delle va "e commissioni, !. In .vis preliminare l'odierna n . a decisione rileva come l'amministrazione non abbia depositato né gli atti relativi alla costituzione del comitato, né i decreti di nomina dei compo nenti della commissione centrale dei prezzi. Non è stato chiarito ciò che il Consiglio di Stato aveva espressamente richiesto, e cioè « secondo quali criteri fosse stato costituito il comitato cui il Cip aveva affidato il lavoro preparatorio del calcolo dei nuovi prezzi ». «La sezione — è detto nella decisione — non intende cen surare il merito della determi nazione amministrativa Mi e indispensabile rilevare cne provvedimenti del comitato dei prezzi incidono profondamente sull'autonomia privata e sulla libertà economica: donde l'esigenza che essi siano adottati con tutte le garanzie formali atte a consentire, con un effi cace svolgimento del sindacato di legittimità, la piena tutela degli interessi legittimi dei destinatari, in conformità con l'art. 113 della Costituzione. 1 medicinali, com'è noto, hanno un prezzo che viene determi nato dal Ministero della Sanità in sede di registrazione del prodotto: esso si fonda su dati analitici, che l'amministrazione conosce, e sui quali ha già portato il suo controllo. Se si sostiene che alcuni « prodotti semplici » che entrano nella composizione del preparato hanno subito una riduzione di prezzo, che non rende più giustificabile il prezzo originario della specialità, il comitato dei prezzi potrà eventualmente intervenire: ma i provvedimenti debbono essere giustificati in relazione alle componenti economiche che hanno subito variazioni. Tali variazioni sono invece genericamente affermate, e si sono fatte influire sulle riduzioni di prezzo secondo cri 'teri generici, dimodoché non è ■possibile nemmeno stabilire se ed in qual misura, effettiva o i a e i a e e l mente incidessero sul prezzo di ciascuna specialità» «Ciò dimostra anche quanto sia criticabile il sistema di sot toporre al Cip dei semplici " ap punti " anziché dei verbali. Nel 1' "appunto ", diramato per la seduta 26 ottobre 1960, si legge testualmente che i prezzi era no stati esaminati in più se dute dalla sottocommissione tecnica, mentre non è dato sta bilire se tali sedute vi siano state effettivamente, qual metodo di lavoro abbiano tenuto a quali conclusioni siano per venute con maggioranza collegiale. E' chiaro che in tal mo- do il Cip delibera su informazioni che possono essere, in tutto o in parte, inesatte, e comunque, con una cognizione imperfetta che può avere decisiva influenza sul giudizio. Ci si trova dunque in presenza di una istruttoria sommaria, generica e non documentata, e di provvedimenti che mancano di una motivazione conclusiva desumibile, sia pure, per relationem, da precisi deliberati. I detti provvedimenti debbono essere in conseguenza annullati. Occorre chiarire che l'annullamento — come del resto è ovvio — concerne solo quelle parti dei singoli provvedimenti impugnati che riguardano spe cialità prodotte dalle ditte ri correnti ». r. S.

Persone citate: D'avino, Landi

Luoghi citati: Roma