Prorogate di due anni le locazioni alberghiere

Prorogate di due anni le locazioni alberghiere Definitiva approvazione della legge Prorogate di due anni le locazioni alberghiere Dal 1° gennaio 1963, i canoni d'affitto possono essere aumentati del 30 per cento - Le norme per ottenere la cessazione della proroga (Nostro servizio particolare) Roma, 14 febbraio. Le commissioni riunite Interni e Giustizia della Camera hanno approvato, in sede legislativa, nel testo trasmesso dal Senato, la proposta di legge Rocchetti, concernente la proroga delle locazioni di Immobili adibiti ad uso di albergo, pensione, locanda e del vincolo alberghiero. In tal modo, il provvedimento ha concluso l'iter parlamentare e attende ora soltanto la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore. Con la proposta di legge, che ha effetto dal 1" gennaio 1963, la scadenza convenzionale o legale dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, che abbiano avuto inizio anteriormente al 1° febbraio 1947, è prorogata fino al 31 dicembre 1964. I canoni delle locazioni prorogate, già aumentati a norma del decreto legislativo 6 dicembre 1946, possono essere ulteriormente aumentati, con decorrenza dal 1" gennaio 1963 per 11 primo anno di proroga e dal 1° gennaio 1964 per il secondo anno di proroga, nella misura del 30 per cento per ciascun anno; tali aumenti sono applicati con riferimento > al canone legale dovuto al 31 dicembre delfanno precedente. Resta ferma l'efficacia degli aumenti comunque intervenuti tra le parti, a meno che essi siano inferiori al canone che risulterebbe applicando gli aumenti previsti dalla legge: in tal caso, il conduttore deve al proprietario il canone risultante dall'applicazione delle disposizioni di legge. Per effetto degli aumenti, l'ammontare complessivo dei, canoni non può «ssere superio-j re a cento volte l'ammontare dei canoni legali, dovuti anteriormente al decreto legislativo 6 dicembre 1946. II vincolo di destinazione alberghiera e la proroga delle locazioni non si applicano qualora proprietario dell'immobile adibito ad uso alberghiero sia un ente pubblico, il quale ne chieda la disponibilità per I propri fini istituzionali. Il proprietario può fare cessare la proroga, dandone avviso al conduttore almeno quattro mesi prima della data in cui intenda conseguire la disponibilità dell'immobile quando intenda gestire l'esercizio personalmente o farlo gestire da un proprio figlio. II provvedimento che dispone il rilascio dell'immobile perde la sua efficacia qualora, entro sei mesi dal rilascio, il loca torà o 11 figlio non assumano i effettivamente la gestione del l'esercizio o la cedano a terzi. In tali casi, il conduttore ha diritto al ripristino della lo cazione nonché al risarcimento dei danni. Il proprietario può far ces sare la proroga, dandone av viso al conduttore almeno quat tro mesi prima della data in cui intenda conseguire la disponibilità dell'immobile, quan do sì proponga di ricostruire l'immobile, ferma restando la destinazione alberghiera, o di apportare all'immobile adibito ad albergo o a pensione notevoli migliorie che ne aumentino la capacità ricettiva o che comunque comportino un passaggio dell'azienda a categoria superiore. Per gli Immobili soggetti alla proroga, rimarranno invariati, agli effetti della imposta e delle sovrimposte sui fabbricati per tutta la durata della proroga, gli imponibili definiti per l'anno solare 1962. La proroga sì applica anche nel casi in cui sia stata intimata licenza, se 11 locatario occupi ancora l'immobile alla data dell'entrata in vigore della legge. r, s>

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