Pubblicale le nuove tasse per i contratti d'affitto

Pubblicale le nuove tasse per i contratti d'affitto Sulla Calzetta Ufficiale» di ieri Pubblicale le nuove tasse per i contratti d'affitto Sulle ricevute non più dovuta l'Ige, ma un bollo da 5 a 50 lire - Per il canone annuo, unica imposta di registro del 4 o del 6 per cento Roma, 7 gennaio. La Gazzetta Ufficiale pubblica oggi la legge 29 dicembre 1962, n. 1744, contenente «Nuove disposizioni per l'applicazione delle imposte di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo al contratti di locazione dei beni immobili urbani». La legge, come è noto, dispone l'unificazione dei tre tributi dovuti fino ad oggi, in un'imposta di registro, dovuta nella misura del 4 per cento sul canone annuo pattuito o del 6 per cento sulla rendita catastale, nel caso l'immobile sia censito dall'Ufficio del. catasto. Sulle ricevute dei canoni mensili di affitto non sarà più dovuta l'ige, ma solo una tassa di bollo in ragione di 5 lire per ogni 2 mila di canone, fino ad un massimo di 50 lire. La legge entra in vigore immediatamente ma con ef¬ fetto dal 1° gennaio scorso. Pertanto anche i contratti registrati fra l'inizio dell'anno ed oggi sono sottoposti alia nuova disciplina. La Gazzetta Ufficiale pubblica nel suo numero odierno la legge 29 dicembre 1962, n. 1745. riguardante la «istituzione di una ritenuta di acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari». La legge è in vigore dal 1° gennaio 1963.

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