La disposizione ministeriale su cui poggia la tesi dell'Uvi di Vittorio Varale

La disposizione ministeriale su cui poggia la tesi dell'Uvi Nel conllitto con la Lena professionisti La disposizione ministeriale su cui poggia la tesi dell'Uvi Crisi del ciclismo, tema di attualità, purtroppo. L'Uvi presieduta da Rodoni e la Lega dei professionisti, guidata da Strumolo, sono tuttora in contrasto. Il perno del dissidio sta nel rinnovo delle licenze dei corridori (per il quale la Lega non vuole formalmente dipendere dall'Uvi). Si sono fatti tentativi per appianare la vertenza ma senza riuscirvi. L'altro giorno, a Milano, il presidente dell'Uvi, Rodoni, ha dichiarato ch'egli « farà rispettare la legge ». La « .guerra », dunque, da fredda rischia di diventare calda fra i due enti. Rodoni per « vincere la lotta » punta specialmente su un'arma, cioè sul « no » che le Autorità di pubblica sicurezza pronuncerebbero alla richiesta del nulla osta per l'effettuazione delle gare non approvate dall'Uvi. I promotori delle corse professionistiche hanno l'obbligo, come tutti gli altri, di rivolgersi alle Questure delle città da dove ha inizio la gara, perché le permetta: e le Questure dovrebbero rispondere negativamente. La tesi dell'Uvi si basa su una disposizione ministeriale della cui formula poco si sapeva, ed ancor meno si è saputo in questi ultimi tempi mentre più accesa si è fatta la polemica Uvi-Lega. Incerte e contraddittorie erano le informazioni su tale disposizione, di cui entrambe le parti chissà perché non preferivano parlare. Siamo in grado di dare tutti i particolari al riguardo (in quanto alla sua applicazione è un altro discorso). Il documento porta la data del 27 marzo 1952, il n. 300-35436, emanato dal ministero dell'Interno - Direzione generale della Pubblica Sicurezza - Divisione per la polizia di frontiera e dei trasporti. E' una circolare indirizzata, oltre che alle prefetture della Repubblica, alle Questure della stessa ed ai comandi compartimentali della polizia stradale, e, per conoscenza, a vari enti interessati, fra cui il Coni e l'Uvi. Dopo essersi richiamata ai vari decreti-legge per ciò che concerne le manifestazioni sportive in genere, la circolare specifica letteralmente: «Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento delle gare di cui trattasi, debbono contenere il visto d'approvazione delle federazioni nazionali competenti, ovvero dei rispettivi organi periferici. I promotori delle gare stesse debbono comunicare preventivamente all'autorità di p.s. il relativo regolamento, ai sensi dell'articolo 121 del regolamento esecutivo delle leggi di p.s. ». Seguono altre disposizioni riguardanti il servizio d'ordine che le forze di polizia dovranno espletare sia nelle località di raduno e d'arrivo, sia lungo il percorso. Sono, questi, dettagli d'indole secondaria rispetto all'obbligo che tassativamente è fatto ai promotori di procurarsi il visto della federazione competente. Interpellata, la stessa Uvi non nasconde che il contenuto della circolare ha dato luogo, nel passato, a diversi equivoci; tanf è vero che due anni fa, all'inizio del dissidio fra i due enti interessati, benché privo dell'approvazione dell'Uvi il Giro della Campania potè ugualmente avere il nullaosta e la concessione del servizio d'ordine da parte della Questura di Napoli che lo considerò « spettacolo » e non « gara ». E altrettanto è avvenuto in consimili circostanze. Le cose stanno a questo punto, a breve distanza dall'acutizzarsi di quello che non è più un dissenso personale o una questione di prestigio, sebbene un vero e deplorevole attentato al sentimento sportivo del pubblico, il quale vuole vedere le corse, vuole che il ciclismo continui, senza che nessuno gli faccia lo sgambetto. Tutto dipende se l'arma, di cui dispone l'Uvi nel senso d'una preventiva denuncia all'Autorità « contro » le manifestazioni da essa non riconosciute, è ancora efficiente a dieci anni dall'emanazione della circolare ministeriale, oppure non lo è più. Vittorio Varale

Luoghi citati: Campania, Milano, Napoli