Gli inquilini delle case Ina potranno riscattare gli alloggi

Gli inquilini delle case Ina potranno riscattare gli alloggi Gli inquilini delle case Ina potranno riscattare gli alloggi I canoni pagati per la locazione saranno riconosciuti come versati per l'acquisto - Gli assegnatari di alloggi a riscatto potranno averli in proprietà immediata, scontando il debito residuo al 5 per cento Roma, 21 dicembre. Il comibSto parlamentare: incaricato di redigere il disegno di legge per liquidare il patrimonio edilizio dell'Ina-Casa e istituire un programma decennale di costruzione di alloggi per i lavoratori ha ultimato il suo programma incaricando gli on.li Ripamonti e Vittorino Colombo di redigere la relazione scritta. Con questo provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, la gestione Ina-Casa è. soppressa. L'assegnazione degli alloggi a riscatto con patto di futura vendita può essere convertita, a richiesta, in assegnazione In proprietà immediata con ipoteca legale sull'alloggio a garanzia delle rate di riscatto ancora da pagare. Gli assegnatari degli alloggi Ina-Casa, dopo l'emanazione della legge, potranno riscattare anticipatamente 11 debito con lo sconto del 5 per cento sulle residue annualità. Gli assegnatari di alloggi in locazione indicati dall'articolo 19 della legge 28 febbraio 1949 potranno trasformare la locazione in riscatto con patto di futura vendita o in proprietà immediata con ipoteca legale anche per singoli alloggi compresi in un edificio. I canoni pagati per la locazione saranno riconosciuti come versati agli effetti del riscatto. In tal caso il riscatto avverrà nel periodo di venticinque anni a decorrere dalla data di assegnazione dell'alloggio. Anche l'assegnatario al quale sia stato concesso di riscattare l'alloggio avuto in locazione potrà avvalersi del beneficio di riscatto anticipato al tasso del 5 per cento previsto per gli assegnatari di alloggi a riscatto. Gli alloggi trasferiti in proprietà agli istituti autonomi per le case popolari, che si renderanno liberi, dovranno essere assegnati con precedenza ai lavoratori che abbiano versato i contributi previsti. Il programma decennale per costruire nuove case destinate ai lavoratori avrà inizio con l'entrata in vigore della nuova legge. Al finanziamento del programma si provvede con 1 seguenti fondi: a) un contributo pari allo 0,35 per cento della retribuzione mensile, a carico dei dipendenti comunque qualificati da aziende, amministrazioni, enti pubblici e privati. Sono esclusi i lavoratori agricoli; b) un contributo pari'allo 0,70 per cento delle retribuzioni mensili corrisposte al propri dipendenti, a carico delle aziende. Sono escluse le am¬ ministrazioni dello Stato, le Re'gtoni^te-pnMNaiè, i 'comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; c) un contributo pari al 4,30 per cento del complesso dei due precedenti contributi a carico dello Stato; à) un contributo a carico dello Stato per ciascun alloggio completato entro il 31 marzo 1973, in ragione del 3,20 per cento del costo, fino all'importo massimo di lire 600.000 a vano; e) con l'impiego del gettito dei fondi derivanti dai riscatti anticipati e dalle rate di ammortamento degli alloggi comunque assegnati in proprietà ai sensi della presente legge; f) con l'impiego dei canoni relativi agli alloggi trasferiti in proprietà agli istituti autonomi case popolari, all'istituto nazionale case impiegati dello Stato ed altri enti ed istituti ai sensi dell'art 4 e degli alloggi assegnati in locazione ai sensi dell'art 27. Tapmvnraiiinmmimmimnmimiiimmmimiiiiiiiim

Persone citate: Ripamonti, Vittorino Colombo

Luoghi citati: Roma