Soggetti alla «cedolare» gli acconti sui dividendi

Soggetti alla «cedolare» gli acconti sui dividendi Con un emendamento presentato da Trabucchi Soggetti alla «cedolare» gli acconti sui dividendi Si vuole evitare che sfuggano all'imposta gli utili distribuiti prima dell'entrata in vigore della legge iMiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiHiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiinu (Nostro servizio particolare) Roma, 8 novembre. Le due lunghe sedute odierne h Palazzo Madama sono state interamente assorbite dal dibattito sulla « cedolare d'acconto * sugli utili distribuiti dalle società. Al mattino si è conclusa la discussione generale; nel po meriggio si è Iniziato l'esame dei singoli articoli. A causa dei numerosissimi emendamenti non si è tuttavia andati oltre l'art. 18. La approvazione del provvedimento è perciò rinviata a domani. Ultimi oratori intervenuti nel dibattito generale sono stati i senatori Mariotti (psi) e Spagnolli (de). Il primo ha annunciato il voto favorevole del suo gruppo, motivandolo con le finalità sociali del provvedimento: esso è infatti destinato a reperire i 30-35 miliardi necessari per la copertura di alcuni provvedimenti a favore dei lavoratori (indennità di studio agli insegnanti, pensione dei coltivatori diretti, assegno integrativo agli impiegati del Lotto). Il senatore Spagnolli ha difeso con maggior calore il provvedimento definendolo i non perfetto ma utile >. Non è una nuova imposta e serve tuttavia a stimolare «la lealtà dei contribuenti»; al tempo stesso prevede un più snello controllo sui trasferimenti di proprietà sui titoli, fatto questo che dovrebbe servire a * tonificare le Borse ». La discussione generale è stata chiusa dal ministro delle finanze Trabucchi. Nel suo discorso egli ha riconosciuto il carattere sperimentale del provvedimento e la necessità di integrarlo con una nuova disciplina giuridica delle società per azioni. Ha quindi respinto la proposta Pesenti (pei) di trasformare la cedolare nei confronti delle società da semplice trattenuta in imposta definitiva; ciò equivarrebbe all'istituzione d'una nuova imposta con carattere generale. D'altra parte l'obbiettivo principale del disegno di legge è quello di accertare e colpire i redditi delle persone fisiche, separatamente dai redditi delle società fornite di propria personalità giuridica. A questo scopo sono state introdotte nel provvedimento norme dirette a scoraggiare il ricorso a società estere; da qualche tempo è infatti invalsa l'abitudine da parte di molti contribuenti a far figurare capitali propri come appartenenti a società straniere, le quali percepiscono i dividendi di società italiane senza nulla versare al nostro fisco. Di qui la decisione di abbinare alla < ritenuta d'acconto» un'imposta definitiva del 15 per cento a carico dei dividendi pagati a società o enti stranieri, sempre che non esistano convenzioni particolari con altri Paesi che vietino esplicitamente la doppia imposizione. Trattamento analogo viene riservato ai dividendi delle azioni al portatore emesse da alcune regioni a statuto speciale. Si deve, infine, dare atto che la « cedolare d'acconto * assicura una maggiore snellezza nella circolazione dei titoli azionari, rinunciando ad inseguire tutti i passaggi per limitarsi alla « fotografia > annuale di coloro che percepiscono i dividendi o partecipano alle assemblee siciali. Rispetto all'art 17 della legge Tremelloni la nuova disciplina è notevolmente più semplice e meno costosa. Qualora però le inadempienze risultassero ancora più larghe del passato, non si esiterebbe — ha dichiarato Trabucchi — a tornare all'art. 17. Nella seduta pomeridiana, col passaggio agli articoli, è cominciata la discussione dei numerosi emendamenti. Anche il ministro delle finanze Trabucchi ne ha presentati parecchi. Il più importante, senza alcun dubbio, è quello preannunciato ieri che assoggetta a trattenuta anche gli acconti sui dividendi che verranno a maturare alla fine dell'esercizio in corso; e ciò per evitare che gli acconti distribuiti prima dell'entrata in vigore della legge possano sfuggire all'imposta d'acconto. E' stato poi deciso di estendere l'esenzione della ritenuta alle cooperative con capitale fino a 25 milioni (e non più fino a dieci) purché le loro finalità mutualistiche risultino comprovate da elementi obbiettivi. Analogo trattamento è riservato alle banche popolari nei primi cinque anni di attività. ar. b.

Persone citate: Mariotti, Pesenti, Spagnolli, Trabucchi

Luoghi citati: Roma