Cosa prevede la legge per azionisti e dipendenti di società elettriche

Cosa prevede la legge per azionisti e dipendenti di società elettriche Gli articoli 7 e 13 del provvedimento di nazionalizzazione Cosa prevede la legge per azionisti e dipendenti di società elettriche I piccoli e medi risparmiatori potranno avere obbligazioni al 5,50 per cento - I lavoratori conserveranno posto e retribuzione (Nostro servizio particolare) Roma, 25 settembre. La legge che nazionalizza le aziende elettriche, approvata a grande maggioranza dalla Camera, è stata trasmessa al Senato che la esaminerà al più. presto. L'annuncio è stato dato stasera dal presidente Mcrzagora all'Assemblea. Il testo del provvedimento giunto a Palazzo Madama non varia molto da quello che era stato preparato dalla « Commissione dei iS >. / Quindici orticoli che lo compongono sono sostanzialmente gli stessi. Il cambiamento più interessante per il pubblico è quello dell'articolo 7, riguardante le azioni delle società nazionalizzate in possesso dei risparmiatori. Esso dice: « Entro i limiti e con le modalità stabilite dal comitato interministeriale per il credito e il risparmio, durante il periodo di un anno dalla costituzione dell'ente nazionale, questo acquisterà le azioni appartenenti a piccoli e medi risparmiatori, i quali dimostrino di avere acquistato i titoli nel triennio 1959-61, che gli venissero offerte dai portatori, al prezzo corrispondente al valore indicato nello stesso numero 1 dell'articolo 5 (ossia in « misura pari alla media risultante nel periodo dal 1° genaio 1959 al 31 dicembre 1961 alla Borsa di Milano o se ivi non quotati alla Borsa più vicina alla sede della società emittente > n. d. r.). In pagamento del prezzo delle azioni acquistate l'ente nazionale corrisponderà obbligazioni emesse dal medesimo, computate al valore nominale, e fruttanti l'interesse fissato dall'articolo 6 (ossia il 5,50 per cento), pagabile in via posticipata al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno. « Al termine del periodo, le azioni acquistate saranno trasferite alle società emittenti ed il loro valore, calcolato al prezzo di acquisto, sarà dedotto dal debito dell'ente verso ciascuna società. « Le società annulleranno le azioni ad esse trasferite e ridurranno i capitali sociali per l'importo dei valori nominali delle azioni predette entro 90 giorni dal trasferimento delle medesime. L'annullamento delle azioni e la corrispondente riduzione di capitale potranno essere effettuati senza la convocazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti ». Del tutto immutato è rimasto l'articolo 13 che riguarda l'avvenire dei dirigenti, funzionari, impiegati e operai che attualmente lavorano presso le società per le quali è stata decisa la nazionalizzazione. Esso dice: « Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente nazionale è regolato dalle norme di diritto privato e su base contrattuale, collettiva e individuale; in sede giurisdizionale la competenza a conoscere le relative controversie è attribuita alla autorità giudiziaria ordinaria. « Il governo è delegato ad emanare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delia presente legge, con propri decreti aventi forza di legge ordinaria, le norme sul trattamento previdenziale ed assistenziale del personale di cui al precedente comma, anche mediante modifica e coordinamento delle norme vigenti, al fine di unificare i sistemi in atto, e secondo i principi ed i criteri direttivi di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 967, e 31 marzo 1956, n. 393, nonché secondo quelli cui si informa attualmente la erogazione dell'assistenza e fatti salvi i diritti acquisiti. « Il personale dipendente dalle imprese da trasferire ed in servizio alla data del 1° gennaio 1962 è mantenuto in servizio e conserva il trattamento giuridico ed economico, anche individuale, in atto a quella data, compatibilmente con le disposizioni del primo comma e salvo le modifiche a tale trattamento apportate da contratti collettivi che siano stati stipulati entro il 26 giugno 1962. Le disposizioni contenute nel comma precedente si applicano ai dipendenti che sono addetti esclusivamente all'esercizio delle attività di cui al primo comma dell'articolo 1 (ossia addetti alla « produzione, importazione, esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica) ». E' probabile che la maggioranza del Senato non accetti altri emendamenti alla legge, perché in questo caso essa dovrebbe nuovamente tornare alla Camera. Quindi l'attuale testo è da considerare definitivo, r. S. ■ iiirintiiMiii tiiiTiimiiiiiiiiiiiiiiiii ìi

Luoghi citati: Milano, Roma