Qualsiasi gratifica o premio subirà ritenute

Qualsiasi gratifica o premio subirà ritenute Qualsiasi gratifica o premio subirà ritenute Oltre quelle di ricchezza mobile si applicano anche quelle dei contributi previdenziali (Nostro serutdo particolare) Roma, 4 settembre. La retribuzione imponibile ai fini dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può ridursi al solo compenso corrisposto per le ore lavorate; ma deve intendersi estesa a tutti gli emolumenti che il lavoratore percepisce, in relazione all'opera effettivamente prestata nei limiti dei singoli periodi paga, e anche con riferimento al complesso dell'attività svolta in seno all'azienda e al modo e alle condizioni in cui l'attività stessa è esplicata nel corso del rapporto di lavoro. Quindi, agli effetti contributivi, t datori di lavoro dovranno comprendere anche gli emolumenti pagati al lavoratori sotto varie denominazioni, quali ad esempio gratìfiche di bilancio, premi c una tantum » dì assiduità e di attaccamento al lavoro, premi straordinari dt speciale collaborazione, regalie, premi di collaborazione, premi di presenza e di rendimento. Tali emolumenti, Infatti, in origine classificabili tra le elargizioni « una tantum >, hanno mutato la loro natura in prosieguo di tempo, in conseguenza del loro ripetersi a periodi più o meno ricorrenti, di modo che anche se esse non hanno ancora trovato Idonea regolamentazione nel trattamento economico aziendale ufficialmente garantito possono essere considerati come competenze di fatto acquisite, a cui 11 datore di lavoro ben difficilmente potrebbe sottrarsi. Cosi ha precisato il ministro del Lavoro on. Bertinelli in una circolare inviata agli enti previdenziali ed assistenziali, agli ispettorati del lavoro e alle organizzazioni sindacali, in risposta a numerosi quesiti pervenuti negli ultimi tempi al suo dicastero. La norma vale dal 1" gennaio-di quest'anno.

Persone citate: Bertinelli

Luoghi citati: Roma