L'esercìzio della eaeeia nelle zone di ripopolamento

L'esercìzio della eaeeia nelle zone di ripopolamento L'esercìzio della eaeeia nelle zone di ripopolamento I cacciatori conservano i loro diritti anche se non sono iscritti alla federazione - Chiarimenti del Ministero Roma, 4 settembre. In seguito alla sentenza della Corte Costituziona'e che ha dichiarato illegittimo l'obbligo per i cacciatori di iscriversi alla Federazione Italiana, sono stati chiesti al ministero dell'Agricoltura chiarimenti sul diritto di caccia nelle t zone di ripopolamento e cattura » e nelle riserve comunali delle Alpi. Nelle ♦ zone di ripopolamento e di cattura », l'anno successivo alla scadenza l'esercizio venatorio era riservato ai cacciatori delle sezioni della Federazione italiana, nei cui territori si trovano le zone. E' stato ora chiesto se per cac ciare in quelle zone sia tuttora indispensabile essere iscritti alla federazione. Il Ministero ha risposto che la legge ha voluto ovviamente riservare la esclusività dell'esercizio venacorio .ai cacciatori residenti nel comuni dove si trovano le <zone di ripopolamento e di cattura >; ora, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, il diritto venatorio rimane, anche se i cacciatori non sono più iscritti alla federazione, pur che vengano osservati i regolamenti emanati dall'amministrazione provinciale, ai sensi dell'art. b' del decreto ministeriale 5 febbraio 1956 Per quanto riguarda l'esercizio venatorio nelle riserve comunali della zona faunistica delle Alpi la questione, simile a quella precedente, non può trovare che analoga soluzione. Il DM. 19 luglio 1961, Infatti — emanato ai sensi dell'articolo 67 del menzionato T U sulla caccia per la disciplina dell'esercizio venatorio nelle dette riserve comunali — stabilisce che «gli iscritti alla Federazione italiana della caccia hanno, diritto di divenirr soci delle riserve comunali Al pi o dei consorzi riserve alpine » versando la quota di associazione alla riserva o al consorzio; quota la cui misura può essere ancora raddoppiata per i soci non residenti nei comuni il cui territorio è costituito in riserva di caccia. Lo stesso decreto ministeriale — che è stato emanato durante il sussistere dell'obbligatorietà di iscrizione alla Federazione italiana della caccia — prevede inoltre per i soci non residenti, anche il pagamento della quota di iscrizione alla sezione comunale territorialmente interessata alla riserva. Stante recente decisione della Corte Costituzionale, è indubbio che, per poter divenire soci di una riserva comunale o di un consorzio di riserve comunali alpine, ai cacciatori non incombe più l'obbligo di versare la quota d' iscrizione alla sezione della Federazione italiana della caccia mentre permane quello di pa gare la quota di associazione alla riserva o al consorzio e. per i nuovi soci, anche il pagamento dell'eventuale quota di ammissione.

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