Il Parlamento stanzìerà i fondi per lo studio della programmazione

Il Parlamento stanzìerà i fondi per lo studio della programmazione Il Parlamento stanzìerà i fondi per lo studio della programmazione Un apposito disegno di legge è stato presentato nell'ottobre scorso dal ministro del Bilancio dell'epoca, on. Fella - Proposta una spesa di 150 milioni all'anno Roma, 31 agosto. Il problema del finanziamento delle spese che dovrà sostenere la Commissione per la programmazione economica, cosi come è stato sollevato e prospettato da un'agenzia di stampa e da alcuni quotidiani, non sussiste, né presenta complicazione alcuna, afferma l'agenzia «Italia*, in base a dichiarazioni raccolte negli ambienti competenti. La nomina della Commissio- ne per la programmazione — si fa rilevare in questi ambienti — è un atto amministrativo e, come tale, spetta al ministro del Bilancio. Lo stan ziamento dei fondi per il suo funzionamento è, ovviamente, di competenza del Parlamento. Dinanzi Parlamento appunto, esiste, sin dal 19 ottobre 19R1, un apposito disegno di legge, presentato dal ministro del Bilancio dell'epoca (on. Pella), di concerto con il ministro del Tesoro. Tale disegno di legge — numero 3343, « autorizzazione di spesa per i servizi della programmazione economica generale » — recita testualmente: Art. 1 - « E' autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 19(ìl-'62 al 1963-'64, la spesa di lire 150 milioni per la esecuzione, da parte del ministero del Bilancio, di indagini, studi, ricerche scientifiche e statistiche; per la preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati e per la raccolta di elementi occorrenti ai fini della programmazione della politica nazionale di sviluppo economico-sociale e della constatazione e controllo dell'andamento della sua realizzazione Per i compiti di cui al commii precedente il ministe- Irò del Bilancio può avvaler- si anche dell'Istituto Nazionale per lo studio della congiuntura (Iseo), e di altri istituti di ricerche tecnico-scientifiche. Possono essere altresì conferiti specifici incarichi professionali di carattere temporaneo a tecnici estranei all'amministrazìone, con remunerazione da stabilirsi mediante decreto del ministro del Bilancio di concerto con il ministro del Tesoro ». Art. 2 - « La somma indicata nell'art. 1 della presente legge è stanziata nello stato di previsione della spesa del ministero del Bilancio. Al relativo onere si provvede, per l'esercizio 1961-'62, con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalle nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private di contratti vitalizi. Il ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bi

Persone citate: Fella, Pella

Luoghi citati: Italia, Roma