Non è stata risolta la questione se un ex prete può essere sindaco

Non è stata risolta la questione se un ex prete può essere sindaco La decisione della Corte costituzionale Non è stata risolta la questione se un ex prete può essere sindaco I giudici non si sono pronunciati nel merito, perché il caso non era stato proposto da una «autorità giurisdizionale» - Con altra sentenza tojtatejjicjiia^^ del bergamotto (Nostro servizio particolare) Roma, 14 giugno. Una eccezione di carattere procedurale ha impedito alla Corte costituzionale di pronunziarsi sulla legittimità di alcune norme del Concordato tra l'Italia e la Santa Sede e di dire se un ex sacerdote possa esser eletto alla carica di sindaco. Una precisa disposizione dei Patti Lateranensi (il comma 3 dell'art. 5) sancisce esplicitato divieto per i sacerdoti apostati o comunque colpiti da censura, di ricoprire cariche pubbliche o uffici elettivi nei quali possano trovarsi a diretto contatto con il pubblico. Questa norma « costituzionalizzata> dall'art. 7 della Costituzione, che quei Patti riconosce, potrebbe essere, o almeno apparire, in contrasto con il principio dell'eguaglianza espressamente sancito dalla carta costituzionale anche per quanto riguarda l'accesso agli uffici e alle cariche pubbliche. Proprio a questo contrasto, vero o presunto, si era richiamato 11 consiglio comunale di un paesino della Sicilia, Ucria in provincia di Messina, per sostenere la piena legittimità della elezione di un suo autorevole componente, Francesco Paolo Niosl, poi chiamato a ricoprire la carica di sindaco. L'assessorato regionale per l'amministrazione civile della Sicilia, però, contestò la eleggibilità del Niosl, trattandosi di un sacerdote che, avendo abbandonato l'abito talare, era incorso in una di quelle < indegnità» canoniche che, per la disposizione dei Fatti Lateranensi, ne dovevano rendere, anche per lo Stato, impossibile l'accesso ad una pubblica carica. Il consiglio comunale respinse però le eccezioni dell'assessorato regionale rifiutandosi di pronunziare la decadenza del Niosi e rimettendo il caso all'esame della Corte costituzionale, invocando la asserita incostituzionalità delle norme concordatarie. La Corte, però, senza addentrarsi neppure nell'esame di merito della sollevata questione, l'ha dichiarata inammissibile perché irritualmente proposta. Rilevato che la questione di legittimità costituzionale, in via incidentale, non può essere' sollevata se non nei coeso di un giudizio avanti ad una autorità giurisdizionale, la Corte ha affermato che gli organi elettivi degli enti autarchici come il consiglio comunale non sono istituzionalmente organi giurisdizionali. Essi assumono eccezionalmente tale carattere quando sono investiti delle controversie circa il contenzioso elettorale. La stessa Corte ha negato che il consiglio comunale di Ucria fosse convocato in sede giurisdizionale quando adottò la deliberazione relativa alla posizione del consigliere Francesco Paolo Niosi poi eletto sindaco. Attenendo tale eccezione alla sussistenza stessa dei presupposti processuali stabiliti per i procedimenti avanti alla Corte costituzionale, essa ha carattere preclusivo rispetto ad ogni altra indagine; è stato così che la Corta non ha potuto valutare nel merito la fondatezza o meno della eccepita illegittimità costituzionale delle norme concordatarie. Con altra sentenza, la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale della legge che faceva obbligo ai produttori e ai detentori di essenza di bergamotto di depositare annualmente tutto il prodotto nei Magazzini Generali del bergamotto istituiti presso il Consorzio della agrumicoltura di Reggio Calabria e disponeva che la vendita avesse luogo esclusivamente per tramite del consorzio stesso. La Corte ha dichiarato la illegittimità dì tale disposizione in relazione ajl&rt, .41 della.. Cps.tituzipne che sancisce il principio della libertà della iniziativa economica privata. <Il contrasto delle norme impugnate con l'art. 41 — si legge nella sentenza — è da ravvisarsi nella non rispondenza di esse al principio della riserva di legge. Una grave limitazione, invero, alla iniziativa economica privata, tale da inibire in sostanza ogni libera disponibilità del prodotto, è stata disposta dalla legge impugnata non soltanto senza la minima specificazione di indirizzi e programmi, ma senza indicazione alcuna di dati attraverso 1 quali si manifestino in qualche modo i fini di utilità sociale e i criferi ai quali all'uopo la legge stessa si sarebbe ispirata». 8-8-

Persone citate: Francesco Paolo Niosi, Francesco Paolo Niosl, Niosi

Luoghi citati: Italia, Messina, Reggio Calabria, Roma, Sicilia, Ucria