Contributi dello Stato per gli alloggi popolari

Contributi dello Stato per gli alloggi popolari Una circolare del ministero sulla nuova legge Contributi dello Stato per gli alloggi popolari Saranno favoriti gli Istituii che entro il 30 giugno avranno presentato il programma di costruzione - Preferite le cooperative di lavoratori appartenenti a categorie omogenee (Nostro servizio particolare) Roma, 9 maggio. Precise istruzioni per una maggiore qualificazione dell'edilizia popolare ed economica sono state impartite dal ministero dei Lavori Pubblici agli enti interessati, al provveditorati, al prefetti e agli uffici periferici del Genio Civile a seguito dall'approvazione del programma .di ripartizione, fra le varie province, dei contributi statali. La circolare ministeriale rileva che, rur nei limiti di economicità, previsti dalla legge, si provvede ad informare i nuovi edifici ai più moderni criteri dell'edilizia abitativa. Raccomanda In particolare che i progetti esecutivi siano curati nel,modo migliore e corredati d'i tutti gli atti richiesti e siano studiati con la massima diligenza in modo da eliminare ogni remora alle varie fasi dell'» iter » amministrativo prescritto. Entro 11 30 giugno prossimo il ministero emetterà il formale provvedimento di < promessa di contributo > per un importo pari al 35% dell'assegnazione globale di contributi per ciascuna provincia a favore degli Istituti autonomi delle case popolari. Tuttavia tale provvedimento favorirà gli Istituti che, entro la suddetta data, abbiano fatto pervenire un programma di costruzioni, ripartito per comuni e il programma dovrà Ispirarsi alla concentrazione degli interventi nelle località dove questi risultino maggiormente proficui, poiché il ministero intende evitare frazionamenti inopportuni o non necessari. Il contributo statale non potrà superare il 8% sul costo dell'alloggio (cinque vani e due accessori) in misura di lire 3.850.000-per 1 comuni fino a 100.000 abitanti, 4.200.000 per i comuni da 100.001 a 300.000 abitanti, 4.550.000 per i comuni da 300.001 a 800.000 abitanti e 4.900.000 per i comuni con oltre 800.000 abitanti. Per le cooperative edilizie il limite di contributo sarà del 4% e verrà calcolato sugli stessi parametri fissati per gli Istituti delle ce se popolari, salvo una possibile estensione del contributo su una spesa maggiore, che non superi il 30%. Saràhno preferite nell'assegnazione del contributo cooperative costituite da omogenee categorie comprendenti, in tutto o in larga parte, lavoratori a reddito fisso, contribuenti per l'Ina-Casa; costituirà motivo di preferenza assoluta l'accertamento che ctasoun socio della cooperativa non abbia fruito per sé, per il coniuge e per i parenti di secondo grado benefici per l'edilizia popolare nel quindicennio 1947-1962. Saranno inoltre ammessi al contributo esclusivamente enti morali e società costituite senza fine di lucro, aventi personalità giuridica di diritto pubblico o privato a carattere nazionale, che si propongano di favorire l'acquisto degli alloggi per determinate catego. rie di lavoratori. Per l'Incis' e per l'Unrra-Casa valgono. le norme previste per gli Istituti delle case popolari. g f lNl lli di Mil

Luoghi citati: Mil, Roma